Chiamata alle armi
L’Amministrazione della Difesa è tenuta a motivare, ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.M. 14 ottobre 1998, le ragioni che impongono la chiamata alle armi di un giovane idoneo e arruolato, ma in possesso di più basso grado di idoneità psico – fisio – attitudinale.
—
Consiglio di Stato, sezione IV
Sentenza 30 settembre 2002 n. 5019
Decisione in forma semplificata ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso in appello iscritto al n.r.g. 2920 dell’anno 2002 proposto dal Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro L. Fabio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. II, n. 5587 del 31 dicembre 2001;
Visto l’appello proposto dal Ministero della Difesa; Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata; Visti tutti gli atti di causa; Relatore all’udienza in camera di consiglio del 14 maggio 2002 del consigliere Carlo Saltelli; Letto l’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e informata la parte costituita dell’intenzione della Sezione di decidere la causa in forma semplificata; Udito l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante;
Premesso che
– con sentenza n. 5587 del 31 dicembre 2001 il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. II, ha accolto il ricorso proposto dal giovane Fabio L., annullando per difetto di motivazione la cartolina – precetto, con la quale se ne ordinava la presentazione al Centro Addestramento e Reclutamento di Taranto per l’espletamento del servizio di leva, in quanto l’Amministrazione della Difesa non aveva esplicitato le ragione della chiamata alle armi dell’interessato che, sebbene idoneo e arruolato, era in possesso di un più basso coefficiente di idoneità psico – fisio – attitudinale;
– il Ministero della Difesa ha impugnato tale statuizione, deducendo la legittimità del suo operato in quanto, pur non essendo in dubbio la minore idoneità psico – fisio – attitudinale del giovane in esame (effettivamente collocati nella "quarta categoria" per aver ottenuto un coefficiente "3" alla voce "psiche" del profilo sanitario), solo in sede di incorporazione, sulla base dell’analisi quantitativa e qualitativa dei giovani affluiti al Centro di addestramento e reclutamento, sarebbe stato possibile stabilire eventuali eccedenze rispetto al fabbisogno necessario al soddisfacimento delle esigenze delle Forze Armate, così che correttamente era stata emessa la cartolina – precetto, in esecuzione tra l’altro dell’ordine di chiamata alle armi che riguardava indistintamente tutti gli idonei;
– l’appellato, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio;
Rilevato che
– ai sensi del D.M. 14 ottobre 1998 (recante "Criteri concernenti l’attribuzione di una determinata categoria di giovani in possesso di minore indice di idoneità somatico – funzionale o psico – attitudinale"), la formazione dei contingenti o scaglio di leva da incorporare avviene utilizzando i giovani idonei al servizio militare in possesso del miglior profilo psico – fisio – attitudinale (articolo 1) e solo qualora le esigenze particolari della Forza armata connesse ad impieghi operativi e/o logistici non possano essere così soddisfatte è ammessa la precettazione dei meno dotati dal punto di vista psico – fisio – attitudinale, classificati secondo le categorie di cui al successivo articolo 3, a partire dalla settima categoria per giungere alla prima (articolo 2);
– nel caso di specie, posto che non è contestato lo stato di effettiva minore idoneità psico – fisio – attitudinale del giovane Fabio Lama, collocato nella quarta categoria, la sua chiamata alle armi andava puntualmente motivata con le ragioni che ne imponevano la precettazione, nonostante la sua non assoluta idoneità psico – fisica, secondo i criteri sopra indicati;
– che in mancanza di tale motivazione, la sentenza impugnata non è meritevole delle censure rivoltele, in quanto, diversamente da quanto sostenuto con il gravame, la formazione dei contingenti o scaglioni di leva è precedente all’ordine di precettazione e non successiva ad essa, così che già con la cartolina – precetto doveva essere chiarito la necessità della chiamata del giovane in argomento in ragione della sua particolare minore idoneità psico – fisio – attitudinale;
Ritenuto pertanto,
che l’appello dell’Amministrazione deve essere respinto, senza provvedere tuttavia sulle spese del secondo grado di giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio dell’appellato;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) respinge l’appello.
Nulla per le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
(Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori: Paleologo Giovanni, Presidente: De Lipsis Raffaele Consigliere; Volpe Carmine, Consigliere; Borioni Marcello, Consigliere; Saltelli Carlo, Consigliere estensore)