Sentenza del T.A.R. Calabria Catanzaro, 11 marzo 2002 n. 568

Il Collegio afferma come, in perfetta aderenza ai principi di rango costituzionale compendiati nell’art. 98 della Cost., la normativa di settore tuttora imponga per l’assegnazione di pubblici uffici il ricorso a procedure concorsuali, che salvaguardino l’accesso dall’esterno.

Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – Catanzaro

Sezione seconda

Sentenza in forma semplificata N. 568 dell’11 marzo 2002

sul ricorso n° 253/2002 proposto da TULLO ANGELINA, rappresentata e difesa dall’Avv. Oreste Morcavallo e domiciliato, in assenza di elezione nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;

CONTRO

il COMUNE di TREBISACCE, in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Spataro e domiciliato, in assenza di elezione nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;

e nei confronti

di Fornito Vincenzo, non costituito in giudizio;

di Aino Maria Grazia, non costituita in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO previa sospensione

– della determina dirigenziale n°484 del 29.11.2001 (con relativo avviso di selezione interna) avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso di selezione interna per progressione verticale in vista l’assunzione a tempo indeterminato di n°2 istruttori Categoria C1 Settore Area Finanziaria, di cui n°1 Servizio Tributi e n°1 Servizio Gestione e Bilancio;

– nonché di ogni altro atto propedeutico e presupposto ed, in particolare:

– della delibera di G.M. n°97 del 22.3.2001, con la quale veniva approvato il programma triennale del fabbisogno di personale dipendente per il periodo 2001/2003;

– della delibera di G.M. n°357 del 21.11.2001, con la quale veniva approvato il piano annuale di reclutamento e sviluppo professionale del personale dipendente;

– degli atti inerenti alla procedura selettiva culminata nelle delibere n°419 e 420 del 28.12.2001, di approvazione delle operazioni concorsuali e della graduatoria finale, nonché di nomina dei vincitori;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito alla camera di consiglio del 7/3/2002 il giudice relatore dott. Umberto Maiello; uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visto l’articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall’art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, a definire il giudizio nel merito a norma dell’articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell’articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d’udienza;

Ravvisa la manifesta fondatezza del gravame, con riguardo ai sottoindicati profili:

FATTO E DIRITTO

Con delibera di G.M. n°27 del 22.3.2001, l’Amministrazione comunale di Trebisacce approvava il piano triennale di fabbisogno del personale, individuando, in riferimento all’anno 2001, due posti vacanti da coprire nella Catg. C pos. 1 dell’Area finanziaria.

Con successiva delibera n°357 del 21.11.2001, la Giunta Municipale approvava il piano annuale di reclutamento e sviluppo professionale del personale dipendente, proposto dal Direttore Generale.

In esso si prevedeva di coprire i posti vacanti mediante il ricorso alla progressione verticale, in applicazione di quanto disposto dal comma 2° dell’art. IV° del C.C.N.L. del 31.3.1999.

Ciò in considerazione del fatto che la tipologia dei compiti da assegnare "consiglia di avvalersi della professionalità acquisita all’interno del Comune". Con determina dirigenziale n°484 del 29.11.2001, il Direttore Generale approvava il bando di concorso e, quindi, l’avviso della selezione interna per la copertura di n°2 posti di istruttore Catg. C pos. 1 dell’Area finanziaria, di cui n°1 Servizi Tributi e n°1 Servizio e Gestione Bilancio. All’esito, svolta la procedura selettiva, venivano approvati, con delibera di G.M. n°417 del 28.12.2001, gli atti relativi alle operazioni concorsuali e la graduatoria finale.

Avverso i suddetti atti, con il gravame in epigrafe, la ricorrente ha articolato le seguenti censure: violazione degli artt. 3 – 4 – 51 – 97 della Costituzione; violazione dell’art. 5 del d.p.r. 3/1957; violazione dell’art. 36 del D. Lgs n°29/93; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 127/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 91 del D. Lgs. 267/2000; violazione della circolare del Ministero dell’Interno n°1 del 15.7.1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni – Autonomie Locali; eccesso di potere per irragionevolezza, per ingiustizia manifesta; violazione del principio di trasparenza amministrativa in materia concorsuale.

Si è costituita l’Amministrazione intimata che ha concluso per l’inammissibilità del gravame ovvero per il rigetto dello stesso siccome infondato. Va, anzitutto, disattesa l’eccezione formulata, in rito, dall’Amministrazione resistente circa il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo. Appare, invero, evidente, avuto riguardo alla causa pretendi sottesa alla domanda introduttiva del presente giudizio, la configurabilità, in capo al ricorrente, di una situazione di interesse legittimo. In tal modo va, invero, qualificata la pretesa di ogni cittadino, esterno all’Amministrazione ed aspirante a pubblici uffici, avverso le decisioni, di chiaro stampo organizzativo, che l’Amministrazione adotta in merito alle soluzioni selettive prescelte per la copertura dei posti vacanti.

Né, peraltro, può validamente ritenersi che l’azionabilità di siffatte pretese sia preclusa per effetto della dedotta interferenza con la fase pubblicistica di atti negoziali: appare, invero, evidente come la validità di quest’ultimi risulti direttamente condizionata dal sindacato esercitato principaliter sugli atti amministrativi presupposti. Analogamente, priva di pregio appare l’ulteriore eccezione circa il preteso difetto d’interesse al ricorso, desunto dalla mancata presentazione di una domanda di partecipazione alla selezione de qua: tale partecipazione risulta, invero, preclusa in radice dal piano di reclutamento, ritualmente impugnato con il proposto gravame. Il ricorso, come già anticipato in premessa, deve ritenersi fondato.

Rileva, infatti, il Collegio come, in perfetta aderenza ai principi di rango costituzionale compendiati nell’art. 98 della Cost., la normativa di settore tuttora imponga per l’assegnazione di pubblici uffici il ricorso a procedure concorsuali, che salvaguardino l’accesso dall’esterno ( cfr. sentenza TAR Calabria – Catanzaro – 1108/2001, in relazione alla quale con ordinanza del n°5729 del 23/10/2001 il CdS ha respinto l’istanza di sospensione). Tanto si evince, anzitutto, dal combinato disposto degli artt. 36 e 36 bis del D. Lgs. 29/93, i cui principi ( oggi trasfusi nell’art. 35 del D. Lgs 185/2001), per effetto dell’espresso rinvio contemplato dall’art. 88 del D. Lgs. 267/2000, risultano applicabili anche agli Enti Locali.

Le disposizioni in commento, nel disciplinare la fase di reclutamento del personale, prevedono, infatti, che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno. D’altro canto, ai sensi delle citate norme, i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – che gli Enti locali nell’esercizio della loro autonomia sono chiamati ad adottare – dovranno disciplinare "le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti" e, dunque, anche in modo da garantire l’accesso dall’esterno.

Vero è che il richiamato Testo Unico, all’art. 91, espressamente consente agli Enti Locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, ma ciò solo in relazione a particolari profili o figure caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente. Lo stesso art. 4 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni – Autonomie Locali ha disciplinato l’area operativa dell’istituto della progressione verticale nel rispetto dei suindicati principi, peraltro espressamente richiamati, limitandola ai posti che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno ovvero, con riferimento agli Enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie, ai posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno degli stessi Enti.

Orbene, la delibera n°357, assunta dalla G.M. del Comune di Trebisacce in data 21.11.2001, recante l’approvazione del piano annuale di reclutamento e sviluppo professionale del personale dipendente, ancorché richiami le disposizioni suindicate, ne tradisce evidentemente lo spirito ed il contenuto precettivo. Invero, restano del tutto obliterate – nel corredo motivazionale dell’atto gravato – le specifiche peculiarità caratterizzanti i profili cui si riferiscono i posti messi a concorso, tali da implicare una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’Ente, con conseguente necessità di privilegiare il ricorso alla progressione verticale rispetto a procedure concorsuali aperte all’esterno.

Né, allo scopo, è possibile valorizzare il generico riferimento ai presupposti legittimanti lo scorrimento interno contenuto nella proposta del Direttore Generale, parte integrante dell’atto deliberativo, in cui ci si limita a "consigliare", in ragione della tipologia dei compiti da assegnare, di avvalersi della professionalità acquisita all’interno del Comune. Orbene, appare di evidenza intuitiva, anche a voler prescindere dalla natura meramente tautologica di tale argomentazione, l’assoluta inconferenza, in base alla richiamata disciplina di settore, di mere ragioni di generica opportunità, apparendo, viceversa, necessario ancorare ogni scelta di siffatto tipo ad una rigorosa valutazione dell’imprescindibile nesso di interdipendenza logica tra il pregresso svolgimento di un’attività lavorativa alle dipendenze dell’Ente ed i requisiti di professionalità richiesti per l’assunzione della nuova qualifica.

Alla stregua delle suesposte considerazioni s’impone l’accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, e, per l’effetto, l’annullamento della delibera di G.M. n°357 del 21.11.2001. Per il principio dell’invalidità derivata l’illegittimità del precitato provvedimento riverbera i suoi effetti vizianti anche sugli atti consequenziali e, segnatamente, sulla determina dirigenziale n°484 del 29.11.2001, sugli atti della procedura concorsuale, sulle deliberazioni di G.M. n°419 e 420 del 28.12.2001 di approvazione delle operazioni concorsuali e della graduatoria finale, nonché di presa d’atto dei nominativi di vincitori, provvedimenti che, pertanto, vanno parimenti cadutati.

Viceversa, appare immune dalle censure compendiate nel proposto gravame, sopra sinteticamente riportate, la delibera di G.M. n°97 del 22.3.2001, che, nell’approvare il programma triennale del fabbisogno del personale dipendente per il periodo 2001/2003, non contiene alcun riferimento ad opzioni vincolanti da seguire nell’individuazione delle procedure selettive necessarie per la copertura dei posti vacanti, sicchè, in parte qua, il ricorso in epigrafe va, dunque, respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sez. II, – Catanzaro – ai sensi l’articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall’art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 7 marzo 2002.

(Francesco Brandileone, Presidente)

(Stefano Toschei, referendario)

(Umberto Maiello referendario est.)

Redazione

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