ATTO DI REGOLAZIONE n. 12/2002 del 29 maggio 2002 –
Gazzetta Ufficiale N. 166 del 17 Luglio 2002
Il punto:
“La tutela della riservatezza dei privati non puo’ spingersi fino al punto di poter denegare agli interessati la visione – quanto meno, se non la copia – degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Anche laddove si voglia considerare che l’offerta presentata in caso di gara di progettazione costituisce frutto dell’attivita’ intellettuale e potrebbe presentare il carattere della novita’, l’amministrazione che detiene la relativa documentazione dovra’ tutelare la riservatezza dell’impresa che ha prodotto la stessa non rilasciandone copia a terzi, ma consentendone la sola visione ai soggetti che devono tutelare propri interessi, giuridicamente rilevanti”.
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Il testo:
IL CONSIGLIO
Premesso che:
In una nota pervenuta a questa Autorita’, e’ stata segnalata l’anomalia del comportamento di una stazione appaltante che, ad una richiesta inoltrata da un concorrente, ai sensi della legge n. 241/1990, tesa ad ottenere copia del curriculum del professionista prescelto, ha opposto le disposizioni normative a tutela dei dati personali, negando l’accesso.
Le problematiche emergenti dalla situazione appena rappresentata hanno indotto il consiglio dell’Autorita’ a deliberare la predisposizione di un documento dirimente la questione generale riguardante la spettanza del diritto di accesso, nei confronti di un concorrente, con particolare riferimento ai documenti di gara.
Ritenuto in diritto:
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi trova il suo fondamento nella legge n. 241/1990 e, sulla base di consolidata giurisprudenza, ha effetto prevalente sul principio di riservatezza nel caso in cui la richiesta tragga origine dalla necessita’ di proporre azione legale a tutela degli interessi dello stesso richiedente.
Il diritto di accesso infatti e’ finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, cosi’ concorrendo alla “visibilita’ del potere pubblico”, per cui esso e’ azionabile – in presenza delle condizioni legittimanti previste – sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o nei confronti del soggetto istante; tale diritto, pertanto, si configura sempre come autonoma posizione, tutelata indipendentemente dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale sussistono poteri istruttori del giudice.
Sulla base di quanto premesso, devesi osservare che la questione di che trattasi attiene, propriamente, ad una richiesta di accesso da parte di un concorrente ad una gara pubblica, soggetto che, come tale, risulta certamente titolare di una posizione tutelata (come interesse legittimo) nei confronti della P.A.
Pertanto non dovrebbero esservi dubbi in ordine alla spettanza del diritto di accesso ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge n. 241/1990, con riguardo ai documenti di gara; in proposito si ritiene, comunque, opportuna la previsione di un limite e cioe’ che il procedimento di gara si sia definitivamente concluso, il che comporta che la P.A. pur non potendo opporre diniego, potra’ differire l’esercizio del diritto di accesso.
Tra i documenti accessibili, alla condizione sopra riportata, e cioe’ che si sia conclusa la procedura di gara, appare senz’altro doversi ricomprendere anche l’offerta presentata, in occasione di un pubblico appalto dall’aggiudicatario ed i relativi allegati; nel caso di appalto di progettazione, ancor piu’ il curriculum, laddove lo stesso costituisca fondamentale elemento di valutazione.
Unica eccezione e’ quella che si tratti di documenti o parti di documenti che per effetto di altre norme siano soggetti alla disciplina del segreto di Stato ovvero siano destinati a rimanere segreti e non divulgabili.
Cio’ che rileva nella questione all’esame, tuttavia, non sembra attenere al problema della segretezza, quanto piuttosto alla riservatezza di terzi privati, precisamente del concorrente rimasto aggiudicatario, ed in tal caso sovviene la giurisprudenza, secondo cui la tutela della riservatezza dei privati non puo’ spingersi fino al punto di poter denegare agli interessati la visione – quanto meno, se non la copia – degli atti la cui conoscenza sia necessaria per
curare o difendere i loro interessi giuridici.
Anche laddove si voglia considerare che l’offerta presentata in caso di gara di progettazione costituisce frutto dell’attivita’ intellettuale e potrebbe presentare il carattere della novita’, l’amministrazione che detiene la relativa documentazione dovra’ tutelare la riservatezza dell’impresa che ha prodotto la stessa non rilasciandone copia a terzi, ma consentendone la sola visione ai soggetti che devono tutelare propri interessi, giuridicamente rilevanti.
Dalle considerazioni svolte segue che non appare legittimamente denegabile il diritto di accesso nei confronti di un concorrente, con particolare riferimento ai documenti di gara, ancorche’ subordinatamente alla definitiva conclusione del procedimento di gara – con conseguenza che la P.A. potra’ differire l’esercizio del diritto di accesso – e nella forma della sola visione degli atti.
Ove, come nel caso di richiesta di accesso al curriculum del professionista prescelto, e’ indubbio che vi siano terzi portatori del diritto alla riservatezza, essi vanno notiziati dell’avvio del procedimento di accesso, e cio’ in base all’art. 7 della legge n. 241/1990, in quanto controinteressati nell’eventuale procedimento ex art. 25 della medesima legge, che al comma 5, prevede che “contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso … e’ dato ricorso … al tribunale amministrativo regionale …”.
Roma, 29 maggio 2002
Il presidente: Garri