Tar Sicilia 21 febbraio 2002

Sebbene l’espressione “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro” antecedente o successivo al 30 giugno 1998 non sia risultata di agevole interpretazione – il momento determinativo della giurisdizione competente non può essere individuato in epoca anteriore al materiale accadimento dell’ultimo dei fatti storici che determinano l’insorgenza del diritto azionato.

Poichè il diritto al chiesto rimborso delle spese legali risulta insorgere solo successivamente all’avvenuto pagamento delle spese in argomento e, nella fattispecie all’esame, risulta che la fattura quietanzata, comprovante l’effettivo pagamento delle spese citate, sia stata emessa solo nel luglio dell’anno 2000, la controversia rientra nella giurisdizione dell’A.G.O.

T.A.R. Sicilia Palermo, I Sezione

Sentenza 21 febbraio 2002 n. 565

sul ricorso n. 144/2002 sezione I, proposto da Cimino Angela Sofia, rapp.ta e difesa dall’Avv. Sergio Agrifoglio, presso lo studio del quale, in Palermo, via Brunetto Latini n. 34, è elettivamente domiciliata;

Contro

– Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rapp.to e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

E per la condanna

del Ministero intimato al rimborso delle spese legali sostenute dalla ricorrente nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Designato relatore alla camera di consiglio del 6.02.2002 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

Udito l’avv.to M. Rizzo, in sostituzione dell’avv. prof. S. Agrifoglio, per la ricorrente e l’avv.to dello Stato R. Di Maggio per l’amm.ne intimata;

Visti gli artt. 21 e 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 l. 21.07.2000 n. 205, che consentono – in sede di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare – la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata, anche con riferimento a precedenti analoghi, in ipotesi di manifesta inammissibilità del ricorso;

Visto l’art. 3, co. 2-bis, del d.l. 23.10.1996 n. 543, convertito in legge con l. 20.12.1996 n. 639, secondo il quale le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio di responsabilità della Corte dei conti sono rimborsate dall’amm.ne di appartenenza nelle ipotesi di definitivo proscioglimento;

Ritenuto che il diritto al chiesto rimborso delle spese legali risulta insorgere solo successivamente all’avvenuto pagamento delle spese in argomento;

Considerato che, nella fattispecie all’esame, risulta che la fattura quietanzata, comprovante l’effettivo pagamento delle spese citate, sia stata emessa solo nel luglio dell’anno 2000;

Visto il comma 17 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 80/1998, secondo il quale sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998;

Ritenuto che – sebbene l’espressione “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro” antecedente o successivo al 30 giugno 1998 non sia risultata di agevole interpretazione – il momento determinativo della giurisdizione competente non può essere individuato in epoca anteriore al materiale accadimento dell’ultimo dei fatti storici che determinano l’insorgenza del diritto azionato;

Considerato, quindi, che la presente controversia rientra nella giurisdizione dell’A.G.O., in funzione di giudice del lavoro;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

(…)

(Giorgio Giallombardo, Presidente; Salvatore Veneziano, Estensore)

Redazione

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