Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 5 dicembre 2002, n. 653, ha rimesso all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la decisione sulla questione concernente la possibilità di ritenere il diploma di traduttore ed interprete assorbito nella laurea in lingue e letterature straniere.
Dalla risoluzione del quesito, discende la possibilità o meno per i soggetti in possesso di tale laurea di partecipare ai concorsi pubblici nel profilo professionale di traduttore interprete.
Il Collegio, pur riconoscendo la sussistenza di forti elementi di fondatezza in capo alle argomentazioni dedotte dall’Amministrazione, ha rimesso il ricorso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato al fine di evitare contrasti giurisprudenziali.
Ed invero, sul punto esiste un precedente che ha risolto positivamente il quesito (Consiglio di Stato, sez. IV, 20.10.1997 n. 1214) sulla base di una interpretazione dell’art. 1 D.P.R. 10.3.1982 n. 1162 per la quale il conseguimento del diploma post-secondario richiede, comunque, “una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”.
E tuttavia, il Collegio ha ritenuto significativo un parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale secondo cui “ai fini dei pubblici concorsi per traduttori ed interpreti, la laurea in Lingue e letterature straniere è comparabile alla laurea in Traduzione ed interpretazione soltanto nei casi in cui il laureato in lingue e letterature straniere sia anche in possesso del diploma di Traduttore ed interprete”.
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Consiglio di Giustizia Amministrativa
Ordinanza 5 dicembre 2002 n. 653
sul ricorso in appello n. 1321/98 proposto dal Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Alcide De Gasperi 81;
contro
Amato I., rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Scuderi e S. Trimboli ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Trentacoste n. 89 presso lo studio dell’avv. Pietro Allotta;
e nei confronti di Lo Cicero C, Ricci M., Arrabito S., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza n. 1211/98 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I, del 9.7.1998.
FATTO
Il Ministero delle Finanze indiceva, con decreto del 9.9.1991 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 11/bis del 7.2.1992, un pubblico concorso per la copertura di dieci posti (poi elevati a venti) di traduttore – interprete nel ruolo unico del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.
L’art. 2 lett. E) del bando di concorso richiedeva, ai fini della partecipazione alla selezione, il possesso – ai sensi del D.P.R. n. 1219 del 29.12.1984 – del “Diploma di specializzazione di livello universitario in almeno una lingua straniera rilasciato da una Università ovvero da scuole specializzate estere di medesimo livello riconosciuto dal Paese nel quale sono istituite, purchè considerato dal Consiglio Universitario Nazionale equiparabile nello Stato italiano …”.
La dott.ssa I. Amato, laureata in Lingue e Letterature Straniere, con specializzazione in inglese e tedesco, partecipava a tale concorso e – dopo aver sostenuto le prove scritte ed orali – ne veniva esclusa, con decreto del Ministero delle Finanze n. 7653 del 21.11.1994, perchè non in possesso del titolo di studio (“disploma di specializzazione di livello universitario in almeno una lingua straniera rilasciato da una Università …”) richiesto dall’art. 2 lett. E) del bando di concorso.
La dott.ssa Amato proponeva ricorso avverso tale esclusione, affidato alle censure di eccesso di potere per violazione della normativa sul procedimento, nonchè violazione del bando ed eccesso di potere per vari profili e violazione del D.P.R. n. 1219/1984.
La ricorrente in particolare, affermava che il titolo di studio di cui era in possesso fosse superiore a quello indicato dal bando e, come tale, più che sufficiente ai fini della partecipazione al concorso.
Il T.A.R.S., sezione staccata di Catania, sez. I, con sentenza n. 1211/98 accoglieva tale motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto agli altri dedotti, sul presupposto che il diploma di specializzazione costituisce un livello sottoordinato rispetto a quello di laurea.
Il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette propone appello avverso tale sentenza, sostenendo che il diploma di traduttore e/o interprete è titolo a valenza pratica, per il cui conseguimento sono previste discipline estranee ai corsi di laurea in Lingue e Letterature Straniere e, pertanto, non può considerarsi assorbito nel diploma di laurea.
L’amministrazione, al riguardo, richiama il parere espresso dal C.U.N. (prot. n. 1857 del 17.7.1997) che ritiene la laurea in Lingue e Letterature Straniere comparabile a quella in Traduzione ed Interpretazione soltanto nei casi in cui il laureato sia anche in possesso del Diploma di Traduttore ed Interprete.
La dott.ssa Amato, con memoria, si costituisce in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
Il Collegio, con ordinanza istruttoria n. 636/01, ritenendo necessario ai fini del decidere, l’accertamento delle differenze tra diplomi universitari post secondari e diplomi di laurea e, in particolare, tra il Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere, posseduto dall’appellata, e il diploma di specializzazione di livello universitario richiesto dal bando di concorso, ha ordinato all’Amministrazione appellante di versare in atti la documentazione all’uopo necessaria. L’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 636701, con nota del 21.1.2002 ha trasmesso la richiesta documentazione.
La causa viene in trattazione alla pubblica udienza del 14 febbraio 2002 e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
La questione di merito sottoposta all’esame del consiglio concerne la possibilità di ritenere il diploma di traduttore ed interprete assorbito nella laurea in lingue e letterature straniere e, quindi, la possibilità per i soggetti in possesso di tale laurea di partecipare ai concorsi pubblici nel profilo professionale di traduttore interprete.
Sul punto esiste un precedente in termini, citato anche dalla Amministrazione appellante, che ha risolto positivamente il quesito.
Il Consiglio di Stato (sez. IV, 20.10.1997 n. 1214) ha ritenuto che nel caso il bando preveda quale requisito di partecipazione ad un concorso il possesso di un diploma post-secondario, la partecipazione debba essere consentito anche al concorrente in possesso del titolo superiore.
Ciò in quanto il titolo di studio superiore presuppone l’accertata conoscenza di materie oggetto del corso di studi inferiore, seppure con maggior livello di approfondimento. La decisione citata si basa su una interpretazione dell’art. 1 D.P.R. 10.3.1982 n. 1162 per la quale il conseguimento del diploma post-secondario richiede, comunque, “una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”.
Il diploma post-secondario attesterebbe, quindi, una preparazione pur sempre di livello universitario, tanto da potersi intendere il diploma di laurea collocato nello stesso corso di preparazione professionale e culturale, ancorchè di livello superiore.
Nello specifico, la decisione n. 1214/1997 della quarta sezione del Consiglio di Stato ha confermato la valutazione operata dal primo decidente di quella controversia, secondo la quale possono partecipare ai concorsi pubblici nel profilo professionale di traduttore – interprete, anche coloro che posseggono il diploma in lingue e letterature straniere moderne, essendo tale titolo valido per l’accesso alla settima qualifica funzionale.
Tale indirizzo è contestato dalla Amministrazione appellante che ritiene, sulla scorta dei pareri prodotti in adempimento alla disposta istruttoria, che il diploma per traduttori ed interpreti è un diploma “post scuola secondaria”, rilasciato da uno degli speciali istituti universitari previsti dal D.P.R. n. 162/1982 per l’esercizio di uffici e professioni per i quali non è necessario il diploma di laurea.
Pertanto, il diploma rilasciato, nella specie per traduttori ed interpreti, non può essere equiparato alla laurea in lingue e letterature straniere.
Il Collegio ritiene che le argomentazioni dell’appellante presentino forti elementi di fondatezza.
Il concorso di cui è causa è preordinato all’accesso a funzioni di elevata e specifica professionalità che non richiedono necessariamente un elevato grado di conoscenze culturali. Il possesso di tali più approfondite conoscenze, acquisite con gli studi universitari, peraltro, non attesta di per sè il possesso delle specificità professionali connesse all’esercizio della attività di traduttore interprete, legate oggi alla padronanza di particolari tecnologie ed esperienze (si pensi ad esempio ai traduttori in simultanea o a quelli scientifici).
Nè, nella specie, la ricorrente in primo grado ha censurato la previsione del bando che richiedeva il possesso del diploma di traduttore – interprete per la partecipazione al concorso. Nel senso appare significativo il parere, depositato in atti, espresso dal Consiglio Universitario Nazionale il quale ha ritenuto che “ai fini dei pubblici concorsi per traduttori ed interpreti, la laurea in Lingue e letterature straniere è comparabile alla laurea in Traduzione ed interpretazione soltanto nei casi in cui il laureato in lingue e letterature straniere sia anche in possesso del diploma di Traduttore ed interprete”.
Questo Consiglio ritiene, per quanto rappresentato, che la risoluzione della questione possa dal luogo a contrasti giurisprudenziali e, pertanto, rimette la causa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale,
Rimette
la pronuncia sul ricorso di cui in epigrafe all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 14 febbraio 2002 dal consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale.
(Andrea Camera, Presidente, Antonio Andò, estensore, Raffaele Carboni, Paolo Turco, Raffaele Tommasini, componenti).