Circolare 24 ottobre 2002 n. 1402

Regione Sicilia

Assessorato regionale ai lavori pubblici

Circolare 24 ottobre 2002 n. 1402

"Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 – Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Prime direttive di attuazione".

Il 10 settembre u.s. è entrata in vigore la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 2002, n. 37), che ha dettato una nuova disciplina in materia di opere pubbliche nel territorio della Regione siciliana.

La predetta legge applica sostanzialmente, al titolo I, capo I, nell’Ordinamento regionale, il sistema normativo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo vigente alla data di approvazione della medesima legge regionale (24 luglio 2002), con alcune modifiche ed integrazioni rese necessarie per adeguare la normativa statale alle particolari realtà socio-economiche della Regione.

In tal senso si è espresso il legislatore regionale, apportando nel settore degli appalti importanti innovazioni rispetto alla legge n. 109/94, che hanno reso necessaria la contestuale pubblicazione di un testo coordinato della legislazione statale con quella regionale.

Al titolo I del capo II si dispone l’applicazione nell’Ordinamento regionale delle previsioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta Lunardi) e dei relativi decreti delegati di attuazione concernenti norme di accelerazione delle procedure in materia di lavori pubblici.

Il titolo II disciplina i contratti di fornitura di beni, gli appalti di servizi e gli appalti nei settori esclusi.

Il titolo III contiene le norme finali e transitorie.

Al riguardo, si ritiene utile illustrare i contenuti maggiormente innovativi della normativa in questione – in taluni casi impartendo specifiche direttive – al fine di agevolarne l’applicazione, precisando preliminarmente che il limite di soglia degli appalti pubblici di lavori è attualmente pari a 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP), equivalenti ad E 6.242.028, sulla base della disciplina posta con l’art. 3 della Direttiva n. 97/52/CE del 13 ottobre 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, immediatamente applicabile nell’Ordinamento regionale (cfr. parere dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione espresso con nota n. 16868/213.02.11 del 17 ottobre 2002).

Si evidenzia che i limiti di soglia degli appalti di opere pubbliche espressi in euro ed in DSP sono annualmente determinati con provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze. Per l’anno 2002 tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002.

Titolo I

DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

1) Applicazione della normativa nazionale – D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici

Il comma 2 dell’art. 1 della legge regionale n. 7/2002 dispone che nel territorio della Regione il suddetto regolamento si applica nel testo vigente alla data di approvazione della medesima legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina della citata legge regionale n. 7/2002.

Si ritiene opportuno, pertanto, elencare gli articoli del citato Regolamento non compatibili con le attuali norme regionali e quelli che, in relazione all’importanza che rivestono per la corretta applicazione di tale normativa, possono trovare applicazione con le necessarie precisazioni di seguito riportate.

A) Articoli non compatibili e/o non applicabili

Titolo II Organi del procedimento e disciplina del l’accesso agli atti.

Art. 8, comma 1, lett. d), l), m), q); art. 8, comma 3, lett. c); art. 8, comma 6; art. 9, comma 1.

Titolo III Programmazione e progettazione.

Art. 12, comma 3; art. 13; art. 14; art. 23, comma 1, lett. a); art. 25, comma 3.

Titolo IV Affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.

Art. 50, comma 1; art. 51, comma 5; art. 57, comma 1; art. 59, comma 1; art. 62, commi 1, 2, 4 e 6; art. 63, comma 1, lett. n); art. 63, comma 2, lett. a); art. 64, comma 1, lett. c), sub 1, lett. d); art. 65, comma 1; art. 66, comma 3; art. 67, comma 1.

Titolo V Sistemi di realizzazione di lavori pubblici.

Art. 77; art. 78, comma 4; art. 79, commi 1, 3, 8, 9 e 10; art. 80, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 12; art. 81; art. 84, comma 2; art. 85, comma 1, lett. d); art. 89, commi 1 e 3; art. 90.

Titolo VII Garanzie.

Art. 101, comma 1; art. 106.

Titolo VIII Il contratto.

Art. 116, comma 2.

Titolo IX Esecuzione dei lavori.

Art. 144, comma 2; art. 148, comma 2.

Titolo XI Contabilità dei lavori.

Art. 154.

Titolo XII Collaudo dei lavori.

Art. 187, comma 3, lett. a) e d); art. 188; art. 207; art. 210, commi 2, 4 e 6.

Titolo XIII Dei lavori riguardanti i beni culturali.

Art. 213, comma 3; art. 222; art. 223, comma 1; art. 224.

Titolo XV Delegificazione e disposizioni transitorie.

Art. 232.

B) Articoli applicabili in via interpretativa in relazione alla disciplina introdotta dalla legge regionale n. 7/2002

Titolo III Programmazione e progettazione.

Art. 34, comma 1.

Il suddetto articolo può essere applicato, atteso che i prezzi della stazione appaltante si identificano con il prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui all’art. 18 bis del testo coordinato, introdotto dall’art. 14 della legge regionale n. 7/2002; prezzario che tutti gli enti di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 7/2002 sono obbligati ad applicare.

Art. 48, comma 1.

Il comma 1 di tale articolo può essere applicato con riferimento agli organi individuati dall’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 7/2002.

Titolo IX Esecuzione dei lavori.

Art. 129, comma 6.

Il suddetto articolo è applicabile con riferimento all’art. 130 del Regolamento e non all’art. 121, il cui richiamo risulta inconferente.

Art. 136, comma 1, lett. a).

Il suddetto articolo, richiamando l’art. 34, comma 1, è applicabile per le considerazioni rappresentate nella precedente voce "Titolo III Programmazione e progettazione".

Art. 144, comma 1.

Il primo comma dell’art. 144 del Regolamento disciplina l’istituto del cottimo, la cui norma sostanziale, contenuta nell’art. 24 bis del testo coordinato, dispone che lo stesso è consentito per l’esecuzione di opere o lavori fino a 150.000 euro.

Ne consegue che la seconda parte del primo comma dell’articolo in esame non possa trovare applicazione per importi superiori a 150.000 euro.

2) Ambito di applicazione

L’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova normativa, qualunque sia la fonte di finanziamento delle opere, è quello delineato dall’art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall’art. 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, quale risultante dalla lettura del testo coordinato.

Nella specie le norme della nuova legge regionale si applicano all’Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, qualunque sia la fonte di finanziamento.

Pertanto, l’organizzazione ed il funzionamento operativo degli Istituti autonomi per le case popolari dovrà essere adeguato alla legge regionale n. 7/2002 ed i pareri tecnici dovranno essere resi con le modalità e le procedure previste dall’art. 7 bis del testo coordinato.

E’ utile rilevare che le opere pubbliche, realizzate dalle Amministrazioni ed Enti dello Stato, restano assoggettate alla disciplina dettata dalla legislazione statale.

3) Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio regionale dei lavori pubblici

Nel merito dei nuovi profili ordinamentali va segnalato l’articolo 3 della legge regionale – che modifica l’art. 4 della legge n. 109/94 – il quale prevede, tra l’altro, che l’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici opera nel territorio della Regione per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni cui la medesima autorità è preposta.

Con tale organo l’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

Il medesimo articolo istituisce presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, definito quale strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla legge regionale in esame; compiti dettagliatamente indicati dalla medesima disposizione (art. 4, commi 23 e 26 del testo coordinato).

Al riguardo, occorre evidenziare che il legislatore regionale ha stabilito che l’Osservatorio per l’accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica, di cui all’art. 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, assume la denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

Va inoltre segnalato che il capoverso 29 del comma 2 dell’art. 3 in esame (art. 4, u.c. del testo coordinato) estende l’attività di detto Osservatorio anche ai contratti di fornitura di beni di cui all’art. 31 della legge regionale n. 7/2002 ed agli appalti di servizi e nei settori esclusi di cui agli artt. 32 e 33 della medesima legge regionale per importi superiori a 50.000 euro.

4) Pareri sui progetti

Gli artt. 7 bis e 7 ter del testo coordinato, introdotti dall’art. 5, comma 1, della nuova legge regionale, disciplinano rispettivamente il primo la Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e la Commissione regionale dei lavori pubblici; il secondo l’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare d’appalto di lavori pubblici.

In particolare, la Conferenza, la cui composizione è espressamente indicata dalla legge, esprime i pareri in linea tecnica su progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo.

Per importi inferiori o uguali alla soglia comunitaria, il parere in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.

Per importi superiori a tre volte la soglia comunitaria, nonché sui progetti di interesse ultraprovinciale, il parere in linea tecnica viene reso dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, istituita quale organo tecnico-consultivo della Regione.

Si chiarisce altresì che, ai fini dell’individuazione dell’organo competente ad esprimere il parere in linea tecnica, nel caso di progetto stralcio, deve farsi riferimento all’importo del progetto generale da cui discende lo stralcio oggetto di richiesta di parere.

E’ appena il caso di rilevare come la validazione dei pareri, resi a qualunque livello, rientri nelle competenze del responsabile del procedimento, che, ai sensi del l’art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 554/99, "… è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura d’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni …".

Va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento n. 554/99, il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori per interventi il cui importo non superi il limite di 500.000 euro, con esclusione dei lavori di cui all’art. 2, comma 1, lettere h) ed i) del medesimo regolamento.

5) Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici

L’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici si articola in una sezione centrale, avente sede nel capoluogo della Regione, ed in sezioni provinciali con sede nei capoluoghi di provincia, e costituisce articolazione dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Le competenze, l’attività e la strutturazione delle sezioni sono espressamente disciplinate dalla norma in questione (art. 7 ter), mentre con successivo regolamento, il cui schema dovrà essere approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre 2002, verrà disciplinato il funzionamento dell’intero ufficio.

6) Programmazione dei lavori pubblici

Un’importante innovazione introdotta dalla nuova legge regionale riguarda la programmazione dei lavori pubblici, la cui disciplina è contemplata dall’art. 14 della legge n. 109/94, come sostituito dall’art. 8 della legge regionale n. 7/2002.

In particolare, è prevista la realizzazione dei lavori pubblici sulla base di un programma triennale, aggiornato annualmente, che le Amministrazioni ed i soggetti di cui all’ art. 2, comma 2, lett. a), del testo coordinato predispongono, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

I programmi e gli elenchi sono redatti sulla base di schemi tipo, definiti con decreto – in corso di emanazione – dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, e sono quindi trasmessi alla sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà apposita pubblicità.

Sul punto, più dettagliate direttive saranno contenute in apposita separata circolare dell’Assessore regionale per gli enti locali.

Va evidenziato che restano riservati all’Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali (comma 17), i programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa e la programmazione di interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale (comma 18).

7) Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche

L’art. 14 bis del testo coordinato, introdotto dall’art. 9 della legge regionale n. 7/2002, vieta, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili o calamitosi, all’Amministrazione regionale, di concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi triennali di cui sopra o qualora la richiesta dell’ente non ne rispetti l’ordine delle priorità.

Va segnalato che le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, vanno presentati ai singoli Assessorati competenti (od alla Presidenza della Regione se è competente quest’ultima) specificando se è stata o sarà presentata altra richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione (o ad altro ramo dell’Amministrazione regionale) e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanziamenti privati.

Il decreto di finanziamento delle opere sarà emanato solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo o definitivo, nel caso in cui la gara debba essere bandita su tale ultimo livello di progettazione (appalto integrato ed appalto concorso); contestualmente al finanziamento verrà disposto l’accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede dovranno essere effettuati entro l’esercizio finanziario.

8) Attività di studio, progettazione e direzione dei lavori

Un’importante innovazione viene introdotta dal l’art. 11 della legge regionale n. 7/2002 che, sostituendo l’art. 17 della legge n. 109/94, disciplina l’attività di studio, progettazione e direzione dei lavori.

La norma, in particolare, prevede, tra l’altro, al capoverso 10, che – per l’affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 dell’art. 17 (attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, collaudi etc.) il cui importo stimato sia inferiore ai 200.000 euro, IVA esclusa – si debba procedere con gare di evidenza pubblica, disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

Pur tuttavia, per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui sopra, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, la norma prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia (capoverso 11); in quest’ultima accezione sembra doversi altresì ricomprendere l’affidamento degli stessi incarichi anche a favore delle società di professionisti e società di ingegneria, secondo l’univoca interpretazione della giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2001-30 gennaio 2002, n. 505), esplicitata dal già citato parere reso dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione con nota n. 16868 del 17 ottobre 2002.

Per l’affidamento di incarichi relativi a prestazioni il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 euro, IVA esclusa, si applica la vigente normativa comunitaria contenuta nella Direttiva CEE n. 92/50 del Consiglio del 18 giugno 1992 e nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni (capoverso 9).

9) Fondo di rotazione per la progettazione definitiva

L’art. 12 della nuova legge regionale, che introduce l’art. 17 bis della legge n. 109/94, istituisce nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici, un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l’accesso ai flussi di finanziamento, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.

Con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera di Giunta, verranno stabilite le modalità di utilizzazione del fondo, che comunque dovranno attenersi ai criteri di cui alle lett. a) e b) del comma 3 del medesimo articolo.

Resta comunque ferma la permanenza nell’Ordinamento regionale dell’art. 43 della legge regionale n. 2/2002 avente ad oggetto "Fondo di rotazione per la progettazione".

10) Incentivi e spese per la progettazione

Va segnalato che il secondo periodo del comma 2.1 dell’art. 18 del testo coordinato, introdotto con l’art. 13, comma 2, della nuova legge regionale, è riferito esclusivamente alla corresponsione degli incentivi nel caso di eventuali ulteriori funzioni del responsabile del procedimento nell’ambito dello stesso lavoro, nel senso che viene comunque fissato il tetto massimo del 25% della somma di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

In ordine poi alla compatibilità delle funzioni di responsabile unico del procedimento con altre attività, la fattispecie è disciplinata dall’art. 7, comma 2, del testo coordinato.

11) Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

Nel nuovo sistema previsto dalla legge regionale n. 7/2002, i lavori pubblici, oggetto della disciplina in esame, possono essere realizzati esclusivamente o mediante contratti d’appalto o mediante concessione di lavori pubblici, salvo l’affidamento dei lavori in economia di cui all’art. 24, comma 6, della legge n. 109/94.

I contratti di appalto possono avere per oggetto la sola esecuzione dei lavori oppure l’appalto integrato, comprendente oltre all’esecuzione dei lavori anche la progettazione esecutiva.

Ai sensi dell’art. 109 del regolamento generale, la stipulazione del contratto d’appalto dovrà avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione nel caso di pubblici incanti e di appalti concorso.

Per gli appalti di competenza della Amministrazione regionale, i contratti dovranno essere approvati entro 60 giorni dalla data della stipulazione.

Le concessioni dei lavori pubblici sono definite dall’art. 19, comma 6, della legge n. 109/94, come sostituito dall’art. 15 della legge regionale n. 7/2002, "contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica".

La concessione non può durare oltre il trentennio, salvo casi motivati che richiedano termini più ampi.

Il concessionario ha il diritto, quale corrispettivo, di gestire e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati e può, a titolo di prezzo, ottenere in proprietà o altro diritto di godimento beni immobili, in disponibilità del soggetto aggiudicatore od allo scopo espropriati.

12) Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

L’art. 15 della nuova legge regionale al capoverso 12 prevede che le modalità di applicazione e le procedure applicative del documento unico di regolarità contributiva (DURC) contenente la certificazione di avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, dovuti a INPS, INAIL e Cassa edile, siano determinate nell’ambito di un accordo da realizzarsi tra l’Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.

Ne consegue che l’obbligo della presentazione del DURC da parte delle imprese sorgerà successivamente alla definizione dell’anzidetto accordo.

13) Procedure per la scelta del contraente

Per quanto concerne la procedura di scelta del contraente, la nuova legge regionale, all’art. 16, ha stabilito che gli appalti dei lavori pubblici sono affidati di norma mediante pubblico incanto.

L’affidamento mediante appalto concorso è consentito ai soggetti appaltanti solo in seguito a propria motivata decisione, previo parere della Commissione regionale dei lavori pubblici, "per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate".

Nella nuova legge regionale non si fa riferimento al sistema della licitazione privata, cui può farsi ricorso solo per i contratti di fornitura di beni (art. 31), di appalti di servizi (art. 32) e di appalti nei settori esclusi (art. 33) o nel caso di concessione di costruzione e gestione di opere (art. 17, 3° comma).

14) Criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto

I criteri di aggiudicazione sono quelli stabiliti dall’art. 21 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dall’art. 17 della legge regionale n. 7/2002.

In proposito, va sottolineata l’abolizione della distinta prezzi che, con l’espressione delle offerte arrotondate a due cifre decimali, consentirà una rapida celebrazione e conclusione delle gare (cfr. art. 21 del testo coordi nato).

15) Trattativa privata

Per quanto concerne il ricorso alla trattativa privata, esso è ammesso per gli appalti di lavori pubblici esclusi vamente nei casi indicati dall’art. 24 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dall’art. 19 della legge regionale n. 7/2002.

A tal proposito, particolare attenzione va riposta all’ultimo comma dell’art. 19 della legge regionale n. 7/2002, che prevede, per l’affidamento di lavori mediante trattativa privata, l’esperimento preliminare di una gara informale e l’aggiudicazione mediante il criterio del massimo ribasso prescritto dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Nella fattispecie l’art. 19 della nuova legge regionale introduce alcune modifiche all’art. 24 della legge n. 109/94: in particolare, riduce gli importi degli appalti dei lavori pubblici – individuati al primo comma del medesimo art. 24 – che possono essere affidati a trattativa privata e modifica il successivo quinto comma, disponendo che per l’affidamento a trattativa privata di tutti i lavori contemplati al primo comma (e non solo quelli di cui al primo comma, lett. b), occorre effettuare gara informale a cui invitare concorrenti nel numero ivi indicato. Dispone inoltre il nono comma dello stesso articolo che il ricorso alla trattativa privata è sempre di competenza esclusiva del legale rappresentante dell’ente (tale competenza risulta pertanto preclusa al responsabile del procedimento).

Il comma 11 del citato art. 24 detta i criteri per l’affidamento dei lavori mediante trattativa privata.

Oltre alle specifiche tipologie di lavori individuati al primo comma, l’art. 24 del testo coordinato fissa, al sesto comma, un diverso tetto per i lavori in economia (200.000 euro), operando, di fatto, una distinzione tra questa categoria di lavori (peraltro anch’essi compiutamente individuati dall’art. 88 del regolamento) ed i lavori individuati al primo comma (affidamento a trattativa privata); la legge regionale n. 7/2002 non modifica il suddetto sesto comma e quindi mantiene, di fatto, una distinzione degli importi massimi ammessi dalle due distinte fattispecie.

Va ulteriormente rilevato poi che l’art. 147 del regolamento disciplina la esecuzione dei lavori in economia nei casi di somma urgenza e che tale affidamento può avvenire entro lo stesso limite di cui al sesto comma dell’art. 24 del testo coordinato (200.000 euro) con possibile affidamento "in forma diretta" (cioè a trattativa privata senza gara informale); ne discende l’applicabilità anche in Sicilia del medesimo art. 147 con le modalità e per l’importo massimo dallo stesso fissato.

In tal caso, il responsabile del procedimento o il tecnico da lui delegato, acclarata la necessità di ricorrere alla somma urgenza ed individuate una o più imprese, prima di procedere all’affidamento, deve essere appositamente autorizzato dal legale rappresentante dell’ente (ai sensi del nono comma dell’art. 24 del testo coordinato).

16) Cottimo

Con l’art. 20, che ha aggiunto l’art. 24bis alla legge n. 109/94, il legislatore regionale ha disciplinato l’istituto del cottimo, consentito per l’esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro. Il ricorso al cottimo è di competenza del legale rappresentante dell’ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all’espletamento delle gare informali, previo parere degli uffici competenti.

Lo stesso articolo prescrive che nelle procedure di affidamento a cottimo si applicano le disposizioni di cui all’art. 24, comma 11, del testo coordinato (introdotto dall’art. 19, comma 3, della legge regionale n. 7/2002), in materia di trattativa privata.

Per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura di cottimo, per la diramazione degli inviti e per la partecipazione alla relativa gara informale, la legge regionale prescrive l’osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993, di approvazione del regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario (pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana 13 dicembre 1993, n. 60); atto, quest’ultimo, cui dovranno conformarsi i regolamenti, che gli enti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), del testo coordinato adotteranno entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale in esame.

L’art. 24bis del testo coordinato, come introdotto dall’art. 20 della legge regionale n. 7/2002, dispone che "il cottimo è consentito per l’esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro".

Attesa la genericità del suddetto dispositivo, al fine di evitare errate interpretazioni della norma, si ritiene utile precisare che (giusta definizione dell’art. 144 del regolamento) "il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l’affidamento dei lavori di particolare tipologia, individuata da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88" del medesimo regolamento.

Si chiarisce, altresì, che le procedure dell’art. 20 della legge regionale n. 7/2002 di affidamento dei cottimi fiduciari di qualunque importo sono esplicitamente regolate dal comma 4 dell’art. 24bis del testo coordinato; pertanto, la norma di cui al comma 9 dell’art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, non espressamente abrogata dall’art. 42 della legge regionale n. 7/2002, non deve intendersi applicabile neppure limitatamente agli appalti di fornitura.

Anche per l’affidamento di lavori con il sistema del cottimo, relativamente agli ambiti soggettivi di competenza, valgono le stesse considerazioni contenute al precedente punto 15 (trattativa privata).

Quanto, infine, ai requisiti necessari ai fini dell’iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia, la disciplina a cui fare riferimento è quella di cui all’art. 8, comma 11quinquies, del testo coordinato, introdotto con l’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2002.

17) Varianti in corso d’opera

L’art. 21 della nuova legge regionale ha introdotto una modifica all’art. 25, comma 3, della legge n. 109/94, concernente varianti in corso d’opera comportanti importi in aumento finalizzati al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non necessitanti modifiche sostanziali e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L’importo in aumento, per tali tipologie di varianti, non può superare l’importo originario del contratto, rispettivamente, del 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e del 5% per gli altri lavori. In ogni caso tale importo deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione delle opere tra le somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce "imprevisti".

18) Collaudi

In materia di collaudi l’art. 22 della legge regionale n. 7/2002, nel sostituire l’art. 28 della legge n. 109/94, ha rivisitato l’intera normativa in materia.

In particolare, è stato reso obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei casi tassativamente indicati dalla stessa legge regionale.

Per le opere finanziate dalla Regione la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è affidata al Presidente della Regione o all’Assessore regionale competente per materia.

Nel caso di mancata nomina del collaudatore in corso d’opera da parte dell’Amministrazione regionale entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di stipulazione del contratto di aggiudicazione, la nomina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici.

In ogni caso a queste ultime è attribuita la competenza di incarichi di collaudo statico.

Per le opere finanziate da altri enti la competenza alla nomina del collaudatore spetta all’ente finanziatore dell’opera medesima.

La disposizione di cui all’art. 28, comma 1, del testo coordinato, prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione di collaudo per i lavori di importo contrattuale inferiore ai 200.000 euro e conferisce alla stazione appaltante la facoltà di effettuare tale sostituzione per i lavori di importo compreso tra i 200.000 ed il milione di euro.

La disciplina recata all’art. 22 della legge regionale n. 7/2002 si applica agli incarichi affidati dopo l’entrata in vigore della medesima legge regionale.

19) Pubblicità

In materia di pubblicità di appalti di lavori pubblici la nuova legge regionale ha innovato il precedente si stema, sostituendo, con l’art. 23, l’art. 29 della legge n. 109/94.

Per lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le caratteristiche essenziali degli appalti sono rese note attraverso informazioni preventive che devono essere comunicate all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea.

Per quanto concerne gli avvisi ed i bandi di gara la disposizione in esame prevede quattro tipi di pubblicità:

1) per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria gli avvisi ed i bandi sono inviati all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; essi, dopo 12 giorni dall’invio al primo Ufficio, sono pubblicati per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana reca menzione della data di spedizione degli avvisi e dei bandi all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate al medesimo Ufficio europeo;

2) per i lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall’Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II";

3) per i lavori di importo compreso tra 200.000 ed 1.000.000 di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale;

4) per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l’albo pretorio del comune in cui si eseguono i lavori ovvero presso l’albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.

Per ciò che concerne gli esiti di gara degli appalti sotto soglia le stazioni appaltanti devono ritenersi onerate di effettuare la pubblicazione in forza del disposto di cui all’art. 20, comma 1, della legge 19 marzo 1999, n. 55, la cui disciplina, concernente la materia dell’ordine pubblico, deve ritenersi direttamente applicabile anche in ambito regionale.

Per gli appalti di lavori, di servizi, di forniture e nei settori esclusi l’obbligo della pubblicità successiva sussiste in quanto previsto dai decreti legislativi statali di attuazione di direttive comunitarie in materia.

20) Garanzie fidejussorie e coperture assicurative dei progettisti

Per la presentazione delle offerte per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici, innovazioni sono state introdotte dalla nuova legge regionale che all’art. 24 ha modificato il sistema delle cauzioni provvisorie e delle garanzie fidejussorie definitive previsto dalla normativa statale, nonché quello delle coperture assicurative dei progettisti.

In ordine poi a quest’ultimo argomento (copertura assicurativa dei progettisti), con particolare riferimento all’attività di verifica della progettazione esecutiva certificata con il sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale, si suggerisce la necessità che detta verifica, ove fatta dagli uffici tecnici delle stazioni appal tanti, sia effettuata da soggetti in possesso di specifica professionalità per la certificazione di qualità.

21) Sicurezza dei cantieri

In merito ai contenuti dell’art. 31 del testo coordinato, emerge la necessità di delineare linee programmatiche a carattere generale per l’attuazione di quanto in esso rappresentato con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di sicurezza e di coordinamento, piani sostitutivi di sicurezza e dei piani operativi di sicurezza così come previsti dalle norme vigenti.

Per la redazione dei suddetti piani, pur restando valide le disposizioni legislative in vigore anche in materia di lavori pubblici ed i relativi regolamenti di attuazione, si espone quanto appresso.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo n. 494/96, così come modificato dal decreto legislativo n. 528/99 e successive modifiche ed integrazioni, necessari per ogni specifico cantiere e redatti in coerenza con le scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’art. 3 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, conterranno le specifiche dell’art. 12 del decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la stima globale dei costi della sicurezza.

Il piano di sicurezza sostitutivo, ove previsto, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, avrà gli stessi contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento con esclusione della stima dei costi.

Il piano operativo di sicurezza (P.O.S.), redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, per le attività che si svolgono nei "cantieri" quali definiti dall’art. 2 del decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere predisposto conformemente al disposto di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni. La mancata redazione di tale piano da parte del datore di lavoro costituisce motivo di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 626/94.

Per la determinazione dei costi della sicurezza poi, nelle more della definitiva emanazione del regolamento governativo in materia di piani di sicurezza nei cantieri, di cui all’art. 31 del testo coordinato, fermo restando per il periodo antecedente l’attuazione degli obblighi imposti dalla normativa al momento vigente, a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le amministrazioni appaltanti hanno l’obbligo di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi alla sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d’asta.

Alla loro determinazione provvederanno caso per caso, in maniera non elusiva delle prescrizioni normative, sulla base della tipologia delle fasi lavorative e dei contenuti minimi dei piani.

La stima complessiva delle spese di sicurezza dovrà essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura.

Le singole voci dei costi della sicurezza si calcolano tenendo conto del loro costo d’utilizzo per il cantiere interessato, comprendente la posa in opera, il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

Appare utile evidenziare come, per ciò che concerne i lavori di somma urgenza, si possa prescindere dalle prescrizioni sopra riportate, con esclusione della predisposizione del P.O.S., rientrando questi esclusivamente negli adempimenti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

22) Finanza di progetto

Per quanto riguarda la finanza di progetto la nuova legge regionale all’art. 29 ha reso applicabile, in aggiunta alle procedure di cui agli artt. 37bis, 37ter e 37quater della legge regionale nel testo coordinato, la procedura negoziata prevista dalla direttiva del Consiglio CEE n. 93/37 del 14 giugno 1993, limitata però nei casi eccezionali "ove si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi".

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURA DI BENI, DEGLI APPALTI DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI

23) Premessa

Per gli appalti diversi da quelli relativi ai lavori pubblici (contratti di fornitura di beni, appalti di servizi ed appalti nei settori esclusi) trovano applicazione nel territorio siciliano le disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 358/92, n. 157/95 e n. 158/95 – e loro successive modifiche ed integrazioni – di recepimento delle direttive comunitarie in materia.

24) Trattativa privata

Per gli affidamenti a trattativa privata, sotto soglia comunitaria, trovano applicazione i regolamenti locali, mentre per gli importi non superiori a 25.000 euro il ricorso alla trattativa privata è consentito alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 34 della legge regionale in esame.

E’ utile rilevare come nulla reca la disciplina del citato articolo in ordine alla individuazione dei soggetti competenti ad autorizzare il ricorso alla trattativa privata, a differenza dell’art. 24 del testo coordinato il cui comma 9 dispone espressamente – per gli appalti di lavori pubblici – che il soggetto competente sia il legale rappresentante dell’ente.

Si ritiene pertanto che, nel caso di cui al citato art. 34 della nuova legge regionale, in mancanza di esplicite disposizioni legislative, trattandosi di atto di gestione, lo stesso debba essere, nella fattispecie, ascritto nell’ambito della competenza del dirigente tecnico preposto, in ossequio al generale principio della separazione tra atti di gestione ed atti rientranti nella sfera politica.

25) Pubblicità

La pubblicità dei bandi di gara relativi agli appalti di cui al presente titolo va effettuata, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale n. 7/2002, "…mediante pubblicazione nell’albo degli enti ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l’importo sia superiore a 100.000 euro, mediante pubblicazione senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ove l’importo sia superiore a 200.000 euro mediante la pubblicazione per estratto su almeno tre quotidiani e un periodico regionali…".

Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al punto 19 della presente circolare.

Si ritiene opportuno rilevare che la pubblicità dei bandi di gara per gli appalti nei settori esclusi debba essere effettuata, ai sensi del decreto legislativo n. 158/95, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

26) Disposizioni transitorie

L’art. 41 della legge regionale n. 7/2002 prevede specifiche disposizioni che regolano il regime transitorio.

Particolare attenzione merita il secondo comma del predetto articolo, ai sensi del quale "Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall’organo esecutivo competente dell’ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge".

Al riguardo si ritiene utile riportare l’orientamento espresso dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione nella nota n. 16868/213.02.11 del 17 ottobre 2002, i cui contenuti, peraltro, sembrano potersi collegare a quelli espressi nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1329/400/19 del 7 settembre 2000.

"Lo stesso articolo prevede altresì un regime transitorio in materia di programmazione (commi 1 e 7) e di progettazione (commi 3 e 4), ma la norma fondamentale va individuata nel citato comma 2. E’ a questa, pertanto, che occorre fare riferimento per cercare una soluzione ai problemi di disciplina transitoria che si profilano in seguito all’entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002. (omissis).

Sembra allo scrivente che la previsione della salvezza dei bandi di gara ‘già approvati … alla data di entrata in vigore della presente legge’ vada interpretata nel senso che in relazione alle gare i cui bandi risultano già approvati al 10 settembre 2002 continua ad applicarsi la disciplina previgente e ciò con riguardo a tutte le fasi successive – dalla pubblicità all’affidamento, dalla stipula del contratto all’esecuzione – fino all’esaurimento del rapporto.

In altri termini, la presenza di un bando di gara già approvato alla data di entrata in vigore della nuova legge costituisce l’elemento discriminante ai fini della valutazione dell’applicabilità o meno della stessa legge.

Ciò vale, come sopra chiarito, non solo con riferimento alla fase della pubblicità e a quella dell’affidamento dell’appalto, in relazione alle quali non sembra possano nutrirsi dubbi, ma anche con riferimento alla fase, successiva, di stipula ed esecuzione del contratto.

Se è vero infatti che al bando, che ha, per principio consolidato, natura di lex specialis della gara, accede altresì il capitolato speciale, volto a disciplinare il rapporto tra le parti, i cui contenuti saranno traslati nel contratto, allora deve ritenersi che anche la fase di esecuzione del contratto continua ad essere disciplinata dalla disciplina previgente.

Alla suesposta interpretazione della norma in esame occorrerà pertanto fare riferimento sia per ciò che concerne le varianti in corso d’opera (omissis), che continueranno ad essere regolate dalla disciplina previgente; sia per ciò che concerne l’organizzazione della stazione appaltante e, in particolare, la figura del responsabile del procedimento (omissis), che assumerà i contorni delineati dalla nuova legge solo in relazione agli appalti i cui bandi risulteranno approvati dopo il 10 settembre 2002.

Va da sé, comunque, che qualora la stazione appaltante volesse applicare ad un appalto, il cui bando sia stato approvato prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002, la disciplina da questa prevista, potrà sempre procedere all’adeguamento del bando alle nuove regole ed alla sua riapprovazione.

Conclusivamente sembra allo scrivente che la ratio dell’art. 41 in esame sia quella di realizzare un’applicazione graduale del nuovo sistema normativo che, come è noto, ricomprende in sé non solo la legge quadro ma anche il regolamento generale di esecuzione e gli altri regolamenti emanati in attuazione della stessa legge.

Il legislatore ha voluto che questo corpus normativo, per tanti versi innovativo rispetto al sistema previgente, non irrompesse sugli appalti già in corso, con effetti dirompenti per il settore, ma avesse un’applicazione graduale, per un verso, e totale, ossia ancorata alle fasi iniziali, per altro verso.

Un’applicazione che partisse, cioè, dalla programmazione e dalla progettazione delle opere per poi investire, progressivamente, le fasi successive.

E, ciò nonostante, anche per le suddette fasi iniziali, l’art. 41 prevede un regime transitorio basato su norme di salvaguardia (cfr. i commi 1, 3, 4 e 7).

Il legislatore regionale, quindi, forse anche allo scopo di evitare che potessero ripetersi nella nostra Regione le tante difficoltà manifestatesi in ambito statale in sede di prima applicazione della legge Merloni e delle sue successive modificazioni, non solo ha previsto un regime transitorio, ma lo ha delineato in modo tale da evitare l’impatto del nuovo sistema normativo sugli appalti in corso e da consentirne un’applicazione che, partendo dalle fasi iniziali, possa risultare più organica, rigorosa e coerente" (omissis).

26.1) Stipulazione ed approvazione dei contratti

Sulla base dell’orientamento espresso dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione deriva, in particolare, che gli appalti di lavori pubblici i cui contratti sono stati stipulati in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002 (10 settembre 2002), o per i quali, alla medesima data, è stato emesso verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge ex art. 337 della legge n. 2248/1865, restano disciplinati dalle norme sull’esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici previgenti alla medesima legge regionale n. 7/2002.

Per tali opere, però, la nomina dell’organo di collaudo, che non ha refluenze sul modo o sui contenuti delle obbligazioni di contratto, sarà effettuata dall’organo competente ai sensi della nuova normativa ai soggetti individuati da quest’ultima (art. 28, comma 4 del testo coordinato).

26.2) Procedure per le espropriazioni e le occupazioni (art. 36, legge regionale n. 7/2002)

Sono applicate nell’ordinamento regionale le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al D.P.Rep. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, con decorrenza dal 30 giugno 2003, a norma del decreto legge 20 giugno 2002, n. 222, convertito con legge 1° agosto 2002, n. 185.

26.3) Bandi di gara

Il secondo comma dell’art. 41 della legge regionale n. 7/2002, come sopra rilevato, fa salvi i bandi di gara già approvati dall’organo esecutivo dell’ente appaltante (in realtà trattasi di adempimenti di competenza del dirigente) alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Ciò comporta che possono essere indette le gare d’appalto i cui bandi sono stati già approvati prima del 10 settembre 2002, senza che gli stessi siano adeguati alle nuove disposizioni di legge.

Nel caso, invece, di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002 ma per i quali non sia stato approvato il bando di gara entro il 10 settembre 2002, la normativa transitoria (art. 41, comma 8) consente che si possa procedere all’indizione della gara d’appalto, ma con le procedure di gara fissate dalla nuova legge, senza necessità di adeguare il progetto esecutivo; in tal caso resta comunque impregiudicata la possibilità da parte delle stazioni appaltanti di adeguare gli elaborati progettuali alla disciplina di cui alla legge regionale n. 7/2002.

Tale ultima possibilità è comunque riferita (art. 41, comma 1) ai soli progetti esecutivi che sono stati inseriti nei piani annuali e triennali già adottati o che si adotteranno entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002 (10 settembre 2003).

Appare infine utile precisare che, nelle more della emanazione dei bandi di gara tipo previsti dal comma 4 dell’art. 16 della nuova legge regionale, per l’affidamento dei lavori a mezzo asta pubblica debba farsi riferimento alle "tipologie unitarie di bandi di gara", individuate dall’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, supplemento ordinario n. 18, eventualmente adeguati alla disciplina di cui alla legge regionale n. 7/2002.

26.4) Vigilanza sui lavori pubblici

Fatto salvo quanto previsto in ordine alle competenze del responsabile del procedimento e dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, gli ispettorati tecnici dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici continueranno a svolgere l’attività di vigilanza ed ispettiva di competenza.

Il Registro regionale delle opere pubbliche, previsto dall’art. 47 della legge regionale n. 21/85, cessa la propria attività a far data dal 10 settembre 2002.

La banca dati, utile al monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguite nel territorio regionale, gestita dal suddetto Registro regionale delle opere pubbliche, sarà trasferita all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici di cui all’art. 3 della legge regionale n. 7/2002 (art. 4, comma 21, del testo coordinato).

26.5) Criteri interpretativi residuali

Non appare superfluo ritenere che, anche in mancanza di esplicite disposizioni, il problema dell’efficacia della nuova normativa sui procedimenti amministrativi in corso vada affrontato alla luce del principio generale "tempus regit actum", che regola la successione delle leggi nel tempo, valutando la legittimità dell’atto amministrativo, anche di natura endoprocedimentale, con riferimento al momento in cui l’atto risulti adottato e l’attività risulti svolta ed alle norme all’epoca vigenti.

In ogni caso, il comportamento degli enti e dei soggetti destinatari della nuova normativa dovrà essere ispirato ai principi della conservazione degli atti, della continuità dell’azione amministrativa e della ragionevolezza.

27) Abrogazione di norme in materia di opere pubbliche

L’art. 42 della legge regionale n. 7/2002 dispone l’abro gazione di talune leggi regionali con eccezione di alcuni articoli in detta norma espressamente indicati. In tali casi, l’applicazione degli articoli rimasti in vigore va effettuata con riferimento al testo degli articoli come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate successivamente nel tempo anche da leggi formalmente abrogate con l’articolo in commento.

Si precisa altresì che, sempre in merito alla disciplina di cui al titolo II della legge regionale n. 7/2002, l’art. 42 ha disposto, tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 1, limitatamente ai commi da 1 ad 8, della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21. Tuttavia per effetto dell’abrogazione della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 (articoli da 1 a 22), il comma 9 dell. 1 della citata legge regionale n. 21/98 – che ha modificato il comma 4 del l’art. 14 della legge regionale n. 4/96 – risulta anch’esso abrogato.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed è altresì rinvenibile nel sito ufficiale internet della Regione siciliana all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/, nel quale è presente anche la normativa di riferimento.

I contenuti della presente circolare assumono il carattere di direttiva nell’ambito dell’Amministrazione regionale e degli enti o amministrazioni da questa controllati, vigilati o sottoposti a tutela, nei cui confronti i vari rami della medesima amministrazione avranno l’onere di darne ampia diffusione.

L’Assessore: Scammacca della Bruca

Redazione

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