Circolare Ministero Giustizia 26 febbraio 2002

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Circolare 26 febbraio 2002 n. 1

"Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari"

In occasione dell’entrata in vigore della normativa sul contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, al fine di uniformare il comportamento degli uffici e di superare le prime difficoltà interpretative della legge, si trasmettono le prime indicazioni di seguito esposte.

Come noto, a norma dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, "nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge".

Si rammenta, pertanto, che:

il contributo unificato sostituisce "le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario" (art.9, comma 1) e diverrà operante dal 1° marzo p.v. (art. 9, comma 22 L. 28 dicembre 2001 n. 488);

il pagamento deve essere anticipato a pena di irricevibilità dell’atto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, salvo il diritto alla ripetizione a carico della parte soccombente (art. 9, comma 3, legge cit.), ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

L’espressione usata dal legislatore circa l’anticipazione del pagamento del contributo da parte di colui "che interviene nella procedura di esecuzione" (art. 9, comma 3 legge cit.) può ingenerare equivoci. Si chiarisce, pertanto, che l’interveniente deve pagare il contributo unificato soltanto se è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo provveduto a farla il creditore procedente;

l’importo del contributo, commisurato al valore della controversia, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla legge, deve risultare da "apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo ovvero nell’atto di precetto". Deve ritenersi che l’espressione "ovvero nell’atto di precetto" sia frutto di un refuso. Ciò, in considerazione del fatto che non ha senso il richiamo al valore del procedimento indicato nell’atto di precetto, visto che nella tabella allegata alla legge è determinato lo scaglione per i processi esecutivi mobiliari e immobiliari; né l’indicazione può riferirsi ai procedimenti di opposizione a precetto e ai vari giudizi di opposizione in sede esecutiva, posto che il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di cognizione che viene introdotto con atto di citazione.

In caso di modifica della domanda (ad esempio, mediante motivi aggiunti), la parte "è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo…. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda" (art. 9, comma 5, legge cit.).

L’articolo in esame individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato e rimette all’avvocato l’attestazione se la controversia è soggetta o meno al contributo unificato e, in caso positivo, la determinazione del valore dei procedimenti ai sensi del codice di procedura civile.

Si ritiene che sia compito degli uffici eseguire un controllo di carattere meramente formale di riscontro tra l’importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa, quale risulta dalla dichiarazione resa dall’avvocato, ferma rimanendo la possibilità di dichiarare l’atto irricevibile in caso di mancato o inesatto pagamento.

A tal proposito, si deve ritenere che l’irricevibilità debba essere accertata e dichiarata dal giudice, in analogia con quanto previsto nel caso di modifica della domanda per l’improcedibilità (art. 9, comma 5 legge cit.).

Tuttavia, come detto, è compito degli uffici eseguire un controllo di carattere formale dei dati risultanti dalla dichiarazione "resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo", anche al fine di richiamare l’attenzione del giudice su eventuali omissioni suscettibili di determinare la menzionata irricevibilità, ai sensi dell’art. 9, comma 3, legge cit.

In concreto l’ufficio, all’atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo, ovvero nei procedimenti esecutivi, all’atto della presentazione della istanza per l’assegnazione e la vendita dei beni pignorati, dovrà verificare:

– se l’atto contiene la dichiarazione di cui al citato art. 9, comma 5 legge cit.;

– se è allegata la ricevuta del versamento effettuato con le modalità indicate nel d.P.R. 1 marzo 2001, n. 126, come modificato dal d.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466;

– se l’importo pagato corrisponde all’importo dovuto, secondo i parametri stabiliti nella tabella allegata alla legge n. 488/1999.

In ipotesi di verifica negativa e, qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall’ufficio, l’ufficio tratterrà l’atto, inoltrandolo per l’ulteriore corso.

L’ufficio dovrà, inoltre, annotare nel fascicolo con la dovuta evidenza l’esito dei controlli eseguiti. A questo scopo può essere utilizzato, previa stampigliatura sul fascicolo o su un foglio allegato al fascicolo, lo schema che si allega a titolo esemplificativo.

Analoghe considerazioni valgono per le ipotesi in cui il processo può iniziare senza il pagamento del contributo: esenzioni e prenotazioni a debito.

Il funzionario addetto all’ufficio, pertanto, riceverà l’atto senza la ricevuta di pagamento del contributo unificato, se il processo è esente o se è prevista la prenotazione a debito del contributo, secondo la dichiarazione resa dall’avvocato nelle conclusioni dell’atto introduttivo, indicando la fonte normativa.

Se la dichiarazione manca o è incompleta, l’irricevibilità è dichiarata dal magistrato su segnalazione del funzionario addetto all’ufficio.

Si ritiene opportuno precisare che la disciplina sull’imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma (es. quelle per chiedere un certificato o per chiedere la liquidazione della consulenza) e per gli atti stragiudiziali compiuti dagli uffici giudiziari (es. verbale di asseverazione stragiudiziale).

Procedimenti esenti

A norma dell’art. 9, comma 8 legge cit. non sono soggetti al pagamento del contributo "i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o valore, dall’imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione dello stato civile, di cui all’art. 454 del codice civile".

A tal proposito si deve rilevare che, malgrado l’espressione usata dal legislatore "e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura", l’esenzione operi anche nell’ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall’imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi.

I Diritti di Copia

La tabella allegata all’art. 9 legge cit. stabilisce che per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di £. 10.000, pari a euro 5,16, per ogni atto anche se composto di più fogli o più pagine.

La soppressione dei diritti di cancelleria, effettuata con l’art. 9, l. n. 488/99 ha inciso in modo molto limitato sui diritti di copia.

Invero, dall’interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi discende che sono stati soppressi solo i diritti per le riproduzioni ad uso d’ufficio, quantificati in modo forfettizzato per il recupero dal D.M. n. 374/’89 per il procedimento penale, quantificati in modo forfettizzato per il pagamento anticipato della parte che si costituisce, per il procedimento civile dalla legge n. 59/’79. Sono, invece, rimasti invariati gli importi richiesti per le copie semplici e sono aumentati gli importi per le copie autentiche ai sensi della tabella allegata all’art. 9 legge cit., quando la copia è rilasciata ad istanza di parte.

L’incidenza limitata della soppressione dei diritti di cancelleria sui diritti di copia è fondata su tre argomenti:

– il legislatore non ne ha fatto cenno espresso nell’art. 9, l. n. 488/1999 e si è limitato a quantificare il diritto di autenticazione (a sua volta componente del diritto di copia) nella tabella allegata alla legge che contiene le quantificazioni del contributo unificato;

– il legislatore successivo (art. 145, comma 70 legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha modificato l’art. 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, con l’introduzione del comma 3 bis) ha previsto uno strumento generale di adeguamento degli importi, riferito a tutti i diritti di copia, sull’evidente presupposto che l’art. 9 non li aveva soppressi;

– il legislatore successivo, che si è occupato del processo amministrativo (legge 205/2000) in una norma speciale (art. 1, comma 3, 2° periodo, che ha novellato l’art. 23 della legge n. 1034/1971), ha soppresso il diritto di copia in casi particolari, limitandosi a richiedere il costo di riproduzione sull’evidente presupposto dell’esistenza nell’ordinamento dei diritti di copia, sicuramente applicabili anche nel giudizio amministrativo.

In definitiva, deve ritenersi che con le disposizioni contenute nella tabella allegata alla legge sul contributo unificato l’attività di autenticazione svolta dai funzionari è stata inequivocabilmente collegata all’atto e che il costo per questa (individuato dal comma 6 della tabella allegata all’art. 9) si va a sommare agli altri importi previsti (ai sensi della Tab. A allegata alla legge n. 99/1989 e succ. mod., e collegati al numero delle pagine) e sostituisce il corrispondente importo (lire 8000) precedentemente stabilito per la stessa funzione.

Una interpretazione diversa, tendente a ritenere che l’importo, previsto al punto 6 della Tabella, allegata all’art. 9 legge cit., sostituisce integralmente la Tabella A della legge n. 99/89 per le copie conformi, è incompatibile con la permanenza dei diritti di copia semplice, perché le copie semplici costerebbero di più delle copie autentiche.

Né l’interpretazione sostenuta può essere messa in dubbio dall’espressione letterale "diritto unico", perché tante volte il legislatore l’ha usata impropriamente e perché si può spiegare con il riferimento all’attività di autenticazione collegata all’atto.

In caso di urgenza sono dovuti i relativi diritti di cui al n. 14 della tabella allegata alla legge n. 900/1976 e succ. mod.

Prenotazione a debito del contributo unificato

Il citato art. 9, comma 7, stabilisce che "i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo".

Appare evidente che il legislatore con il termine "esenzione" abbia inteso escludere un "passaggio di denaro". Invero, il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall’amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito.

Disciplina transitoria

Si rammenta, per ciò che concerne la disciplina transitoria, che le disposizioni di cui all’art. 9 legge cit. si applicano dal 1° marzo 2002 per i procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data (cfr. art. 9, comma 11, 3° e 4° periodo, della legge 23.12.1999, n. 488, come modificato dall’art. 9, comma 22, legge 28 dicembre 2001, n. 488).

Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, la parte può valersi delle disposizioni sul contributo unificato versando l’importo del contributo di cui alla tabella in ragione del 50%. Deve ritenersi che il relativo versamento debba avvenire, in mancanza di indicazione legislativa espressa, prima della successiva udienza utile dinanzi al giudice.

Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria (art. 9, comma 11 legge cit.).

Qualora la parte non intenda avvalersi della facoltà di cui sopra (pagamento del contributo in ragione del 50%), valgono le disposizioni vigenti relative all’imposta di bollo. Per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6 e n. 7.

Pagamento del contributo unificato

In merito alle modalità di pagamento del contributo unificato, si rinvia al d.P.R. n. 126/2001, come modificato dal d.P.R. 466/2001.

Come noto il comma 1 bis dell’art. 3 del d.P.R. n. 126/2001, introdotto dall’articolo 1 del d.P.R. n. 466/2001, seconda parte, stabilisce che "nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l’indicazione dei dati di cui al comma 1".

Orbene tale disposizione era fondata sulla considerazione che la nota di iscrizione a ruolo o l’atto equipollente contenessero tutte le notizie richieste dall’articolo 3, comma 1 del d.P.R. 126/2001, ivi compreso il codice fiscale, cosicché tale norma disciplinava solo l’ipotesi in cui mancava la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente.

Attualmente però la nota di iscrizione a ruolo, come disciplinata dall’articolo 71 delle disp. att. c.p.c., non contiene tutte le notizie richieste dall’articolo 1, comma 1 del d.P.R. n. 126/2001, ditalchè deve ritenersi che il contrassegno debba essere apposto sull’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, al fine di avere tutti i dati richiesti anche nel caso in cui si depositi la nota di iscrizione a ruolo.

Si precisa che è in fase di studio un provvedimento legislativo di modifica dell’articolo 71 delle disp. att. al c.p.c. al fine di adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni legislative.

Il modello contenente la ricevuta del versamento o il contrassegno devono essere allegati all’atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento ed inseriti nel fascicolo d’ufficio (articolo 5 del d.P.R. n. 126/2001).

Appare opportuno che gli estremi del versamento, stante la sanzione di irricevibilità e di improcedibilità previste dal legislatore per l’ipotesi di mancato ovvero inesatto pagamento, siano annotati anche sul relativo registro del ruolo generale.

Procedimenti penali

L’art. 9 della legge n. 488 del 1999 incide anche sulla disciplina delle spese dei procedimenti penali.

Infatti, è previsto che anche per tali procedimenti non possono più applicarsi le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario.

Pertanto, tutte le voci indicate non potranno più essere esatte, per i procedimenti iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 e, naturalmente, per quelli successivi (art. 9, comma 11, legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni).

Ne deriva che dalla tabella allegata al d.m. 11 ottobre 1989, n. 347, recante la disciplina relativa al recupero in misura fissa delle spese dei procedimenti penali, dovranno essere scorporate le somme relative alle voci suindicate (Diritti cancelleria di copia; Bollo; Precetto diritti cancelleria).

Rimane la voce dei diritti e trasferte degli ufficiali giudiziari, quantificata unitariamente con la chiamata di causa sino all’emanazione di un nuovo regolamento.

Si segnala, infatti, che è in fase di adozione un nuovo regolamento, sostitutivo del d.m. n. 347 del 1989, ove non saranno più comprese tutte le voci abrogate e saranno individuate le somme da riscuotere in misura fissa per tutti i procedimenti penali.

La legge modifica anche la disciplina relativa alle spese attinenti all’esercizio dell’azione civile nel processo penale. A tale proposito, il comma 4 dell’art. 9 legge cit. precisa che la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal comma 1 del medesimo articolo) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell’importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza.

Infine, per quanto concerne le spese relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, si ritiene che, in via transitoria ed in attesa della nuova disciplina contenuta nel nuovo regolamento, possano essere applicati gli importi previsti dalla tabella allegata al d.m. n. 347 del 1989 per i procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica (depurati, naturalmente, delle voci non più esigibili). Entrambe le procedure previste per il giudice di pace (citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria e ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa) potranno essere assimilate, per quanto qui interessa, al dibattimento di seguito a (diretto) decreto di citazione a giudizio (Tab. 9 del d.m. cit.).

Per i diritti di copia si richiama quanto precedentemente esposto nell’apposito paragrafo.

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Ulteriori precisazioni in merito a problematiche insorte nell’applicazione della legge potranno essere messe a punto e comunicate all’esito di un primo periodo di esperienza.

26 febbraio 2002

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Gianfranco TATOZZI

Redazione

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