XML: la circolare dell’Aipa alle Amministrazioni Pubbliche.
La circolare rileva come l’accessibilita’ telematica del corpus normativo trovi una sua affermazione nel programma e-Europe, che colloca i dati giuridici tra i dati pubblici essenziali, classificati come prioritari.
L’accessibilita’ al dato giuridico e’ dunque riconosciuta come diritto dei cittadini che gli Stati membri dell’Unione europea devono impegnarsi a garantire.
La circolare si sofferma poi sugli elementi della struttura formale di un atto normativo, che occorre vengano identificati applicando delle regole di “marcatura”.
A tal fine, viene utilizzato il formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi mediante il linguaggio di “marcatura” XML.
L’extensible markup language (XML), gia’ adottato dall’Aipa nella circolare 7 maggio 2001 per rappresentare le informazioni da associare ai documenti scambiati attraverso i sistemi di protocollo informatico, è dunque un linguaggio che consente di specificare cd. “vincoli di correttezza strutturale” su classi omogenee di documenti, attraverso un formalismo di definizione di regole, denominato document type definition (DTD).
Vengono pertanto invitate le amministrazioni a valutare l’opportunita’ di adottare lo standard proposto, eventualmente graduando nel tempo le conseguenti attivita’ e, qualora le stesse decidano di aderire al progetto Normeinrete, ad avvalersi del supporto tecnico offerto all’interno del relativo sito (www.normeinrete.it).
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AIPA – Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
Circolare 22 aprile 2002 n. 40
Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML
(G.U. 3 maggio 2002 n. 102)
A tutte le amministrazioni pubbliche
1. Premessa.
L’impulso istituzionale sui temi del riordino normativo e della qualita’ della regolazione persegue l’obiettivo di semplificazione del corpus normativo, attraverso azioni mirate a ridurre il numero delle norme e a favorirne la chiarezza.
A tale scopo, la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001, n. 97 (in seguito riferita come circolare 2001), ha riformato le regole alle quali le amministrazioni sono invitate ad attenersi nella redazione dei provvedimenti (cosiddetta attivita’ di drafting).
Tali regole sono state riformulate in maniera piu’ analitica, ed integrate con riferimento alla redazione dei testi regolamentari, nella “”Guida alla redazione dei testi normativi””, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001.
Per rendere effettiva la conoscibilita’ delle norme da parte dei cittadini e’ necessario che, accanto agli interventi di
semplificazione, siano intraprese iniziative idonee a consentire l’accessibilita’ telematica alle norme, risolvendo i problemi di carattere giuridico e tecnologico che ne ostacolano l’attuazione.
La necessita’ di prevedere azioni finalizzate a consentire l’accessibilita’ telematica del corpus normativo trova una sua affermazione nel programma e-Europe, che colloca i dati giuridici tra i dati pubblici essenziali, classificati come prioritari, l’accessibilita’ dei quali e’ riconosciuta come diritto dei cittadini che gli Stati membri dell’Unione europea devono impegnarsi a garantire.
2. Standard per la rappresentazione dei provvedimenti normativi.
La diffusione di strumenti informatici per la produzione, il trattamento e la pubblicazione dei testi costituisce un fattore
abilitante per perseguire gli obiettivi citati, ma va accompagnata dalla definizione di regole e criteri volti ad accrescere l’efficacia e l’interoperabilita’ degli strumenti automatici di elaborazione e dei servizi connessi nel contesto specifico della produzione e pubblicazione di documenti a carattere normativo.
Il progetto intersettoriale dell’Aipa “Norme in rete” ha affrontato, nella sua prima fase, i problemi relativi all’uniformità
delle funzioni di ricerca delle norme attraverso internet, indipendentemente dai formati di rappresentazione dei provvedimenti.
E’ stato, quindi, realizzato un portale per l’accesso unificato ai documenti di interesse normativo pubblicati sui siti web
istituzionali, ricorrendo alle tecnologie di indicizzazione e ricerca dei documenti in base alle parole presenti nel testo.
Parallelamente sono state avviate attivita’ di standardizzazione finalizzate a favorire l’interoperabilita’ tra sistemi diversi e a consentire la realizzazione di funzionalita’ piu’ specifiche.
In particolare, sono state definite le regole per l’assegnazione di un nome identificativo univoco ai provvedimenti normativi, allo scopo di semplificare la realizzazione di funzionalita’ di navigazione ipertestuale tra basi documentali normative distinte e di migliorare l’efficacia delle funzioni di ricerca.
Tale standard e’ stato divulgato attraverso la circolare 6 novembre 2001, n. AIPA/CR/35 “Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2001).
Un altro elemento determinante per la realizzazione di sistemi di elaborazione piu’ efficaci e’ rappresentato dalla possibilita’ di identificare gli elementi costitutivi dei documenti appartenenti ad una stessa classe (come, ad esempio, gli elementi che costituiscono la struttura dei provvedimenti normativi quali: titolo, parti, articoli, commi e altro) e di associare ad essi altre informazioni che ne arricchiscano o qualifichino il contenuto. Tale integrazione del contenuto informativo di un testo puo’ essere attuata con i linguaggi di marcatura (o mark-up) che forniscono le tecniche per associare ai documenti testuali, o a loro specifiche parti, informazioni aggiuntive.
La condivisione di un medesimo formalismo di marcatura dei testi normativi resi accessibili da organismi differenti, anche se dotati di sistemi informatici tecnologicamente eterogenei, consente di costruire un sistema di ricerca unitario, in grado di offrire funzionalita’ piu’ efficaci ed un livello di precisione superiore a quello ottenibile con la semplice ricerca per parole. Inoltre, la marcatura dei provvedimenti normativi in base a regole definite consente di rappresentare informazioni relative anche a quelle specifiche parti del testo che contengono riferimenti ad altri provvedimenti e – soprattutto se attuata gia’ a partire dalle fasi di drafting – rende possibile la realizzazione di sistemi informatici di supporto alle azioni di riordino normativo e di costruzione dei testi vigenti.
3. Formalismo di rappresentazione adottato.
Il linguaggio di marcatura che offre la possibilita’ di definire strutture per classi omogenee di documenti e che si sta
progressivamente affermando come standard nell’ambito della rete internet e’ l’extensible markup language (XML), gia’ adottato dall’Aipa nella circolare 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2001) per rappresentare le informazioni da associare ai documenti scambiati attraverso i sistemi di protocollo informatico.
Il linguaggio XML consente di specificare vincoli di correttezza strutturale su una classe di documenti attraverso un formalismo di definizione di regole, denominato document type definition (DTD): ogni insieme di documenti che presenta caratteristiche uniformi puo’ essere descritto con uno specifico DTD.
Nell’ambito delle attivita’ svolte dai gruppi di lavoro del progetto “Norme in rete”, tale formalismo e’ stato adottato per
rappresentare i principali tipi di atti normativi.
La necessita’ di fornire regole di rappresentazione valide per diverse tipologie di provvedimenti e di affiancare ad esse una modalita’ di marcatura semplificata ha dato luogo alla definizione di tre DTD tra di loro compatibili in quanto adottano le medesime definizioni per gli elementi comuni. Essi, pur descrivendo all’incirca lo stesso insieme di provvedimenti, si differenziano per la rigidita’ dei vincoli imposti alla struttura del documento, come illustrato nel seguito:
a) il DTD base descrive documenti che hanno una struttura molto semplice e regolare, non presentano eccezioni e rispettano le regole per la redazione dei documenti normativi espresse nella circolare 2001. L’attuazione della marcatura secondo le regole specificate in questo DTD risulta semplice e copre una casistica sufficientemente ampia. La sua maggiore semplicita’ facilita, inoltre, le fasi di sperimentazione;
b) il DTD completo e’ in grado di descrivere documenti di struttura piu’ complessa, ma anch’essi conformi alle prescrizioni
della circolare 2001, rappresentando i vincoli nella numerazione e nella composizione delle parti della struttura previsti per ciascun tipo di atto. Dal momento che il DTD completo consente la gestione di una piu’ estesa varieta’ di informazioni e strutture, esso risulta necessariamente piu’ complesso;
c) il DTD flessibile si adegua alle possibili strutture irregolari dei documenti normativi esistenti, permettendo di
descriverne le caratteristiche, anche se difformi dalle regole di tecnica legislativa previste per le norme piu’ recenti, e permette di descrivere documenti che presentino eccezioni o particolarita’.
4. I provvedimenti descritti.
I provvedimenti normativi descritti dai tre DTD possono essere raggruppati, in funzione della loro struttura, in due categorie di documenti:
a) il documento articolato, che prevede una struttura costituita da intestazione, formula iniziale (che puo’ contenere un preambolo), articolato, formula finale, conclusione, eventuali annessi.
L’articolato e’ in genere strutturato secondo una rigida gerarchia nella quale ciascun componente ha una numerazione e una rubrica. I provvedimenti che riflettono la struttura del documento articolato sono: leggi, leggi costituzionali, decreti-legge, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, regi decreti, leggi regionali;
b) il documento semi-articolato, in cui sono previsti gli stessi elementi che compongono la struttura del documento articolato, ma senza vincoli sull’obbligatorieta’ della loro presenza e sull’ordine in cui compaiono. Oltre agli elementi previsti nella struttura, possono essere presenti elementi testuali arbitrari, non strutturati gerarchicamente. A questa categoria di documenti appartengono, ad esempio, gli atti di Autorita’, i decreti ministeriali non numerati, i decreti del Presidente della Repubblica non numerati e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non numerati.
5. La rappresentazione della struttura degli atti.
Gli elementi della struttura formale di un atto normativo, che vengono identificati attraverso specifiche modalita’ secondo le regole di marcatura proposte, sono:
a) intestazione: ogni documento normativo possiede un’intestazione composta da un tipo di documento, una data, un numero
d’ordine ed un titolo;
b) formula iniziale: le formule di rito iniziali sono obbligate e ripetute tra tutti i documenti di uno stesso tipo e vengono
opportunamente marcate. Essa contiene l’eventuale preambolo;
c) articolato: l’articolato si compone di libro, parte, titolo, capo, sezione, paragrafo ed articolo secondo le regole di
composizione relative a ciascun tipo di provvedimento. Ogni elemento della gerarchia puo’ avere una rubrica testuale ed un numero d’ordine;
d) elementi interni all’articolo: un articolo e’ composto da commi, che contengono o un corpo di testo o elenchi composti di
elementi lettera o di elementi numero, eventualmente tra loro nidificati. Articoli e commi possono presentare la cosiddetta
decorazione, che consente di specificare l’origine normativa dell’articolo stesso, aggiungendosi alla rubrica;
e) formula finale: le formule di rito finali sono strutturate ed appositamente marcate;
f) conclusione: in essa viene identificata la parte in cui si specificano la data e il luogo in cui e’ stato firmato l’atto
normativo. Il blocco di sottoscrizioni e’ composto dai sottoscriventi e dal visto;
g) annessi: un documento normativo puo’ prevedere uno o piu’ annessi, che possono essere semplici elementi testuali, grafici,
tabelle o interi documenti strutturati. Le regole di marcatura prevedono sia la possibilita’ di porre il corpo dell’annesso
all’interno del documento ospite, sia di rappresentarlo esternamente, in un documento autonomo.
Oltre agli elementi che rappresentano aspetti legati alla struttura degli atti normativi, i criteri di marcatura proposti permettono anche di identificare e di integrare informazioni che possono presentarsi ovunque all’interno del testo e che, nel contesto dei documenti normativi, rivestono un ruolo specifico. Tra questi, di notevole importanza sono i riferimenti normativi che contengono richiami ad altre norme.
Tali riferimenti possono consistere in semplici citazioni o costituire lo strumento attraverso il quale hanno luogo interventi modificativi o abrogazioni. Una corretta e completa marcatura di queste parti consente la realizzazione di funzionalita’ di navigazione ipertestuale e di supporto alla costruzione dei testi vigenti.
6. Meta-informazioni.
Le meta-informazioni rappresentano informazioni che non fanno parte integrante del testo stesso, ma possono essere di interesse per gli utenti o utili ai fini delle elaborazioni automatiche.
I DTD di Normeinrete forniscono una sintassi per la rappresentazione delle meta-informazioni, prevedendone cinque tipi:
a) descrittori: sono alcune meta-informazioni fondamentali per descrivere il documento, come gli estremi della pubblicazione
ufficiale, eventuali ripubblicazioni, il nome uniforme (secondo lo standard URN emanato con la citata circolare n. AIPA/CR/35), gli eventuali nomi alternativi usati nel linguaggio corrente (alias) con cui il documento e’ noto (ad esempio: “legge Merloni”), le vigenze, eventuali relazioni con altri documenti normativi e una lista di parole chiave per descrivere il documento;
b) lavori preparatori: in questa sezione e’ possibile includere, a testo libero, informazioni e documenti connessi ai lavori
preparatori relativi al provvedimento;
c) proprietario: uno schema libero di meta-informazioni che ciascuna organizzazione che produce, gestisce o pubblica testi di
provvedimenti normativi puo’ liberamente definire per il raggiungimento di scopi applicativi specifici;
d) redazionale: in questa sezione la redazione che si occupa di pubblicare un documento ha la possibilita’ di inserire informazioni libere sulla pubblicazione. Ad esempio, note di redazione o avvertenze;
e) disposizioni: in questa sezione si possono inserire disposizioni caratterizzanti o analitiche per descrivere il contenuto
normativo di un documento.
Le meta-informazioni rilevanti possono essere tante e di vario tipo e la definizione dei DTD fin qui messa a punto ne comprende solo alcune. Pertanto, e’ possibile che le evoluzioni future degli standard qui illustrati, a seguito di ulteriori approfondimenti o di nuovi contributi, diano luogo ad estensioni delle meta-informazioni.
7. La rappresentazione della vigenza.
I DTD di Normeinrete prevedono la rappresentazione di provvedimenti sia nel testo originale, sia in quello vigente ad una certa data ovvero in una forma redazionale in cui le modifiche intervenute fino alla specifica data stabilita sono riportate nel testo. E’ inoltre possibile rappresentare provvedimenti multivigenti, che riportano tutte le modifiche che si sono succedute nel tempo, con le corrispondenti date di validita’. La rappresentazione del testo multivigente consente la realizzazione di applicazioni in grado di ricostruire dinamicamente il testo vigente in funzione di una data richiesta, non prestabilita.
8. Documentazione di supporto.
Il formalismo di rappresentazione adottato per lo standard qui proposto si integra con le regole per l’associazione del nome
uniforme a ciascun provvedimento definite nella citata circolare n. AIPA/CR/35. L’adozione di entrambi gli standard da parte delle pubbliche amministrazioni, consentendo l’interoperabilita’ tra le diverse basi documentali e la realizzazione di funzionalita’ di ricerca e di elaborazione piu’ efficaci, contribuira’ a favorire l’esercizio del diritto di accesso all’insieme dei dati pubblici costituito dai provvedimenti normativi.
L’allegato tecnico alla presente circolare introduce i fondamenti del linguaggio di marcatura adottato, costituisce una guida alla marcatura dei testi normativi secondo i DTD di Normeinrete e fornisce alcune indicazioni sugli strumenti software di supporto alle tecnologie adottate.
Sui siti www.aipa.it e www.normeinrete.it sono pubblicati i DTD con i necessari commenti esplicativi al loro interno, un glossario degli elementi e degli attributi adottati ed alcuni riferimenti tecnici.
Si invitano, pertanto, le amministrazioni a valutare l’opportunita’ di adottare lo standard proposto, eventualmente graduando nel tempo le conseguenti attivita’ e definendo opportuni criteri di priorita’.
Qualora le amministrazioni aderissero al progetto Normeinrete, le stesse potranno usufruire del supporto offerto al suo interno.
Roma, 22 aprile 2002
Il presidente f.f.: Batini