T.A.R. Lazio – Sezione seconda
Sentenza n. 2438 del 25 marzo 2002
E’ incompetente l’autorità comunale a disciplinare autonomamente la materia dell’installazione degli impianti di TLC sotto il profilo della tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici, in quanto il quadro normativo di riferimento riserva allo Stato il compito di stabilire i criteri di tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico.
In effetti, il quadro normativo di riferimento (art. 1, quarto comma, legge n. 59/1997; art. 83, primo comma, 112 e 115, d.lgs. n. 112/1998; d.m. n. 381/1998) non assegna al Comune alcuna competenza in ordine alla fissazione dei limiti di esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche, in quanto la tutela della salute pubblica e dell’ambiente è materia riservata allo Stato.
Tale quadro di riferimento non risulta mutato con l’avvento della recente legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 ("sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), il cui art. 8 consente ai Comuni di dotarsi di un regolamento "per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".
Ed invero, se la norma prevede che la competenza comunale in materia urbanistica può essere rivolta – attraverso la predisposizione di un razionale sistema di localizzazione degli impianti che compongono la rete infrastrutturale del servizio di telefonia mobile – anche a finalità di tutela ambientale (in attuazione del principio di minimizzazione della popolazione alle esposizioni elettromagnetiche), è anche vero che tale competenza non può essere funzionalizzata in direzione del perseguimento di obiettivi ulteriori (tutela della salute pubblica) che non trovano considerazione nel sistema positivo di riferimento.
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Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione seconda
Sentenza n. 2438 del 25 marzo 2002
sui ricorsi riuniti nn. 997, 4220 e 11278 del 2001, proposti da
Omnitel Pronto s.p.a., con sede legale in Ivrea, in persona del suo procuratore avv. Vincenzo Minervini, rappresentata e difesa dall’avv.Maurizio Brizzolari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma, alla via Archimede, n. 97;
contro
– Comune di Castel Gandolfo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Michetti, con studio in Roma, alla via Giovanni de Calvi, n. 72;
– (e limitatamente al ric. n. 997/01) arch. Silvia Giannuzzi, nella qualità di responsabile del Servizio urbanistico del Comune di Castel Gandolfo, non costituita nel giudizio;
per l’annullamento
a.- quanto al primo ricorso:
– della nota n. 15498 del 21 novembre 2000, con cui il responsabile del Servizio urbanistico del Comune di Castel Gandolfo ha deciso di non rilasciare all’Omnitel Pronto Italia s.p.a. la concessione edilizia per realizzare una stazione radio base per telefonia cellulare; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, in particolare della delibera del Consiglio comunale di Castelgandolfo n. 40 del 17 novembre 2000 avente ad oggetto "Regolamento per l’installazione di antenne ricetrasmittenti per la telefonia cellulare";
nonché per il risarcimento dei danni
cagionati alla società ricorrente, con richiesta di condanna ai sensi degli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 80/1998 del Comune di Castel Gandolfo, in persona del Sindaco p.t., e del Responsabile del Servizio urbanistico;
b.- quanto al secondo ricorso:
della delibera del Consiglio comunale di Castelgandolfo n. 54 del 29 dicembre 2000, successivamente pubblicata, avente ad oggetto "Regolamento installazione antenne ricetrasmittenti per la telefonia cellulare", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
c.- quanto al terzo ricorso:
– della nota prot. n. 11542 del 7 agosto 2001, con cui il responsabile dell’area tecnica del Comune di Castel Gandolfo ha comunicato il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale, nella seduta del 27 aprile 2001, sulla domanda di concessione edilizia avanzata dalla Omnitel Pronto Italia s.p.a. per la realizzazione di una SRB in via Santa Fumia s.n.c. – località Pavona, nonché dell’ivi richiamato parere della Commissione edilizia espresso nella seduta 24 luglio 2001;
– della nota prot. n. 11543 del 7 agosto 2001, con cui il responsabile dell’area tecnica del Comune di Castel Gandolfo ha comunicato il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale, nella seduta del 27 aprile 2001, sulla domanda di concessione edilizia avanzata dalla Omnitel Pronto Italia s.p.a. per la realizzazione di una SRB in via delle Mole, n. 17, nonché dell’ivi richiamato parere della Commissione edilizia espresso nella seduta 24 luglio 2001;
– di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, in particolare dell’art. 17 dello Statuto della città di Castel Gandolfo, approvato con la delibera c.c. di Castel Gandolfo n. 7 del 28 febbraio 2001, nella parte in cui dispone che "è altresì vietata, su tutto il territorio comunale, l’installazione di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi e in particolare: a) emittenti radiofoniche; b) emittenti televisive; c) telefonia mobile; d) impianti per radioamatori";
nonché per il risarcimento dei danni
cagionati alla società ricorrente per il mancato e/o ritardato rilascio della concessione edilizia per l’impianto da realizzare in via Santa Fumia s.n.c. – località Pavona, con richiesta di condanna, ai sensi degli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 80/1998, del Comune di Castel Gandolfo, in persona del Sindaco p.t.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 febbraio 2002 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto che i ricorsi, in quanto rivolti nei riguardi di atti del Comune di Castel Gandolfo mirati a impedire alla società ricorrente la realizzazione degli impianti necessari a fornire il servizio pubblico di radiotelefonia nel territorio comunale, risultano soggettivamente e oggettivamente connessi e che, pertanto, di essi può disporsi la riunione, ai sensi dell’art. 52 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ai fini di un’unica decisione;
Ritenuto che, nella specie – sull’esistenza di "precedenti conformi" (sentenze della Sezione nn. 7071, 6403 e 7026 del 2001) – vi sono i presupposti per definire il ricorso con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo novellato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Premesso che le impugnative all’esame sono dirette a contestare il diniego opposto dal Comune di Castel Gandolfo al rilascio della concessione edilizia per l’installazione di stazioni radio base sul territorio comunale;
Premesso, altresì, che il diniego è stato opposto sull’esistenza, da ultimo (cfr. ric. n. 11278/01), di una norma (art. 17) dello Statuto comunale – approvato con delibera consiliare n. 7 del 28 febbraio 2000 – che "vieta, su tutto il territorio comunale, l’installazione di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi e in particolare: a) emittenti radiofoniche; b) emittenti televisive; c) telefonia mobile; d) impianti per radioamatori";
Tenuto conto delle censure dedotte con i ricorsi con i quali si afferma fondamentalmente l’incompetenza dell’autorità comunale a disciplinare autonomamente la materia dell’installazione egli impianti di TLC sotto il profilo della tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici in quanto il quadro normativo di riferimento riserva allo Stato il compito di stabilire i criteri di tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico;
Ritenuta la fondatezza delle censure, e quindi l’illegittimità degli impugnati atti negativi, nel condivisibile assunto (già fatto proprio dalla Sezione con le recenti precitate decisioni) che il quadro normativo di riferimento (art. 1, quarto comma, legge n. 59/1997; art. 83, primo comma, 112 e 115, d.lgs. n. 112/1998; d.m. n. 381/1998) non assegna al Comune alcuna competenza in ordine alla fissazione dei limiti di esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche, in quanto la tutela della salute pubblica e dell’ambiente è materia riservata allo Stato;
Ritenuto, in particolare, che l’ora citato quadro di riferimento non risulta mutato con l’avvento della recente legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 ("sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), il cui art. 8 consente ai Comuni di dotarsi di un regolamento "per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";
Ritenuto, infatti, che, se la norma chiaramente dispone che la competenza comunale in materia urbanistica può essere rivolta – attraverso la predisposizione di un razionale sistema di localizzazione degli impianti che compongono la rete infrastrutturale del servizio di telefonia mobile – anche a finalità di tutela ambientale (in attuazione del principio di minimizzazione della popolazione alle esposizioni elettromagnetiche), è certo che tale competenza non può essere ultroneamente funzionalizzata, come nella specie, in direzione del perseguimento di obiettivi ulteriori (tutela della salute pubblica) che non trovano considerazione nel sistema positivo di riferimento;
Ritenuto, sotto altro verso – avuto riguardo al dato obiettivo delle scansioni fattuali entro cui si è svolta la vicenda all’esame – che nella condotta del Comune sono ravvisabili i profili di eccesso di potere variamente dedotti con i ricorsi per avere il Comune – dopo l’acquisizione dei pareri favorevoli delle competenti autorità sanitarie e dopo l’indebito aggravamento del procedimento con la richiesta di documentazione già in suo possesso – denegate le installazioni perché in contrasto con un atto regolamentare (l’opposta norma dell’art. 17 dello Statuto comunale del 28 febbraio 2001) che, almeno in un caso (l’impianto da realizzare in via Santa Fumia), preesisteva alla richiesta di concessione edilizia avanzata in data 24 aprile 2001;
Ritenuto, alla stregua di quanto precede, che i ricorsi vanno accolti e che, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
Ritenuto, altresì, che la domanda di risarcimento dei danni non può trovare considerazione perché non supportata da concreti e sufficienti elementi idonei a quantificare il pregiudizio patrimoniale asseritamene subito;
Ritenuto, infine, che le spese di lite vanno poste a carico, come di consueto, della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione seconda), dispostane la previa riunione, accoglie i ricorsi e, per l’effetto, annulla tutti i provvedimenti specificati in epigrafe.
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna il Comune di Castel Gandolfo al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite quantificate in £. 5.000.000 (cinque milioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio 2002.
(Presidente Filippo Marzano, Estensore Massimo Calveri)