SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV
LEGISLATURA ———–

    N. 1212


 
 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro della salute

(SIRCHIA)

e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca

(MORATTI)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica

(FRATTINI)

e col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

(V. Stampato Camera n. 2319)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 marzo 2002

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il
7 marzo 2002

———–

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici
a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici
universitari e organi amministrativi della Croce Rossa

———–


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito,
farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi
amministrativi della Croce Rossa, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

 


Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO
2002, N.  8

        L’articolo 1 è
sostituito dal seguente:

        «Art.
1. – (Modifica all’articolo 15-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502) – 1.
Al comma 3 dell’articolo
15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal comma 5-bis dell’articolo 2 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, le parole: “1º febbraio 2002“
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2002“».

        All’articolo 3:

            al
comma 1, le parole:
«tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal
Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «quattro
vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
le parole: «16 membri» sono sostituite dalle seguenti:
«25 membri» e le parole: «e uno dalla Federazione
nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici
d’infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «, uno
dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale
dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d’infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche,
uno dalle associazioni delle professioni dell’area della riabilitazione
di cui all’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno
dalle associazioni delle professioni dell’area tecnico-sanitaria di
cui all’articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle
associazioni delle professioni dell’area della prevenzione di cui
all’articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale
degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini
dei chimici».

        All’articolo 4:

            al
comma 2, la parola:
«estesa» è sostituita dalla
seguente:
«esteso».

            il
comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. In deroga
a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio
1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario
nazionale, nominati con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è
prorogato fino al 30 aprile 2003».
 

 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento)

italiana della Croce Rossa)


Testo del decreto-legge

——–

Testo comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati

——–

Proroga di disposizioni relative ai medici
a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici
universitari e organi amministrativi della Croce Rossa

Proroga di disposizioni relative ai medici
a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici
universitari e organi amministrativi della Croce Rossa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

        Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il differimento
di termini relativi ai medici a tempo definito, ai farmaci registrati con
procedura di mutuo riconoscimento, alla ricostituzione della Commissione
nazionale per la formazione sanitaria continua, al Consiglio universitario
nazionale ed agli organi amministrativi dell’Associazione italiana
della Croce Rossa;

 

        Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º febbraio
2002;

 

        Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro per gli affari regionali;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

Articolo 1.

(Differimento del termine dei contratti
di lavoro

a tempo definito dei medici)

(Modifica all’articolo 15-bis

        1. Il termine
di cui al comma 3 dell’articolo 15-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell’articolo
2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è differito al 31 agosto
2002.

        1. Al comma
3 dell’articolo 15-
bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-
bis
dell’articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
le parole: «1º febbraio 2002» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2002».


Articolo 2.

Articolo 2.

(Differimento del termine della procedura
di negoziazione del prezzo

dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento)

(Differimento del termine della procedura
di negoziazione del prezzo

        1. Al comma
19 dell’articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2002».

        Identico.


 

Articolo 3.

 

Articolo 3.

(Modificazione dell’articolo 16-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

(Modificazione dell’articolo 16-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

        1. Al comma
1 dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «La Commissione è presieduta dal Ministro
della salute ed è composta da tre vicepresidenti, di cui uno nominato
dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato
dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, nonchè da 16 membri, di cui due designati dal
Ministro della salute, due dal Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro
per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali,
sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza
permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti
sanitari, e vigilatrici d’infanzia».

        1. Al comma
1 dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «La Commissione è presieduta dal Ministro
della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di
cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca,
uno dalla Conferenza permanente
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonchè da 25 membri,
di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione
pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro
per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale
degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini
dei medici veterinari,
uno dalla Federazione nazionale dei collegi
infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia,
uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle
associazioni delle professioni dell’area della riabilitazione di cui
all’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle
associazioni delle professioni dell’area tecnico-sanitaria di cui
all’articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle
associazioni delle professioni dell’area della prevenzione di cui
all’articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale
degli ordini degli psicologi
e uno dalla Federazione nazionale degli
ordini dei chimici
».

        2. Il Ministro
della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per
la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.

        2.  Identico.

        3. Agli oneri
conseguenti all’applicazione del presente articolo si provvede con
le risorse di cui all’articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.

        3.  Identico.


Articolo 4.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di Università)

(Disposizioni in materia di Università)

        1. All’articolo
6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le
parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«entro trenta mesi».

        1.  Identico.

        2. Gli statuti
delle Università disciplinano l’elettorato attivo per le cariche
accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità
di professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato passivo per la
carica di direttore di dipartimento è estesa ai professori di seconda
fascia.

        2. Gli statuti
delle Università disciplinano l’elettorato attivo per le cariche
accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità
di professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato passivo per la
carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori
di seconda fascia.

        3. In deroga
all’articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
i componenti del Consiglio universitario nazionale, nominato con decreto
ministeriale 10 dicembre 1997, restano in carica fino al 31 ottobre 2002.

        3. In deroga
a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 107, della legge
15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il
Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in
data
10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile
2003.


Articolo 5.

Articolo 5.

(Proroga degli organi amministrativi dell’Associazione

italiana della Croce Rossa)

(Proroga degli organi amministrativi dell’Associazione

        1. In deroga
all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444,
recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli
dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonchè
il comitato centrale dell’Associazione italiana della Croce Rossa,
restano in carica fino all’approvazione del nuovo statuto dell’Associazione
e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.

    Identico.


Articolo 6.

 

(Entrata in vigore)

 

        1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma,
addì 7 febbraio 2002

CIAMPI

Berlusconi – Sirchia – Moratti – Frattini –
La Loggia

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

Redazione

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