Divieto di interposizione fittizia nell’esercizio della professione

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risoluzione del 17/09/2002 n. 305

Interpello art. 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 413 – Studio professionale – Costituzione di una società per l’esercizio di alcune attività svolte dallo studio professionale – configurabilità o meno di interposizione fittizia.

La Direzione Regionale ha trasmesso l’istanza di interpello della signora XY, volta a chiarire, in via preventiva, ai sensi dell’art. 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 413, se la costituzione di una società di capitali, la cui attività consista nello svolgimento di prestazioni accessorie all’attività professionale sia configurabile o meno come una ipotesi di interposizione fittizia nell’esercizio della professione.

Fatto

La signora XY, esercente attività di dottore commercialista intende costituire una società a responsabilità limitata denominata "studio X srl", con sede presso il proprio studio, avente ad oggetto lo svolgimento di prestazioni accessorie all’attività principale di dottore commercialista, quali ad esempio la tenuta di libri contabili e la consulenza in materia fiscale.

Nell’esporre la motivazione economica posta a base dell’operazione, la signora X fa presente che la costituzione della s.r.l. le consentirebbe di escludere dal proprio reddito professionale i redditi derivanti dalle attività demandate alla società.

Parere dell’Agenzia

In merito al quesito prospettato occorre precisare, preliminarmente, che in base alla legislazione vigente non è consentito l’esercizio di attività professionali in forma societaria se non nelle ipotesi oggetto di specifiche disposizioni normative.

L’abolizione, operata dall’articolo 24 della legge 266 del 1997, del divieto di costituire società tra professionisti nel campo dell’assistenza e consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria, previsto dalla legge n. 1815 del 1939, non è infatti operativa poichè la richiamata norma demanda la disciplina della materia ad un regolamento interministeriale non ancora emanato.

Nella more dell’emanazione di detto regolamento la società ipotizzata dalla professionista istante potrebbe pertanto svolgere soltanto le attività il cui esercizio non è riservato alle professioni intellettuali protette.

Ciò posto, per quanto concerne la possibilità di ravvisare nella costituenda società un soggetto fittizio che si interpone tra il professionista e la clientela nello svolgimento di determinate attività di servizio, occorre avere riguardo alle specifiche modalità organizzative che verranno adottate ed in particolare ai rapporti contrattuali che verrebbero configurati tra professionista e società di servizi e tra questa e i terzi (clienti, fornitori, dipendenti).

Risulta evidente, infatti, che l’ipotesi di interposizione fittizia non può escludersi nel caso in cui le due sfere di attività non risultino definite con chiarezza sotto il profilo organizzativo ed operativo-contabile.

Nell’istanza di interpello viene addotta come unica ragione economica della ristrutturazione organizzativa la convenienza fiscale che la professionista istante ritrarrebbe alla suddivisione del proprio reddito professionale.

Questo, infatti verrebbe ripartito in reddito di lavoro autonomo imputato alla professionista stessa, derivante dall’esercizio dell’attività intellettuale, e reddito d’impresa imputato alla società di

capitali, derivante dall’esercizio delle attività accessorie all’attività professionale.

Tale giustificazione, in assenza di altri elementi attinenti ai profili organizzativi di svolgimento dell’attività societaria, induce a ritenere che l’operazione non assume i contorni di una semplice programmazione fiscale ma si traduce in un comportamento finalizzato a realizzare un risparmio fiscale non giustificato da una corrispondente realtà economica e, pertanto, la costituzione della società di capitali configura una ipotesi di interposizione fittizia nello svolgimento dell’attività economica della professionista istante.

(17.9.2002)

Redazione

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