Ministero dell’Interno
Circolare 9 settembre 2002 n. 14
"Decreto Legge n. 195 del 9/9/2002 recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002"
Di seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002, è stato emanato il Decreto Legge n. 195 in data 9 settembre 2002, con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari. Con tale atto si è data attuazione all’impegno, a suo tempo assunto dal Governo dinanzi al Parlamento, di provvedere – contestualmente all’entrata in vigore della nuova normativa sull’immigrazione – alla legalizzazione di lavoratori dipendenti extracomunitari in posizione irregolare, alle medesime condizioni stabilite dalla legge 189/2002 per lavoratori extracomunitari addetti a lavoro domestico o di assistenza.
In riferimento ad entrambi i provvedimenti normativi – legge 189/2002 (Bossi- Fini) e Decreto Legge 195/2002 – si richiama la particolare attenzione su quanto segue:
1. Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con "contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato" ovvero con " contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno".
2. Il termine dei " tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore", dei provvedimenti richiamati, nei quali è necessari avere svolto il lavoro irregolare ai fini della dichiarazione di regolarizzazione, vanno interpretati in combinato disposto con le successive disposizioni contenute nella legge 189/2002, e non nella semplice formulazione letterale, considerata a sé stante.
Poiché il contributo forfetario che il datore di lavoro versa è "pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato", deve prevalere l’interpretazione restrittiva della disposizione di cui trattasi, per cui può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioè dalla data del 10 giugno 2002.
3. Con il Decreto Legge è stato previsto che il rilascio del permesso di soggiorno all’atto della stipula del contratto di lavoro comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dello straniero, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Tale revoca è operante ex lege e non richiede, pertanto, apposito provvedimento del Prefetto.
4. Sia la legge 189/2002 che il Decreto Legge 195/2002 prevedono che la dichiarazione di emersione "è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali".
Poiché il richiedente è il datore di lavoro, è questi che dovrà recarsi agli uffici postali per la presentazione della dichiarazione, ovvero conferire apposita delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento del delegante.
Roma, 9 settembre 2002
Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e I’Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dr.ssa Anna M. D’Ascenzo)