Il primo anno di attività

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Comunicato Stampa

“Camera Arbitrale dei Lavori Pubblici: primi risultati ad un anno dalla sua costituzione”

Dopo una prima fase costitutiva-organizzativa particolarmente complessa, l’obiettivo è stato raggiunto. Nel rispetto dei termini è stato dato il via al nuovo sistema di risoluzione delle controversie in materia di lavori pubblici.

Dalla fine di giugno 2001 , a ritmo continuo, la Camera Arbitrale ha proceduto ordinatamente al puntuale esame delle domande di arbitrato che sono pervenute.

Alla fine dell’anno 2001 il quadro statistico sul contenzioso arbitrale può essere così riassunto:

a) Le operazioni di sorteggio preliminari rispetto alla scelta del terzo arbitro ed il conseguente esame comparativo dei nominativi estratti per ciascuna pratica hanno portato, alla predetta data, alla nomina di 107 presidenti di collegi arbitrali: di essi 38 sono già costituiti e gli altri (dopo il versamento alla Tesoreria del deposito in acconto) sono in via di costituzione.

b) Con riferimento alle estrazioni eseguite il 24/1/2002, sono state già effettuate le nomine di n.13 presidenti di collegi arbitrali. Risultano pervenute, inoltre, nello stesso mese di gennaio, altre 32 domande di nomina del terzo arbitro.

c) Alla data odierna il contenzioso arbitrale ha raggiunto, pertanto, n. 152 unità, superando la previsione del flusso medio mensile di n.20 procedure.

Per quanto riguarda la tipologia del contenzioso arbitrale, le linee di tendenza che la Camera Arbitrale ha potuto ricavare dalle domande di arbitrato e dagli atti di resistenza finora pervenuti sono le seguenti:

a) Va confermato che il procedimento arbitrale è generalmente promosso su iniziativa dell’impresa appaltatrice contro la stazione appaltante. Ad oggi gli enti contro i quali risultano promossi i giudizi arbitrali figurano in queste proporzioni: Comuni: 53%; Amministrazioni dello Stato: 9,5%; Regioni, Province, I.A.C.P., Consorzi, Aziende autonome, A.S.L., A.N.A.S.: il restante 37%, variamente ripartito. Si ribadisce, inoltre, che:

b) Quasi sempre la controversia ha per oggetto la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni che l’appaltatore chiede per illegittime o ingiustificate sospensioni dei lavori disposte dall’amministrazione committente, o per tardiva consegna delle aree di cantiere, con prolungamento del rapporto d’appalto; in questo schema rientra anche la richiesta di maggiori spese, oneri e danni per cause non imputabili all’impresa, ovvero per difetti o lacune del progetto, con conseguente necessità di perizie di variante;

c) L’Amministrazione intimata risponde spesso, ma non sempre, con articolato atto di resistenza e, a volte, propone anche domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta la risoluzione del contratto per colpa e in danno dell’appaltatore;

d) In qualche fattispecie l’oggetto del contendere riguarda il diritto spettante all’impresa quando essa ha eseguito parzialmente un appalto poi venuto meno a seguito di annullamento della gara;

e) la natura delle controversie, individuata dalle domande di arbitrato e dagli atti di resistenza, risulta ancora caratterizzata da problematiche giuridiche in misura del tutto prevalente rispetto a problematiche tecniche

f) Il valore pecuniario delle controversie, quale è dato desumere dalla domanda di arbitrato e dalla (eventuale) riconvenzionale, diverge notevolmente da caso a caso. I dati offerti dalla attuale casistica,e sempre con riferimento alle richieste di parte, oscillano da un minimo di 155/206 mila euro ad un massimo di 7/10 milioni di euro, ma con punte a volte superiori (anche oltre 25 milioni di euro).

g) Il deposito in acconto, imposto alle parti ai sensi dell’art.3, co. 1 del D.I. n. 398/2000, viene dal Consiglio arbitrale determinato, nella sua entità, in relazione al valore della controversia ed alla presumibile complessità delle questioni da trattare: per i procedimenti in corso varia generalmente da 5 a 45 milioni di lire, con una fascia media di 15 milioni di lire.

Il versamento del deposito, per il quale la norma regolamentare non prevede, peraltro, un termine da rispettare, non sempre avviene con tempestività. Al riguardo, è stato rilevato dal Consiglio – e se ne fa di volta in volta avvertenza alle parti – che l’onere del deposito, oltre che condizionare la stessa costituzione del collegio arbitrale e quindi il sollecito svolgimento della procedura nei termini di legge, vale, anche, a non tenere impegnati a tempo indefinito gli arbitri nominati, precludendo loro fra l’altro la possibilità di aspirare, dopo il deposito del lodo, ad un nuovo incarico arbitrale.

h) La costituzione dei collegi arbitrali, curata dal terzo arbitro-presidente entro i quindici giorni successivi al deposito in acconto, avviene, generalmente, nel predetto termine.

i) Si fa presente al riguardo che solo in pochissimi casi le parti si sono avvalse della facoltà di determinare concordemente la sede del collegio arbitrale in località diversa dalla sede naturale, che è presso questa Camera Arbitrale

j) La nomina di consulenti tecnici d’ufficio,consentita dall’art.7, co.2, del D.I. n. 98/2000, è stata finora richiesta in un solo procedimento.

k) Nel corso dei giudizi arbitrali tuttora pendenti non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, pur essendo gli arbitri a ciò legittimati (Corte Cost. n. 376/2001).

Roma lì 7 marzo 2002

Redazione

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