Tar Abruzzo Pescara n. 336/2002

L’art.9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 ha espressamente abrogato l’articolo 130 della Costituzione che prevedeva il controllo da parte di un Organo della Regione sugli atti degli Enti locali.

Ne consegue che la pronuncia dell’organo di controllo è stata adottata in assenza di un potere di annullamento.

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T.A.R. Abruzzo, Sezione Pescara,

Sentenza 22 marzo 2002 n. 336

sul ricorso n° 124 del 2002, proposto dagli Istituti riuniti di assistenza San Giovanni di Chieti, previa adozione di provvedimento cautelare, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Sperduti,

contro

la Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato,

per l’annullamento

del provvedimento della sezione di controllo di Chieti prot.n.1286/2 del 22.1.2002 con cui è stata annullata la deliberazione consiliare n.74 del 27.12.2201 con cui l’Istituto ricorrente ha approvato il bilancio di previsione;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Udito in camera di consiglio il Presidente relatore ed uditi, altresì, l’Avv. Angelone in sostituzione dell’avv. Sperduti per l’Istituto ricorrente, e l’avv. dello Stato Varrone per l’amministrazione resistente;

Ritenuto che stante la chiara fondatezza, del ricorso sussistono i presupposti richiesti dalla legge 21 luglio 2000, per assumere una decisione succintamente motivata;

Considerato in fatto e diritto quanto segue:

Gli Istituti riuniti S. Giovanni Battista di Chieti hanno impugnato la decisione negativa di controllo sull’approvazione del loro bilancio assunta dalla sezione di controllo sostenendo la violazione ed erronea applicazione di legge dell’art.126 del D.LGS 267/2000, siccome abrogato dalla L. Cost. 18.10.2001 N.3.

In effetti l’art.9 della legge costituzionale citata ha espressamente abrogato l’articolo 130 della Costituzione che prevedeva il controllo da parte di un Organo della Regione sugli atti degli Enti locali.

Ne consegue che la pronuncia dell’organo di controllo intimato che ha assunto la deliberazione di annullamento sul presupposto che il ”controllo preventivo di legittimità” di cui all’art.130 si estendeva anche agli Enti di assistenza e beneficenza, è stata adottata in assenza di un potere di annullamento che, proprio di recente, con legge costituzionale ha perduto del tutto i suoi effetti.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese possono essere compensate sussistendone le ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento

(…)

(Dr. A. Catoni Pres. Est.)

Redazione

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