Lavoro interinale
L’Aran lancia il monitoraggio nelle P.A.
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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Monitoraggio sul lavoro interinale presso la Pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
Premesso che, ai sensi dell’art. 7 del contratto collettivo quadro stipulato in data 9 agosto 2000 tra l’ARAN e le rappresentanze sindacali, l’ARAN deve procedere ad un monitoraggio del lavoro interinale, presso la Pubblica amministrazione e che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono fornire all’ARAN informazioni sull’andamento a consuntivo dell’anno precedente, del numero, dei motivi, della durata, degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati;
Si comunica a tutte le suddette pubbliche amministrazioni che devono inviare all’ARAN i seguenti dati relativi all’anno 2001:
1) numero dei lavoratori utilizzati;
2) durata del contratto o dei singoli contratti;
3) nome dell’agenzia fornitrice;
4) motivazione del contratto o dei singoli contratti;
5) mansione del lavoratore interinale;
6) categoria o profilo corrispondente alle mansioni;
7) onere complessivo in lire del contratto o dei singoli contratti;
8) se trattasi di onere orario indicare il numero di ore complessivamente lavorate.
I dati devono pervenire entro il 20 marzo 2002 per posta al seguente indirizzo: ARAN – via del Corso n. 476 – 00186 Roma, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
orsini@aranagenzia.it
(28 febbraio 2002)