La circolare del Ministero dell’Interno

Ministero dell’Interno

Circolare 4 marzo 2002 n.1

Problematiche interpretative dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Il Ministero dell’Interno, con circolare 4 marzo 2002 n. 1, ha emanato alcune disposizioni interpretative dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002).

In particolare, la precedente legge finanziaria per il 2001 ha previsto che le regole del patto di stabilità interno si applichino solo alle regioni, province e comuni, escludendo comunità montane, consorzi di enti locali, unioni di comuni e, infine, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Tali ultimi enti non sono dunque sottoposti al blocco delle assunzioni.

Non sono pure sottoposte al blocco le procedure di mobilità e, in particolare, quella prevista dall’art. 30 c. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. E’ l’ipotesi di passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, i quali facciano domanda di trasferimento.

Non sono soggette al blocco pure le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili, la cui consistenza organica non sia superiore all’unità (c.d. “posti unici” d’organico).

La circolare chiarisce che la deroga va riferita ai singoli profili professionali e non alla categoria di appartenenza, che può anche riferirsi ad una pluralità di profili.

Infine, non sono soggette al blocco, le assunzioni relative alle categorie protette.

I termini di validità delle graduatorie per l’assunzione di personale sono prorogati di un anno, nelle amministrazioni sottoposte al blocco.

E dunque, negli enti locali viene ad essere diversificato il termine di validità delle graduatorie vigenti, che diviene di quattro anni per le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità, mentre rimane di tre anni, ai sensi dell’art. 91 c. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per tutte le altre.

Di seguito riportiamo il testo integrale della circolare.

Ministero dell’Interno

Circolare 4 marzo 2002 n.1

Problematiche interpretative dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

(G.U. 26 Marzo 2002 n. 72)

Ai Prefetti della Repubblica (esclusa Sicilia)

Al Presidente della giunta regionale autonoma della Valle d’Aosta

Al Commissario del Governo nella provincia di Trento

Al Commissario del Governo nella provincia di Bolzano

AIl’Assessorato regionale agli enti locali – regione Sicilia

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica

Al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Ai prefetti della Repubblica (solo Sicilia)

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d’Aosta

All’A.N.C.I.

All’U.P.I.

All’U.N.C.E.M.

L’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disciplina le facoltà assunzionali, per le amministrazioni locali nell’anno 2002, prevedendo il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per quegli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2001 le disposizioni del patto di stabilità interno.

In relazione a tale disciplina numerose amministrazioni locali hanno chiesto indicazioni e chiarimenti alle amministrazioni centrali interessate.

Le questioni poste coinvolgono in primo luogo la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica in ragione del ruolo di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego allo stesso attribuito dalla legge. Sotto il profilo dei riflessi sulla spesa pubblica emerge la competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Questa amministrazione è interessata per l’attivita’ di collaborazione con gli enti locali che essa svolge, in sede centrale e periferica, ai sensi dell’art. 14 comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

In ragione di quanto precede, le problematiche emergenti sono state esaminate congiuntamente in un’apposita riunione, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle suddette amministrazioni centrali anche quelli dell’A.N.C.I., dell’U.P.I. e dell’U.N.C.E.M.

Al fine di offrire agli enti locali un utile strumento di orientamento generale nell’applicazione della nuova normativa, si ritiene opportuno fornire, di seguito, le risultanze del suddetto incontro.

In via preliminare, deve rilevarsi come il contenuto dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 debba essere letto alla luce delle modifiche recentemente apportate al titolo V della parte seconda della nostra Corta costituzionale, per cui ai sensi dell’art. 119 primo comma “i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa” e secondo il disposto dell’art. 117 lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in tema di “perequazione delle risorse finanziarie” e concorrente in tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”; ne deriva che il contenuto delle disposizioni limitative alle facoltà assunzionali proprie è riferibile solo a quegli enti che non avendo rispettato per l’anno 2001 le disposizioni del patto di stabilità interna, si sono posti al di fuori delle normative già dettate in tema di coordinamento della finanza pubblica.

Relativamente, quindi, al campo di applicazione della norma, concordemente a quanto sostenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con nota n. 3733 in data 16 gennaio 2001, il divieto, previsto al comma 1 del citato art. 19, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nell’anno 2002, per province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali è applicabile solo a quegli enti che non abbiano rispettato le disposizioni sul patto di stabilità interno per l’anno 2001.

Al riguardo, l’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nel disciplinare il patto di stabilità interno per l’anno 2001, ha disposto al comma 1, lettera a) che le regole del patto si applicano alle regioni, alle province e ai comuni escludendo, pertanto, le comunità montane e i consorzi di enti locali, e al comma 4 che le disposizioni sul patto non si applichino ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Da ciò, consegue, che il citato divieto di assunzioni non può valere per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per i consorzi di enti locali giacchè enti non tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità interno per il 2001.

Analogamente, i divieti posti dalla norma in esame non sono riferibili alle unioni di comuni, previste dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poichè enti non sottoposti, per l’anno 2001, al patto di stabilità interno.

La norma prevede, altresì, che i singoli enti locali, in caso di assunzione di personale, devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità per l’anno 2001. Tale autocertificazione, prodromica alle assunzioni, dovrà far parte integrante del piano assunzionale dell’ente, che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 91, comma 1 del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrà essere adottato dai competenti organi di governo dell’ente, e sarà certificata dal competente funzionario, responsabile dei servizi finanziari.

Per gli enti, sottoposti al blocco delle assunzioni, l’art. 19 legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede, comunque, alcune deroghe che qui di seguito si esaminano.

Non sono sottoposte al blocco gli inserimenti, nella struttura organizzativa degli enti, di personale transitato a seguito di procedure di mobilità previste in attuazione di norme contrattuali o legislative vigenti, ed in particolare dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, i quali facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.

A tal fine, il precitato comma 1 dell’art. 19 legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, tenendo comunque conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture, nonchè di trasferimento di funzioni.

Il ricorso alle predette procedure di mobilità avviene, preferibilmente nell’ambito della regione di appartenenza, infatti, per quegli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, ai sensi dello stesso comma, “si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori della regione di appartenenza dell’ente locale solo nell’ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall’art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50%”.

Tale ultima norma detta i rapporti medi, dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto, rapporti che sono per i comuni appartenenti alla fascia demografica fino a 999 abitanti 1/95, per quelli da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100, da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105, da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95, da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80, e oltre 250.000 abitanti 1/60. Per le amministrazioni provinciali tali rapporti sono, per gli enti fino a 299.999 abitanti 1/520, per quelli da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650, da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830, da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770, oltre 2.000.000 abitanti 1/1000.

Per rendere possibile la copertura di posti disponibili con personale assunto per mobilità, il cui ente, precedentemente datore di lavoro, era posto al di fuori della regione di appartenenza, tali rapporti – riferiti all’ente ricevente – vanno maggiorati del 50%. In tal modo, tale facoltà è ammessa solo per gli enti che dispongono di ridotte quantità di personale. Ad esempio, per un ente il cui rapporto medio dipendenti-popolazione è pari a 1/100, sarà consentito assumere personale proveniente da fuori regione, solo se dispone di un rapporto medio dipendenti-popolazione di almeno 1/150. Infatti, solo in tal caso, il rapporto dipendenti-popolazione (matematicamente inteso) sarà “inferiore” a quello della fascia di riferimento.

Sono, anche, consentite, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali, il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Ovviamente, tale deroga è consentita limitatamente e nell’ambito delle risorse erariali aggiuntive, finalizzate a ristorare le amministrazioni locali del mancato trasferimento del personale statale che, precedentemente gestiva i servizi.

Sono, altresì, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili, la cui consistenza organica non sia superiore all’unità. Trattasi delle assunzioni relative ai c.d. “posti unici” d’organico, per le quali, l’ente nel momento in cui ne programma l’assunzione in deroga, dovrà dimostrarne la non sostituibilità, in relazione alla propria struttura organizzativa.

Pertanto, tale deroga va riferita ai singoli profili professionali e non alla categoria di appartenenza, che, ovviamente, può riferirsi ad una pluralità di profili.

Sono, inoltre, permesse, integralmente, le assunzioni relative alle categorie protette, in relazione alla funzione sociale che le stesse assolvono.

Infine, il comma 1 dell’art. 19 legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che i termini di validità delle graduatorie per l’assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al blocco delle assunzioni sono prorogati di un anno.

Ai sensi della predetta normativa, pertanto, negli enti locali viene ad essere diversificato il termine di validità delle graduatorie in atto, che diviene di quattro anni per le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità, mentre continua ad essere di tre anni, ai sensi dell’art. 91, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per tutte le altre.

Peraltro, deve sottolinearsi come il predetto termine di validità, in tal modo differenziato in relazione alla tipologia degli enti, debba, in ogni caso, decorrere dalla data di entrata in vigore della graduatoria stessa, e non fare riferimento all’anno solare di attinenza.

Il comma in esame, infine, stabilisce che in ogni caso, per l’anno 2002, la spesa relativa al personale a tempo determinato o con convenzioni sostenuta dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali, non può superare l’importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell’anno 2001, con incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Tale dettato normativo, come, d’altra parte, l’intero contenuto del comma 1, dell’art. 19, legge 28 dicembre 2001, n. 448, si riferisce esclusivamente agli enti – tenuto comunque conto delle sopracitate esclusioni – che nell’anno 2001 non hanno rispettato il patto di stabilità. Per tali enti, è posto un limite di spesa relativamente alle assunzioni a tempo determinato o con convenzioni.

Per quel che riguarda le assunzioni a tempo determinato bisogna, esemplificativamente, fare riferimento alle facoltà di assunzione a termine previste dagli articoli 3 (contratti di formazione e lavoro) e 7 (contratti a termine) del C.C.N.L. in data 14 settembre 2000, ai contratti a tempo determinato di cui all’art. 90, comma 1 (personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli incarichi a contratto di cui all’art. 110, commi 1 e 2, del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le convenzioni, possiamo, esemplificativamente, riferirci al disposto di cui all’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 110, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, come sopra detto, in relazione a quanto esemplificativamente indicato, gli enti che non hanno rispettato nell’anno 2001 il patto di stabilità interno, non potranno superare il precitato tetto di spesa.

E’ necessario, altresì, rammentare la sanzione prevista dal comma 7 del predetto art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale le assunzioni effettuate in violazione del disposto di cui al medesimo articolo sono nulle di diritto, e, come tali, operando in un regime di piena privatizzazione del rapporto di lavoro, insanabili.

Il comma 8, infine, ribadendo, per gli enti locali di cui all’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’obbligo che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed imponendo agli organi di revisione contabile di accertarne il rispetto, precisa che eventuali deroghe a tale principio debbano essere analiticamente motivate.

Tutto ciò premesso, nel tradizionale spirito di collaborazione che contraddistingue i rapporti di questa Amministrazione con le autonomie locali, si prega voler portare a conoscenza degli enti interessati quanto sopra enunciato, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Roma, 4 marzo 2002

Il Ministro dell’interno: Scajola

Redazione

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