Precisazioni dell’Agenzia Entrate e del Min. Giustizia

L’Agenzia delle entrate ha emanato il 27 febbraio due provvedimenti che chiariscono alcuni punti salienti della riforma in oggetto: la Risoluzione n. 60/E, “Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126”, e la Circolare 21/E “Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari”.

Nel primo provvedimento vengono fornite le istruzioni per la compilazione dei relativi modelli di versamento per tutte le tre le modalità adottabili: a) utilizzo del modello F23, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; b) versamento in conto corrente postale; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Nella Circolare invece si intende fornire taluni chiarimenti in ordine agli effetti tributari conseguenti alla riforma.

I testi integrali sono accessibili dai link a sinistra.

Dall’altro lato, è importante ricordare che il Ministero della Giustizia, con propria circolare del 26 febbraio 2002, n. 1, ha chiarito che devono essere apposte sul modello di comunicazione di versamento, non solo il contrassegno rilasciato dalle tabaccherie convenzionate, ma anche anche le altre ricevute di pagamento, al fine di poter avere la completezza dei dati richiesti, sia che si debba depositare la nota di iscrizione a ruolo, sia negli altri casi in cui non è richiesto.

L’omessa allegazione della ricevuta di versamento del contributo al fascicolo della causa determinerà l’improcedibilità della stessa, che dovrà essere sancita dal giudice, secondo quanto disposto dal Ministero della Giustizia, e nel caso sia stata pagata una somma inferiore al dovuto si procederà ad un’integrazione.

Redazione

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