Pubblicata nella G.U. n° 15 del 20 gennaio 2003 la nuova legge recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.
Il provvedimento, fra le altre norme dettate in materia di innovazione tecnologica nella P.A., conferma l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica e la contestuale soppressione dell’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), nonchè del Centro tecnico istituito dall’articolo 17, comma 19,legge 15 maggio 1997, n. 127, per l’assissenza agli utenti della RUPA.
In particolare, l’art. 27, comma 10, della nuova legge – sostituendo l’art. 29, comma 6 della legge finanziaria 2002, che attribuiva alla CONSIP i compiti del Centro Tecnico – conferisce al Governo il compito di emanare, entro giugno 2003, un regolamento che apporti i suddetti cambiamenti, e che attribuisca le funzioni dei due enti soppressi alla sola Agenzia costituenda.
Tali innovazioni erano, peraltro, già state annunciate dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie con un comunicato stampa del maggio 2002, in occasione di una prima approvazione preliminare del regolamento oggi prescritto dalla legge 3/2003.
L’aipa, per il momento, continuerà ad operare. Solo con l’entrata in vigore del regolamento, il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie dovrà cominciare ad avvalersi dell’operato della nuova Agenzia.
Qui di seguito il testo dell’art. 27, comma 10, Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
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Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
Art. 27.
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione)
(…)
10. All’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
“6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all’articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche’ all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica. L’Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresi’ nelle funzioni gia’ svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l’innovazione e le tecnologie”;
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: “pubblica amministrazione (AIPA)” sono inserite le seguenti: “, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6”.