C. Cost. 417/2002

Il giudice a quo aveva denunciato la violazione dell’art. 25 della Costituzione, evidenziando come, dal momento che la Corte dei conti giudica in primo grado in composizione monocratica, con un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale competente per territorio, in funzione di giudice unico, mentre in sede cautelare è chiamata a pronunciarsi in composizione collegiale, attraverso l’utilizzo dello strumento processuale previsto dalle norme impugnate, la competenza sul merito viene ad essere trasferita al collegio, cioè ad un giudice diverso da quello precostituito per la materia.

La Corte ha ritenuto l’infondatezza della questione, osservando che la determinazione della composizione dell’organo giudicante avviene pur sempre sulla base di una regola generale fissata dalla legge, con criteri obiettivi e predeterminati (cfr. in senso analogo, riferite all’art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2000, le ordinanze n. 124 del 2002 e n. 343 del 2001).

Corte Costituzionale

Ordinanza 31 luglio 2002 n. 417

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, capoversi 1 e 2, e comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 2001 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Lo Nigro Antonio contro INPDAP, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza in data 14 novembre 2001 e depositata il 4 dicembre 2001, nel corso di un giudizio cautelare in materia di pensioni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, capoversi 1 e 2 – recte: dell’art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) -, e comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui stabiliscono, nell’ambito del processo pensionistico innanzi la Corte dei conti, la possibilità, per il giudice della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, di decidere il merito della controversia, con sentenza succintamente motivata, nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;

che il giudice a quo denuncia la violazione dell’art. 25 della Costituzione, evidenziando come, dal momento che la Corte dei conti giudica in primo grado in composizione monocratica, con un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale competente per territorio, in funzione di giudice unico, mentre in sede cautelare è chiamata a pronunciarsi in composizione collegiale, attraverso l’utilizzo dello strumento processuale previsto dalle norme impugnate, la competenza sul merito viene ad essere trasferita al collegio, cioè ad un giudice diverso da quello precostituito per la materia;

che, secondo la prospettazione dell’ordinanza di rimessione, ciò accadrebbe in dipendenza non di parametri oggettivamente certi e verificabili a priori, ma in ragione di una libera scelta del ricorrente – ossia la decisione concernente la proposizione dell’istanza cautelare – affiancata dalla componente soggettiva che trova il suo parametro di valutazione nel libero convincimento del giudice;

che tale parametro di valutazione non sarebbe censurabile neppure a posteriori, se non con riferimento all’eventuale vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, restando comunque insindacabili gli aspetti interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento;

che il rimettente evidenzia come, perché sia rispettato il principio del giudice naturale precostituito per legge, previsto dall’art. 25 della Costituzione, l’organo giudicante debba essere istituito in base a criteri generali fissati in anticipo dalla legge, e come l’osservanza di tale principio, non possa dipendere di volta in volta dalla scelta del giudice sull’applicabilità o meno di norme giuridiche, ma solo da criteri obiettivi, né dalla volontà delle parti, non potendosi ammettere che il mutamento della competenza ed il connesso mutamento del rito sia opera di una scelta finalizzata del ricorrente;

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata, illustrandone le relative ragioni.

Considerato che il principio del giudice naturale precostituito per legge – la cui violazione è denunziata nell’ordinanza di rimessione -, anche volendosi prescindere dalla stessa riferibilità della fattispecie prospettata al tema della precostituzione del giudice, appare del tutto rispettato laddove il giudice sia designato in modo non arbitrario né a posteriori, oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall’art. 25, primo comma, della Costituzione (ordinanza n. 63 del 2002);

che le disposizioni censurate rientrano, appunto, tra quelle che compongono il quadro normativo dal quale desumere le regole prefissate dalla legge secondo criteri oggettivi e generali per l’identificazione del giudice competente;

che analoghe questioni, riferite all’art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2000, sono state pertanto dichiarate da questa Corte manifestamente infondate con l’ordinanza n. 124 del 2002 e n.343 del 2001 in quanto la determinazione della composizione dell’organo giudicante avviene sulla base di una regola generale fissata dalla legge con criteri obiettivi e predeterminati;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre la Corte a mutare il proprio convincimento;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell’art. 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevata – in riferimento all’art. 25 della Costituzione – dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002

Redazione

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