BANCA CENTRALE EUROPEA
Regolamento (CE) n.690 del 18 aprile 2002 che modifica il regolamento (CE) n.2818/98 (BCE/1998/15) sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2002/3).
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1,
visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea(1), modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002(2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 2818/98 della Banca centrale europea, del 1o dicembre 1998, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15)(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2000 (BCE/2000/8)(4), dovrebbe essere modificato per le ragioni seguenti:
(1) La direttiva 2000/28/CE(5) ha esteso agli istituti di moneta elettronica la definizione di enti creditizi contenuti nell’articolo 1, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(6).
Al fine di chiarire che gli istituti di moneta elettronica saranno soggetti all’obbligo di detenere riserve minime per ragioni di parità di trattamento tra le varie categorie di emittenti di moneta elettronica, il riferimento alla definizione di enti creditizi contenuto nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(2) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15), la BCE può esentare le istituzioni soggette a procedimenti di liquidazione dagli obblighi di riserva sulla base del principio di non discriminazione.
(3) Per esigenze di efficienza, sarebbe opportuno stabilire una regola generale secondo la quale gli enti creditizi sono esentati in maniera automatica dagli obblighi di riserva per l’intero periodo di mantenimento entro il quale essi cessano di esistere come tali.
(4) Le regole riguardanti la revoca o la scadenza dell’autorizzazione a proseguire l’attività di un ente creditizio sono state armonizzate dall’articolo 14 della direttiva 2000/12/CE.
(5) L’applicazione della procedura di esenzione automatica è necessaria nelle ipotesi di procedimenti di liquidazione, fatta salva la possibilità di fare richiesta di esenzione sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15), ai fini di rispettare le caratteristiche specifiche dei procedimenti nazionali.
(6) È necessario rendere più esplicito l’obbligo di includere nell’aggregato soggetto a riserva le passività di un’istituzione nei confronti di una succursale della stessa entità o nei confronti della sede principale o legale della stessa entità, situate al di fuori degli Stati membri partecipanti.
(7) La possibilità che l’Eurosistema conduca in parallelo più di una operazione di rifinanziamento principale, avente ciascuna una diversa scadenza, necessita una modifica alla formula riguardante il calcolo della remunerazione della riserva obbligatoria,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) è modificato come segue:
1) L’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
"1. Le seguenti categorie di istituzioni sono soggette ad obblighi di riserva:
a) enti creditizi come definiti nell’articolo 1, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/12/CE(7), relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio, diversi dalle BCN partecipanti;
b) succursali di enti creditizi come definiti nell’articolo 1, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/12/CE, diverse dalle BCN partecipanti; sono incluse succursali di enti creditizi che non hanno né la sede legale né quella principale in uno Stato membro partecipante.
Le succursali collocate al di fuori degli Stati membri partecipanti di enti creditizi situati in Stati membri partecipanti non sono soggette agli obblighi di riserve minime."
2) L’articolo 2 è modificato come segue:
a) Il comma seguente è inserito all’inizio del paragrafo 2: "2. Una istituzione, senza essere tenuta a presentare alcuna richiesta, è esentata dagli obblighi di riserva fin dall’inizio del periodo di mantenimento entro il quale la sua autorizzazione è revocata o fatta oggetto di rinuncia, o entro il quale un’autorità giudiziaria, o qualunque altra autorità competente di uno Stato membro partecipante, ha adottato la decisione di sottoporre l’istituzione a procedure di liquidazione."
b) Nel paragrafo 2, lettera a), sono eliminati i termini "procedure di liquidazione o".
3) La frase seguente è inserita alla fine del paragrafo 1 dell’articolo 3: "Se un’istituzione ha passività nei confronti di una succursale della stessa entità, o nei confronti della sede principale o legale della stessa entità, situate al di fuori degli Stati membri, essa include tali passività nell’aggregato soggetto a riserva."
4) L’articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
"1. La riserva obbligatoria è remunerata al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso delle operazioni di rifinanziamento principali del SEBC (ponderato per il numero dei giorni di calendario), secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al cent più vicino):
Dove:
Rt= remunerazione da pagarsi sulla riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t
Ht= riserva obbligatoria media giornaliera per il periodo di mantenimento t
nt= numero di giorni di calendario nel periodo di mantenimento t
rt= tasso di remunerazione sulla riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t. Sarà applicato l’arrotondamento standard del tasso di remunerazione a due decimali.
i= iesimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t
MRi= tasso di interesse marginale dell’operazione di rifinanziamento principale più recente regolata il giorno, o prima del giorno, di calendario i. Nel caso in cui nello stesso giorno sia effettuata per il regolamento più di una operazione di rifinanziamento principale, si utilizza una media semplice dei tassi marginali delle operazioni effettuate in parallelo."
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal periodo di mantenimento che ha inizio nel mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 aprile 2002.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Willem F. Duisenberg
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(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
(2) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1.
(3) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.
(4) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.
(5) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37.
(6) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.
(7) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.