Deliberazione n.108 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Gazzetta Ufficiale N. 131 del 06 Giugno 2002

AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE n.108 del 17 aprile 2002

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell’Ufficio affari generali giuridici appresso riportata;

Considerato in fatto:

L’ANIEM ha fatto pervenire un quesito relativo all’obbligo, per la partecipazione alle gare d’appalto per lavori pubblici comprendenti anche l’esecuzione di lavorazioni attinenti agli impianti, del possesso dell’abilitazione ai sensi della legge n. 46/1990. In particolare veniva evidenziato un presunto contrasto fra quanto messo in atto da parte delle Camere di commercio, che rilasciano il relativo certificato di abilitazione solo per l’esecuzione degli impianti all’interno degli edifici ad uso civile, e quanto disciplinato dall’Autorità con determinazione n. 56/2000, laddove la stessa ha subordinato l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elen-co di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, al possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge n.46/1990.

In sintesi la problematica riguarda il fatto che molte stazioni appaltanti, nella redazione dei bandi di gara prevedono, come requisito di partecipazione, il possesso dell’abilitazione ai sensi

della legge n. 46/1990, non solo per l’esecuzione di impianti all’interno degli edifici ad uso civile, ma anche per opere diverse dagli edifici. Stante la valenza generale del quesito posto, la problematica è stata inserita all’attenzione dei firmatari dei protocolli d’intesa che hanno fatto pervenire le richieste osservazioni entro il termine loro fissato.

Ritenuto in diritto:

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990:

“Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente

distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente

distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.”

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della legge n. 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti chiarisce, all’art. 1, cosa debba intendersi per edifici adibiti ad uso civile e agli articoli 2 e 3 fornisce ulteriori precisazioni quanto ai requisiti tecnico-professionali da possedersi dall’imprenditore o dal suo responsabile tecnico, nonchè precisa che il certificato di riconoscimento dei medesimi requisiti è rilasciato alle imprese singole o associate dalla Camera di commercio. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, la cui entrata in vigore è stata differita, con legge n. 463/2001, al 30 giugno 2002:

con l’art. 107 ha ampliato l’ambito di applicazione della sopra riportata legge n. 46/1990 agli “impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso”;

con l’art. 108, commi 1 e 2, ha riconfermato quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 46/1990 e cioè che la relativa abilitazione è attestata dall’iscrizione al registro ditte di cui al regio decreto n. 2011/1934 o nell’albo delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985 e che l’esercizio dell’attività in questione è subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al successivo art. 109 da parte dell’imprenditore, il quale, ove non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività un responsabile tecnico che abbia tali requisiti;

con il comma 3 dello stesso art. 108 introduce una novità rispetto al dettato di cui alla legge n. 46/1990, ponendo una corrispondenza con il regime di qualificazione SOA, lasciando salvo in ogni caso l’esercizio delle attività alle imprese “in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000″.

In tale ambito normativo si inseriscono le disposizioni dell’Autorità che:

con determinazione n. 56/2000 ha chiarito che “l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto

prevedono l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa dell’abilitazione prescritta dalla

suddetta legge n. 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato;

con determinazione 6/2001 ha precisato che, al fine della qualificazione delle imprese nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la

presenza, nella direzione tecnica delle stesse, di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991 (tecnici laureati o

diplomati), è equivalente al possesso della abilitazione dimostrata tramite certificato della Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato”;

nella nota illustrativa ai “bandi tipo” ha ritenuto opportuno che, nei bandi di importo inferiore a Euro 150.000, in quanto relativi ad appalti non soggetti alle disposizioni sul sistema unico di qualificazione, vengano indicate le lavorazioni che, come nel caso della legge n. 46/1990, richiedono una specifica particolare qualificazione, al fine di evitare che dette lavorazioni incidano sulla quota massima subappaltabile correndo così il rischio dell’insorgere di difficoltà nel caso in cui, al superamento di detta quota, l’aggiudicatario non sia in possesso della specifica particolare qualificazione.

Da quanto sopra evidenziato risulta evidente che

1) l’abilitazione di cui alla legge n. 46/1990 costituisce un requisito indispensabile per l’esecuzione delle lavorazioni attinenti agli impianti di cui alla elencazione contenuta nell’art. 1 della legge n. 46/1990 relativamente agli edifici, quale che ne sia la destinazione d’uso;

2) il possesso di detta abilitazione può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla

declaratoria contenuta nell’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell’art. 1 della legge n. 46/1990;

3) il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei

relativi prescritti requisiti.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

Accerta che l’abilitazione di cui alla legge n. 46/1990 non costituisce requisito di partecipazione alle relative gare d’appalto in quanto non ricompreso fra i requisiti di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; costituisce invece requisito indispensabile, da dimostrare in fase esecutiva, qualora l’appalto riguardi lavori pubblici comprendenti impianti di cui all’elencazione contenuta nell’art. 1 della legge n. 46/1990;

Accerta che il possesso di attestazione SOA in una delle seguenti categorie: OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 abilita le imprese allo svolgimento delle attività connesse alla esecuzione di lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell’art. 1 della legge n. 46/1990;

Manda all’ufficio affari giuridici perchè comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.

Il presidente: Garri

Redazione

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