Dalla Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali (8 -14 aprile 2002)
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Per non aver fornito, entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione richieste, un’azienda sanitaria del sud si è vista contestare una multa per oltre 1.000 Euro dal Garante.
L’Autorità ha addebitato alla struttura sanitaria una violazione della legge sulla privacy che prevede l’obbligo per chiunque di fornire all’Autorità le informazioni richieste e, in caso di omissione, di essere punito con una sanzione amministrativa (nel caso di specie le informazioni erano necessarie per poter decidere un reclamo proposto nei confronti della stessa Asl da una persona che aveva lamentato una violazione della normativa sulla privacy).
Alla reclamante era stata, infatti, recapitata, da parte del presidio sanitario, una convocazione per sottoporre il figlio minore a visita medico legale per l’accertamento dell’invalidità e dell’handicap, tramite un foglio piegato, privo di busta, sul quale erano perfettamente leggibili la data di nascita del bambino, il numero di protocollo ed il motivo delle convocazione. Si era pertanto rivolta al Garante che aveva avviato un’istruttoria chiedendo all’azienda sanitaria di fornire elementi che giustificassero il suo operato
L’ammontare della pena edittale è stato determinato tenendo conto del periodo in cui è stata commessa l’infrazione, risalente ad agosto 2001, quando la legge sulla privacy, per la violazione dell’art. 32, prevedeva il pagamento di una somma oscillante tra un minimo di un milione ad un massimo di 6 milioni di lire. Con l’introduzione del decreto legislativo 467/2001, infatti, le multe sono aumentate: questo tipo di illeciti amministrativi commessi dopo il 1 febbraio 2002, (che si affiancano ad altre violazioni punibili anche penalmente a seconda dei casi) è sanzionato, con multe che vanno da 2582,28 euro a 15493,71 euro.
L’azienda potrà peraltro definire il contesto pagando una somma di oltre mille euro, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, decorso questo termine il Garante determinerà autonomamente la sanzione pecuniaria.
[Dal sito del Garante per la protezione dei dati personali: http://www.garanteprivacy.it]