Lo schema di decreto.

SEGRETARIATO GENERALE
Servizio XI
Diritto d’Autore e Vigilanza sulla SIAE
Decreto legislativo

“Attuazione della direttiva 2001/29 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore
e dei diritti connessi nella società dell’informazione”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/29/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio
2001, relativa all’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi nella società dell’informazione;

Vista la legge 1 marzo 2002 n.39 -e, in particolare, gli articoli 1,2, 30 e l’allegato
B- che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva
2001/29/CE,

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d’autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione
di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;

Vista la legge 22 novembre 1973 n.866 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione
di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori
di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle
imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di
lucro;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n.368 relativo alla istituzione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n.59;

Visti l’art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e l’art. 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 relativi al trasferimento al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
– in materia di diritto d’autore e disciplina della proprietà letteraria;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d’autore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del … ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunioni del…;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i
Beni e le Attività Culturali, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri,
della Giustizia, dell’Economia e delle Finanze;

Emana
Il seguente decreto legislativo

TITOLO I

Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n.633 recante protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 1

1. L’art. 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito
dal seguente:

“Art. 13 – 1. Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione
in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte
dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa,
la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia
ed ogni altro procedimento di riproduzione.”.

Art. 2

1. L’art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
“Art. 16- 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza
filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza,
quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi
analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione
via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari
di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera
in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione
al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.”.

Art. 3

1. L’art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

” Art.17- 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa
in commercio o in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi
mezzo ed a qualsiasi titolo dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa
e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli
Stati dell’Unione Europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli
Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce
nella Comunità se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento
della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con
il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del
pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione
di copie dell’opera.

4. Ai fini dell’esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del
diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere,
effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali ovvero di insegnamento
o di ricerca scientifica.”.

Art. 4

1. L’art. 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 55 – 1. Senza pregiudizio dei diritti dell’autore sulla radiodiffusione
della sua opera, l’ente esercente é autorizzato a registrare su disco o su altro
supporto l’opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità
orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l’uso, distrutta
o resa inservibile.

2. E’ consentita la conservazione in archivi ufficiali, senza possibilità di
ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali, delle registrazioni
di cui al precedente comma che abbiano un eccezionale carattere documentario.”.

Art. 5
1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I della legge 22 aprile
1941, n. 633 è sostituita dalla seguente:

“SEZIONE V
Opere registrate su supporti”

Art. 6

1. L’articolo 61 della legge 22 aprile 1941 n. 633 è sostituito dal seguente:

“Art.61- 1. L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute
nella sezione I del capo III di questo titolo:

a) di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di
suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;

b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito gli esemplari
dell’opera così adattata o registrata;

c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego
di qualunque supporto.

2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione
non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione
pubblica o di comunicazione al pubblico.

3.Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato
dalle norme contenute nella precedente sezione.”.

Art. 7

1.L’art. 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“Art. 62- 1. I supporti fonografici nei quali l’opera dell’ingegno é riprodotta,
non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le
indicazioni seguenti:

a) titolo dell’opera riprodotta;

b) nome dell’autore;

c) nome dell’artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali
sono indicati col nome d’uso;

d) data della fabbricazione.”.

Art. 8

1. L’art. 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“Art. 63 – 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo
che venga rispettato il diritto morale dell’autore, ai termini degli articoli
20 e 21 di questa legge.

2. Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste dalle necessità
tecniche della registrazione.”.

Art. 9

1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:

“Capo V

Eccezioni e limitazioni

Sezione I – Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Art.65 – 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso,
pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione
del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente
riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi,
se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché
si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.
2. Nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto
di un avvenimento di attualità, la loro riproduzione o comunicazione al pubblico
è consentita nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempre
che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore,
se riportato.

Art.66- 1. I discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo tenuti
in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze
aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico,
nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali
anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell’autore,
la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art.67- 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica
sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché
si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell’autore.

Art. 68 – 1. E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per
uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei
a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.
2. E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al
pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali,
è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo
di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale
di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel
proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi
per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere
un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate
per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi
previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione
e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’art. 181- ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle
categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina
riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono
essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo
che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione
di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al
comma 2 dell’art.181- ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma
1 del medesimo articolo 181 ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno
dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le
biblioteche dipendono.

6. E’ vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti
e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettante all’autore.

Art.68 bis – 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori
intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati
dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo
economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale
di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione
in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo
di un’opera o di altri materiali.

Art.69- 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale,
non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto,
al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno
diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro
mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico
o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini
in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche,
cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Art.70 – 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti
di opera e la loro comunicazione al pubblico per uso di critica, di discussione,
di insegnamento o di ricerca scientifica, allorché l’utilizzo ha esclusivamente
finalità illustrativa, sono liberi in quanto diretti a fini non commerciali,
nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all’utilizzazione economica dell’opera.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura
determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione
dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati
dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e,
se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino
sull’opera riprodotta.

Art.71 -1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono
eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento
di alcun compenso per diritti di autore, purché l’esecuzione sia effettuata
senza scopo di lucro.

Art.71-bis -1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso
personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l’utilizzazione della
comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate
all’handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto
dall’handicap.

2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il comitato di
cui all’art. 190 della presente legge, sono individuate le categorie di portatori
di handicap di cui al comma 1, nonché i criteri per l’individuazione dei singoli
beneficiari.

Art.71-ter – 1. E’ libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata
a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su
terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili
al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, di opere
o altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti
da atti di cessione o da licenza.

Art.71-quater – 1. E’ consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive
effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un
utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso determinato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
sentito il comitato di cui all’art.190 .

Art. 71-quinquies – 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche
di cui all’art.102-quater della presente legge sono tenuti alla rimozione delle
stesse, per consentire l’utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro
richiesta dell’autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare
il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti a rimuovere le misure tecnologiche di
cui all’art.102-quater, da loro apposte sulle opere o sui materiali protetti,
dietro richiesta dei beneficiari delle eccezioni di cui agli articoli 55; 68,
commi 1 e 2; 69, comma 2; 70 comma 1; 71-bis e 71-quater, a condizione che i
beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell’opera
o del materiale protetto o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini dell’utilizzo,
nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi
compresa la corresponsione dell’equo compenso, se previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti a rimuovere ai sensi del comma 2 le
misure tecnologiche di cui all’art.102-quater apposte su opere o materiali messi
a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal
luogo o nel momento scelto individualmente, quando l’accesso avvenga sulla base
di clausole contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni
rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere
trattative volte a consentire l’esercizio di dette eccezioni. In mancanza di
accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all’art. 190
perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità
di cui all’art. 194-bis.

Sezione II – Riproduzione privata ad uso personale

Art. 71-sexies – 1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente
personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente
commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art. 102- quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. E’ vietata
la prestazione di servizi finalizzata alla riproduzione di cui al comma 1, se
effettuata a scopo di lucro o per fini direttamente o indirettamente commerciali.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali
protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle
misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero quando l’accesso è consentito
sulla base di clausole contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti
a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’art.102-
quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari
dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo,
possa effettuare una copia privata per uso personale.

Art.71- septies1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i
produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e i loro
aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi
e di videogrammi di cui all’articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per
gli apparecchi di registrazione audio e video e per i sistemi informatici idonei
alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una quota sul prezzo al rivenditore
o da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e
video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili,
il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione
resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i
Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di cui all’art. 190 della presente
legge. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’apposizione o meno
delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater, nonché della diversa incidenza
della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad
aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato,
per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti
soggetti devono presentare alla Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.),
ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed
i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata
corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore
degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono
seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Società
Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga
l’esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca
da questi le necessarie informazioni.

Art. 71- octies – 1. Il compenso di cui all’art 71- septies per apparecchi e supporti
di registrazione audio è corrisposto alla Società Italiana degli Autori e Editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta
per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori
di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il cinquanta per cento del
compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori
interessati.
3. Il compenso di cui all’art. 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione
video è corrisposto alla Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.), la
quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni
di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo
ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi,
i quali destinano il sette per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti
all’IMAIE, per le attività e le finalità di cui all’art.7, comma 2 della legge
5 febbraio 1992 n. 93.

Sezione III – disposizioni comuni

Art. 71 nonies – 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo
e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere
o altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono
essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali,
né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

Art.71- decies – 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore contenute
nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis,
II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II nonché al capo
I del titolo II -bis.

Art. 10

1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633
è sostituita dalla seguente:

“Capo I

Diritti del produttore di fonogrammi”

Art. 11

1. L’art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“Art. 72- 1. Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo I della
presente legge, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la
durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi
processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto
esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità, se
non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata
o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi.
Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi
forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione
del pubblico.”.

Art. 12

1. L’art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: “Art.
73 – 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti
esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta
nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito
loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro
dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica
e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche
feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica
utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore,
il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità,
sono determinate secondo le norme del regolamento.

3. Nessun compenso é dovuto per l’utilizzazione ai fini dell’insegnamento e
della comunicazione istituzionale fatta dall’Amministrazione dello Stato o da
enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 13

1. L’art. 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: “Art.
74 – 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l’utilizzazione dei fonogrammi,
prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare
un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell’interessato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare
l’utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra,
quanto é necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell’utilizzazione.

Art. 14

1. L’art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“Art. 75 – 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo é di cinquanta
anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma
é lecitamente pubblicato ai sensi dell’art. 12, comma 3 della presente legge,
la durata dei diritti é di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.”

Art. 15

L’art. 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“Art. 76- 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se
non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all’art. 62, in quanto applicabili.”.

Art. 16

L’art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“Art. 78 – 1. E’ considerato come produttore chi provvede alla realizzazione del
fonogramma, mediante la diretta registrazione dei suoni provenienti da una interpretazione
o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2. E’ considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta
registrazione originale.”.

Art. 17

1. Dopo l’art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art.78- bis – 1. L’utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive
è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.

Art. 18

L’art. 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente e diviene
78-ter:

“Art.78-ter – 1.Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze
di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie
delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell’originale
e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce
nel territorio della Comunità se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita
dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle
sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono
il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e delle
copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce
con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione.
Se l’opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento
é pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta
anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico
dell’opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.”.

Art. 19

1. L’art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: “Art.
79 – 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori,
dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive
o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti
esecutori, coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva
hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via
etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente
via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie
emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni,
nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili
mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni
delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità, se non
nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare
la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni
o per nuove registrazioni.
3. L’espressione radio-diffusione ha riguardo all’emissione radiofonica e televisiva.
4. L’espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione
di una emissione.”.

Art. 20

1. L’art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“Art. 80- 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori,
i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano,
recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse
tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall’eventuale
retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto
esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi
compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni
artistiche dal vivo e delle relative fissazioni, nonché la diffusione via etere
e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno
che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto
di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un
supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto
a favore degli interpreti o esecutori il compenso di cui all’art. 73; qualora
non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli interpreti
o esecutori interessati l’equo compenso di cui all’art. 73-bis;
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.
Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità se non nel caso di prima
vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
e) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni: l’artista interprete o esecutore, anche
in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di
opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva
il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore
con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi
tra l’IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli
industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4
del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c) non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.”.

Art. 21

1. Il primo comma dell’art. 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito
dal seguente:

“1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi
alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione
od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.”.

Art. 22

1. L’art. 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“Art. 83- 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono
le prime parti nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale,
hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico
della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto
sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi
o pellicole cinematografiche.”.

Art. 23

1. Dopo il titolo II- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 è
inserito il seguente:

“Titolo II- ter

Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti

Art. 102-quater – 1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché
del diritto di cui all’art. 102-bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui
materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono
tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del
loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati
dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso
in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione
dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo
di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.

3.Sono vietati gli atti finalizzati all’elusione o alla rimozione delle misure
tecnologiche di protezione che diano luogo ad un utilizzo abusivo di opere dell’ingegno
o di materiali protetti.
4.Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore
di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

Art. 102-quinquies – 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono
essere inserite dai titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché
del diritto di cui all’art.102- bis comma 3 sulle opere o sui materiali protetti
o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l’opera
o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti.
Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le
condizioni d’uso dell’opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice
che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.”.

Art. 24

1. L’art. 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“Art. 163 – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere
che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione
del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti
i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione
del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo
ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso
può essere disposta l’interdizione dall’utilizzo dei fonogrammi per un periodo
da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l’utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi
dell’art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione
definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa
da un minimo di euro 260 ad un massimo di euro 5.200.”.

Art. 25

1. Al primo comma dell’art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3 è
sostituito dal seguente:

“3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni
di credito per diritto d’autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite
all’ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a
norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile.”.

Art. 26

1. Al comma 1 dell’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 la lettera
d) è sostituita dalla seguente:

“d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia,
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio
o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,
qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il
quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno
da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.”.

2. Al comma 1 dell’art. 171-ter della legge 633/1941, dopo la lettera f) sono
inserite le seguenti:

“g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature,
prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità
o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati
con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure.
Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano,
a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa
volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari
di eccezioni ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa
o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’art.
102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde
per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere
o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni
elettroniche stesse.”.

ART 27

1.L’articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941 n.633 è sostituto dal seguente:

“Art. 174-bis- 1. Ferme le sanzioni penali applicabile, la violazione delle disposizioni
previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a Euro 103, 29. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativo da euro 103,29
a euro 1032,91. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per
ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.”.

Articolo 28

1.L’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941 n.633 è sostituto dal seguente:

“174-ter 1.- Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche
via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno
tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio,
oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali,
ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione
tecnologiche non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché
il fatto non costituisca concorso neo reati di cui agli articoli 171, 171-bis,
171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 154.94 e con le sanzioni accessorie della confisca
del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano
a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle
copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad
euro 1032,91 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale
,con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione
nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo
e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva
o commerciale.”

ARTICOLO 29

1.L’articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941 n.633 è sostituto dal seguente:

” Art 174quater -1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati
ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,affluiscono all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione
del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli
strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla
presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17,comma 3 della
legge 23 agosto 1988 n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell’articolo 26 della legge
23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.”

ARTICOLO 30

1. Dopo l’articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941 n.633 è inserito il seguente:

Art.174-quinquies ( copiare l’attuale 174-ter inserito dalla 248 /2000)

Art.31

1. Al comma 1 dell’art.182- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la
lettera d) è aggiunta la seguente:

“e) sull’attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi
e dei supporti di cui all’art. 71-septies.”.

2. Il comma 3 dell’art.182- bis è così sostituito:

“3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari
ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono
accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché
le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono
svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l’esibizione
della documentazione relativa all’attività svolta, agli strumenti e al materiale
in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l’emissione
o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché
quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazioni e di cui all’art.
71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l’accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.”.

Art. 32

1. All’art. 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto
il seguente:

“3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la
formalità prevista quale condizione dell’esercizio dei diritti spettanti al
produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà
soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto
in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima
pubblicazione.”.

Art. 33

1. All’art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo il secondo comma è aggiunto
il seguente:

“3. Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all’art. 71-quinqies,
comma 5.”.

Art. 34

1. Il secondo comma dell’art. 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito
dal seguente:

“2. Partecipano all’adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni
speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in
volta, con provvedimento del presidente ovvero per l’effettuazione del tentativo
di conciliazione di cui all’art. 71-quinquies comma 4. In tale ultimo caso la
commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
di diritto d’autore ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione
è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.”.

Art.35

Dopo l’art. 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art. 194- bis – 1. La richiesta di conciliazione di cui all’art. 71-quinquies
comma 4, sottoscritta dall’associazione o dall’ente proponente, è consegnata
al comitato di cui all’art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente
del comitato nomina la commissione speciale di cui all’art. 193 comma 2. Copia
della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente
alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti
alla procedura;
b) l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora
non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta
osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente
della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto
dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo
esecutivo.
5. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione formula una proposta
per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini
di essa sono riassunti nel verbale con l’indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d’ufficio, i verbali concernenti
il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento
tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione
secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale
è stata promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione
del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio
di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Ove il processo
non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione
del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all’art. 308
del codice di procedura civile.”.

TITOLO II

Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93 recante norme
a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private
senza scopo di lucro

Art. 36

1. L’art. 5 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 è così
sostituito:
“1. – Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli
artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, primo comma; 73-bis
e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
e integrazioni, sono versati all’IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle
loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all’IMAIE la documentazione
necessaria alla identificazione degli aventi diritto.”.

Art. 37

1.L’art. 7 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 è sostituito dal seguente:

“2. L’IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all’ art. 5, comma
5 e all’art. 6, comma 5 della presente legge nonché quelle di cui all’art. 71-octies
comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 per le attività di studio e di ricerca
nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli
artisti interpreti o esecutori.”.

TITOLO III
Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 38

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli altri
materiali in esso contemplati protetti alla data del 22 dicembre 2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione previsto
dall’art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sia scaduto alla data del 22
dicembre 2002, non sono nuovamente protetti.

Art. 39

1.Il compenso di cui all’art. 71-septies, è fissato fino all’emanazione del decreto
di cui all’art. 71-septies e comunque fino al 31 dicembre 2005 nella misura del:

a) supporti audio analogici: 0,30 euro per ogni ora di registrazione;

b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio:
0,45 euro per ora di registrazione, pari a 0,56 euro per ciascun supporto con
una capacità di registrazione di 74 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente
per i supporti di durata superiore;

c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali
CD-R dati e CD-RW dati: 0,84 euro per 650 megabyte. Il compenso è pari a quello
previsto per i supporti digitali audio dedicati, aumentato per tenere conto del
fattore medio di compressione che amplia la capacità di registrazione, e diminuito
in proporzione alla quota media di supporti utilizzati per scopi diversi dalla
registrazione.

d) memorie digitali dedicate audio, fisse e trasferibili, quali flash memory e
cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,45 euro per 64 mega-byte.

e) supporti video analogici: 0,45 euro per ciascuna ora di registrazione;

f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0.68
euro per ora pari a 2,04 euro per un supporto con una capacità di registrazione
di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata
superiore;

g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali
DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 2,04 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente
per i supporti di durata superiore;

h) apparecchi di registrazione analogica o digitale audio e video, ivi compresi
i componenti di sistemi informatici, gli apparecchi lettori che consentono la
registrazione e i jukebox digitali: 3 per cento sul prezzo al rivenditore. Per
gli apparecchi polifunzionali, la percentuale è ridotta all’1,5 per cento del
prezzo al rivenditore.

Art. 40

1.-Il comma 7 dell’art.7 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n.419 è sostituito dal seguente.

“7-La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto
d’autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza
nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione
dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d’autore sono annualmente predeterminati
dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante.”

Art. 41

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano
abrogati.

2. Sono abrogati l’art. 77 ed il secondo comma dell’art. 106 della legge 22
aprile 1941, n. 633.

3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, nonché
ogni altra disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizione
del presente decreto.

4.E’ abrogato l’articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n.248

Redazione

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