La brevettabilita’ del software è da tempo un tema molto discusso, sia in Italia che nel resto d’Europa e del Mondo.
Orbene, il 20 febbraio 2002 è stata emanata una Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla "brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici”.
In essa, nella consapevolezza che, in materia di brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, armonizzazione e chiarificazione delle norme e delle pratiche degli Stati membri sono obiettivi imprescindibili, si affrontano questioni quali l’incidenza dei brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull’innovazione e sulla concorrenza, in particolare sulle imprese europee, compreso il commercio elettronico;
l’adeguatezza delle norme che determinano i criteri di brevettabilità, in particolare la novità, l’attività inventiva e l’oggetto delle rivendicazioni;
il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in cui i criteri della novità e dell’attività inventiva non siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le eventuali misure da adottare per risolvere tali difficoltà.
La brevettazione riguarderà, secondo la Proposta di Direttiva, tutte le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, a condizione che forniscano un “contributo tecnico”, concetto definito dall’art. 2 come “un contributo allo stato dell’arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia.”
Nel link a sinistra il testo integrale della Proposta di Direttiva.