E’ stato presentato al Senato per la conversione il decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nelle zone del Molise e della Sicilia colpite da calamità naturali.
Il decreto legge ha previsto che, per i soggetti che, alle date del 29 e del 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, rimangano sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza.
Sono poi sospesi i termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria, tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.
Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Sarà infine parimenti sospeso l’obbligo di leva con apposita ordinanza che sarà adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
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A) Il disegno di legge di conversione del decreto legge, n. 1812 AS
B) Il testo del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245
C) La relazione illustrativa presentata al Senato
D) La relazione tecnica allegata
A) Il disegno di legge n. 1812 AS
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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B) Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245
(G.U. 4 novembre 2002 n. 258)
Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per gli eventi calamitosi che stanno interessando numerose zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 e 31 ottobre 2002, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Catania e di Campobasso ed è stato nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Detti piani, per quanto riguarda l’emergenza nella regione Molise, da adottarsi d’intesa con i comuni interessati, possono prevedere localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli eventi sismici, per la cui costruzione, in un contesto di armonico sviluppo urbanistico, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi tecnologie antisismiche. I piani, approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di intervento, anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, altresì realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.
3. La fase della ricostruzione riguarderà anche le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002.
Articolo 2.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma 2 dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresì ogni ulteriore determinazione per il soccorso e l’assistenza alle popolazioni interessate e per l’avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori interessati.
2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione alle quali l’intesa regionale relativa all’impianto generale del provvedimento ed alla tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste è rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina ed alla definizione delle modalità degli interventi di emergenza, a valere sulle risorse di cui all’articolo 5, nonché su quelle eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile.
3. La regione interessata, successivamente all’adozione delle ordinanze di cui al comma 2, propone le eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, è autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilità di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.
Articolo 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresì, alle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora per l’eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell’integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l’emergenza.
Articolo 4.
1. Per i soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.
Articolo 5.
1. Alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede in ragione di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, nell’ambito delle risorse del fondo per la Protezione civile.
Articolo 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 novembre 2002
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C) Relazione illustrativa al disegno di legge n. 1812 AS
Onorevoli Senatori.
A seguito degli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania e delle tragiche conseguenze dei ripetuti eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso, il Consiglio dei ministri ha deliberato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in relazione ai menzionati territori, con decreti, rispettivamente, del 29 e 31 ottobre 2002.
Conseguentemente, il Governo ha ritenuto necessario approvare l’accluso decreto-legge, in ragione della assoluta urgenza di procedere, con la massima sollecitudine, alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate a fronteggiare l’emergenza in atto, reperendo le risorse finanziarie occorrenti allo scopo.
Il provvedimento si compone di cinque articoli.
In particolare, al comma 1 dell’articolo 1 vengono definiti i compiti attribuiti al Capo del Dipartimento della protezione civile già nominato Commissario delegato, per le emergenze di cui sopra, dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Nello specifico, il Commissario delegato provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative necessarie a fare fronte alle situazioni emergenziali, predisponendo piani esecutivi di misure ed opere idonee al superamento delle emergenze stesse.
In tale contesto, in particolare, il Commissario adotterà (d’intesa con il comune) la ottimale localizzazione del centro abitato. Il piano sarà approvato dalla regione.
Per le finalità di cui sopra, al Capo del Dipartimento della protezione civile-Commissario delegato viene attribuito il potere di disporre gli interventi di competenza, con la possibilità, altresì, di nominare appositi sub-commissari, cui delegare la responsabilità in ordine a specifici settori di intervento, anche per quanto riguarda l’attuazione di determinate iniziative.
In particolare, un sub-commissario sarà delegato alla ricostruzione e conseguentemente anche a predisporre disegni e progetti del nuovo insediamento da realizzare secondo i più moderni canoni urbanistici, prevedendo le opportune delocalizzazioni. Con gli stessi criteri si procederà per la realizzazione, nel luogo ove sorgeva la scuola di San Giuliano, di una struttura monumentale in ricordo dei tragici eventi, da collocare in un grande spazio verde, sulla base di un progetto formulato da artisti di chiara fama.
Al Commissario delegato, al fine di assicurare una direzione unitaria delle attività di intervento, è inoltre demandato il compito di provvedere al necessario coordinamento con le amministrazioni regionali e gli enti locali.
Con l’articolo 2, al Commissario delegato, per un utile perseguimento degli obiettivi individuati dal decreto-legge, vengono attribuiti anche i poteri derogatori di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, necessari per un rapido ed efficace soccorso alle popolazioni interessate, nonché per l’avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori colpiti dagli eventi calamitosi. Viene poi previsto che, con successive ordinanze del Presidente del Consiglio da emanarsi ai sensi della predetta normativa, siano definite le discipline e le modalità attraverso cui realizzare gli interventi emergenziali.
In ragione inoltre dell’assoluta necessità di provvedere con ogni urgenza alla attuazione degli interventi, viene stabilito che l’intesa regionale sugli schemi di ordinanza di protezione civile (ai sensi dell’articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) sia concessa entro due giorni dalla richiesta.
Nel rispetto, peraltro, delle competenze attribuite alle regioni in materia di protezione civile di cui al citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il comma 3 prevede la possibilità, da parte della regione territorialmente competente, di proporre modifiche ed integrazioni al contenuto delle suddette ordinanze, per la parte preventivamente non concertata.
Al fine di una più efficace e rapida realizzazione delle attività sopra descritte, nel successivo comma 4 il Commissario delegato viene autorizzato a definire una propria indispensabile struttura organizzativa, anche avvalendosi, ove ritenuto necessario, degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici a livello locale, con la possibilità, altresì, di disporre di beni mobili, immobili e servizi, eventualmente anche utilizzando procedure accelerate.
All’articolo 3, per evitare possibili ritardi nell’avvio delle azioni volte a fronteggiare le emergenze di protezione civile e limitatamente ai casi in cui l’eccezionalità dell’evento è tale da mettere in grave rischio l’integrità della vita, è prevista la possibilità, da parte del Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di conferire, con proprio decreto, i poteri straordinari di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, ancor prima della dichiarazione dello stato di emergenza. Tale previsione si rende necessaria in ragione della lacuna presente nella citata legge n. 225 del 1992, che non consente, nell’immediatezza del verificarsi dell’evento calamitoso di eccezionale gravità e nelle more della deliberazione del Consiglio dei ministri, prevista dall’articolo 5, comma 1, della medesima legge, l’adozione di misure straordinarie con l’esercizio di poteri in deroga alla normativa vigente.
Per i residenti nei comuni colpiti, l’articolo 4 dispone la sospensione di tutti i termini e degli obblighi di leva.
L’articolo 5, infine, reca l’autorizzazione di spesa necessaria per fare fronte alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali.
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D) Relazione tecnica allegata al disegno di legge
Lo stanziamento complessivo di 60 milioni di euro costituisce una prima misura ritenuta sufficiente ed idonea a fronteggiare le esigenze di intervento nella fase di emergenza determinatasi per effetto degli eventi che costituiscono l’oggetto del decreto-legge.
In tal senso la norma espressa nell’articolo 5 del provvedimento costituisce comunque la cornice finanziaria entro la quale si svilupperà la prima fase dell’emergenza.
La relativa quantificazione è stata effettuata sulla base di una stima che trova fondamento in termini analogici con quanto si è avuto modo di constatare in occasione di precedenti situazioni della medesima natura.