Le nuove regole fissate dall’AGCOM

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002

il punto:

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera dell’AGCOM contenente le nuove norme per il blocco selettivo delle chiamate telefoniche in uscita verso alcuni servizi indicati dall’Autorità stessa.

Ognuno potrà inibire la propria linea telefonica all’uso di una serie di servizi telefonici. Potrà poi decidere di utilizzarli, ricorrendo ad un codice PIN di riattivazione.

I servizi che gli utenti possono bloccare sono le chiamate internazionali (codice iniziale 00), servizi di tariffa premio (144, 166) e Internet a tariffazione specifica.

il testo:

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Delibera n. 78/02/CONS

Norme di attuazione dell’articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 maggio 2002, n. 103)

L’AUTORITA’

(…)

DELIBERA

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente provvedimento si intende per "blocco selettivo di chiamata" il servizio che consente all’abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

Articolo 2

(Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso diretto)

Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi telefonici pubblici mediante accesso diretto alle reti telefoniche pubbliche fisse offrono agli abbonati, a richiesta, almeno l’opzione del blocco selettivo di chiamata che consente, nella modalità controllata dall’utente, di bloccare i tipi di chiamate e di numerazioni riportati nell’allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Gli organismi di telecomunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata, inclusa l’opzione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i contenuti di dettaglio e le modalità per aderire alla propria offerta ed attivarla. L’adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per l’utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.

L’informazione di cui al comma 2 del presente articolo è fornita:

ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;

ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi, successivamente, con cadenza almeno annuale.

Articolo 3

(Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso indiretto)

Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono il servizio telefonico con accesso indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse in modalità "easy access" (carrier selection) o "equal access" (carrier pre-selection) informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata nonché, in tal caso, ai contenuti di dettaglio e alle modalità per aderire alla propria offerta e attivarla. L’adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per l’utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.

Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono fornite:

ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;

ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione o, comunque, mediante un comunicato separato da inviare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, da ripetersi, successivamente, con cadenza almeno annuale.

Articolo 4

(Obblighi di diffusione delle informazioni)

Gli organismi di telecomunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 diffondono informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa la disponibilità del blocco selettivo di chiamata per i servizi accessibili o offerti tramite le numerazioni di cui ai punti da 1) a 8) dell’allegato.

Articolo 5

(Livello base della fatturazione dettagliata)

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura. In ogni caso, nella documentazione fornita all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.

Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 31 dicembre 1996, n.675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le fatture dettagliate, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del d.P.R. 11 gennaio 2001, n.77, contengono dati particolareggiati tali da consentire la verifica e il controllo dei costi inerenti all’uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Le chiamate che sono gratuite per l’abbonato, comprese quelle ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell’abbonato. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l’abbonato.

Gli elementi che compongono il livello base della fatturazione dettagliata, di cui al comma 2, sono la data e l’ora di inizio della comunicazione, il numero selezionato, il tipo, la località, la durata, il costo di ciascuna comunicazione, lo sconto o il tipo di tariffa.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

L’Autorità si riserva di rivedere l’elenco allegato alla presente delibera tenendo conto, in particolare, dell’evoluzione del piano nazionale di numerazione e di quella del mercato dei servizi di telecomunicazioni. Tale revisione è effettuata previa consultazione delle parti interessate e delle organizzazioni che difendono gli interessi degli utenti e dei consumatori, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n.249.

In caso di fornitura di servizi audiotex o videotex di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n.385, si applicano le disposizioni vigenti in materia indipendentemente dalle numerazioni attraverso cui vengono offerti tali servizi.

Gli organismi di telecomunicazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

ALLEGATO

alla delibera n. 78/02/CONS

(art.2, comma1; art.4, comma 1; art.6, comma 1)

Tipi di chiamate e di numerazioni da includere nel blocco selettivo di chiamata – modalita’ controllata dall’utente

Chiamate verso numerazioni internazionali (quelle per le quali viene premesso il codice di accesso internazionale "00");

Chiamate verso servizi di tariffa premio (144, 166);

Chiamate verso servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899);

Chiamate verso servizi di numero personale (178);

Chiamate verso servizi interattivi in fonia (163, 164);

Chiamate verso servizi di addebito ripartito (840, 841, 847, 848);

Chiamate verso servizi Internet a tariffazione specifica (709);

Chiamate verso servizi interni di rete (prima cifra 4 o 1) – esclusi quelli cui l’abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un contratto – il cui prezzo minutario è superiore o uguale a 0,22931 Euro al minuto (I.V.A. esclusa) ed il cui prezzo alla risposta è superiore o uguale a 0,06559 Euro (I.V.A. esclusa) od il cui prezzo complessivo, a forfait o per una chiamata di durata fino a quattro minuti, è superiore o uguale a 1 Euro (I.V.A. esclusa);

Chiamate verso servizi da operatore che consentono di effettuare uno o più dei tipi di chiamate, di cui ai punti da 1) a 8) suddetti, tramite operatore.

(…)

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

IL SEGRETARIO GENERALE

Adriano Soi

Redazione

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