Trasferito alla Snai il dominio sportescommesse.it

Procedura di riassegnazione del nome a dominio SPORTESCOMMESSE.IT

Decisione del 23 gennaio 2002

——–

i tratti salienti della decisione:

(…)

La Snai Way S.r.l. ha attivato la presente procedura affermando che l’uso del nome a dominio sportescommesse.it, corrispondendo al nome della testata giornalistica "Sport & Scommesse", registrata presso il Tribunale Civile di Roma e di titolarità della ricorrente, nonché al marchio d’impresa registrato dalla Snai Servizi S.r.l. per conto della Snai Way S.r.l., non spettasse alla Triveneta Giochi S.r.l. e che pertanto fosse sottoposto a riassegnazione in favore della stessa Società Ricorrente.

(…)

Questo Collegio, ritiene che la Società ricorrente, per quanto sopra esposto e sulla scorta della documentazione prodotta, abbia pienamente provato l’esistenza di un proprio diritto sul nome a dominio sportescommesse.it.

Provata tale circostanza, affinché possa essere pronunciata la riassegnazione del nome a dominio sportescommese.it dal resistente al ricorrente è necessario accertare che, oltre al titolo e quindi il diritto della Società Snai Way S.r.l. sul nome a dominio contestato, sussistano le condizioni previste dall’art.16.6, lett. (a), (b) e (c) delle Regole di Naming.

a) In merito all’identità del nome a dominio sportescommesse.it al marchio d’impresa "Sport & Scommesse".

(…)

Risulta evidente che, stante tale dicitura e l’irrilevanza del carattere "&", in questo caso debitamente sostituito con la lettera "e" data l’impossibilità di registrare un nome a dominio inserendo tale carattere, il nome a dominio contestato sia del tutto identico e tale da indurre confusione rispetto al marchio su cui la Società ricorrente vanta dei diritti in virtù sia del certificato di iscrizione al Registro della Stampa, sia dell’attestato di registrazione del relativo marchio d’impresa.

(…)

b) In merito al diritto od al titolo della Società resistente Triveneta Giochi S.r.l. sul nome a dominio sportescommesse.it

La Società resistente Triveneta Giochi S.r.l., nonostante fosse stata regolarmente messa nella condizione di fronteggiare in contraddittorio l’iniziativa della ricorrente Snai Way S.r.l., non ha fatto pervenire all’Ente Conduttore Studio Legale Bindi alcuno scritto difensivo.

Da tale atteggiamento omissivo della resistente è quindi evidente come quest’ultima non abbia ritenuto utile, ai fini della presente procedura, dimostrare l’esistenza di un proprio titolo o diritto alla registrazione ed al mantenimento del nome a dominio oggetto della contestazione, ritenendosi quindi soddisfatto quanto previsto dall’art.16.6 lett. (b) delle Regole di Naming per la riassegnazione del nome a dominio sportescommesse.it alla Società ricorrente.

c) In merito alla mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio sportescommesse.it

L’art.16.6 lett. (c) delle Regole di Naming presuppone che il ricorrente fornisca la prova della malafede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio oggetto di contestazione.

Il successivo art.16.7, inoltre, prescindendo l’onere probatorio gravante sul ricorrente, indica astrattamente ed a mero titolo esemplificativo le circostanze da cui la mala fede potrà essere desunta dall’Organo giudicante, lasciando peraltro ampi margini interpretativi al Collegio.

La Società ricorrente ha prodotto la stampa della pagina Web www.sportescommesse.it del 26.10.2001 da cui risulta chiaramente una dicitura tale da farne ritenere il mancato utilizzo ("Under construction – Thank you for visiting!").

(…)

Tale circostanza, essendo in grado di sviare la potenziale clientela della ricorrente e tale da provare che nessun uso del nome a dominio oggetto di contestazione è mai stato fatto dalla Società resistente fino al momento della contestazione, è da ritenersi sufficiente a dimostrare, anche ai sensi dell’art.16.7 delle Regole di Naming, la registrazione ed in particolare il mantenimento in mala fede da parte della resistente.

(…)

In aggiunta, sebbene tale circostanza non sia da ritenersi di per sé determinante, è facilmente rilevabile la somiglianza tra colori scelti per la costruzione di tale sito (predominanza di tonalità arancio) ed i colori adottati nella strategia di comunicazione della ricorrente stessa e del Gruppo di cui fa parte.

Ciò non può che corroborare la tesi della mala fede da parte della Triveneta Giochi S.r.l.

In ogni modo, la presente decisione trova fondamento sulla base di quanto in essere al momento dell’avvio della procedura di rassegnazione e non di quanto risultante da modifiche apportate nel corso della stessa.

Conclusioni

Essendo state ampiamente provate dal ricorrente le circostanze di cui all’art. 16.6 lett. (a) (b) e (c) delle Regole di Naming, ne consegue che il ricorso della Società Snai Way S.r.l. proposto in merito al nome a dominio sportescommesse.it sia fondato e come tale debba essere accolto.

(…)

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it