legge Finanziaria 2003

Legge 27 dicembre 2002 n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

(Pubblicata nel S.O. n. 240/L alla G.U. n. 305 del 31.12.2002)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

(Risultati differenziali)

1. Per l’anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e’ determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l’anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l’anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e’ determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare e’ determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e’ determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita’ preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita’ naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Art. 2

(Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: “al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10” sono aggiunte le seguenti: “, nonche’ della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 10-bis”;

b) dopo l’articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e’ inserito il seguente:

“Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita’ dell’imposizione) 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta di cui all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e’ aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e’ aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell’anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e’ aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’articolo 14, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e’ maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e’ zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali”;

c) all’articolo 11, relativo alla determinazione dell’imposta:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. L’imposta lorda e’ determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressivita’ dell’imposizione di cui all’articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;

c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;

d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;

e) oltre 70.000 euro, 45 per cento”;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l’imposta non e’ dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e’ dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro”;

d) l’articolo 13, relativo alle altre detrazioni, e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 13. (Altre detrazioni) 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

a) 80 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro; b) 126 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;

c) 80 euro se il reddito complessivo e’ superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro”.

2. All’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “i corrispondenti scaglioni annui di reddito” sono inserite le seguenti: “, al netto della deduzione di cui all’articolo 10-bis del medesimo testo unico,”.

3. Ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu’ favorevoli.

4. La deduzione di cui all’articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall’amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unita’ immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n . 449, e successive modificazioni, che spettano all’acquirente persona fisica dell’unita’ immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di eta’ non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo’ essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

6. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “31 dicembre 2002” e: “30 giugno 2003” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 dicembre 2003” e: “30 giugno 2004”; all’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2003”.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l’attivita’ educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ inserito il seguente:

“4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita’ qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”.

9. Sono indeducibili ai sensi dell’articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialita’ medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

11. Per l’anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.

12. Il primo periodo del sesto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ sostituito dal seguente: “Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e’ applicata a titolo d’imposta ed e’ commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”.

13. Al comma 4 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l’indetraibilita’ dell’IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2003”.

Art. 3

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. In funzione dell’attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonche’ la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) fermo restando quanto stabilito dall’accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita’ montane stipulato il 20 giugno 2002, e’ istituita l’Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell’accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l’applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, citta’ metropolitane e regioni, previsto dall’articolo 119 della Costituzione, l’Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell’attivita’ produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell’applicazione del disposto dell’articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l’Alta Commissione propone le modalita’ mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, e’ definita la composizione dell’Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed e’ stabilita la data di inizio delle sue attivita’. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo e’ emanato entro il 31 gennaio 2003. L’Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione. Per l’espletamento della sua attivita’ l’Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e’ soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell’Alta Commissione. Il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell’Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell’Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

2. All’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma, e’ aggiunto il seguente:

“Per l’espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa fra loro”.

Art. 4

(Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, comma 1, in materia di credito d’imposta per gli utili distribuiti da societa’ ed enti, le parole: “al 53,85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al 51,51 per cento”;

b) all’articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: “del 35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 34 per cento”;

c) all’articolo 105, comma 4, in materia di credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: “del 53,85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 51,51 per cento”, e, al comma 5, le parole: “al 53,85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al 51,51 per cento”.

2. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all’imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e’ ridotta al 44,12 per cento.

Art. 5

(Riduzioni dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: “attribuiti fino al 31 dicembre 1999” sono soppresse;

b) all’articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: “attribuite fino al 31 dicembre 1999” sono soppresse.

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

“a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro”;

2) alla lettera b), il numero 2) e’ sostituito dal seguente: “2) i compensi per attivita’ commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all’articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;

b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:

“1-bis. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennita’ di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla generalita’ dei dipendenti e dei collaboratori ” sono sostituite dalle seguenti: “alla generalita’ o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori”;

d) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:

“4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.”;

e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

“4-bis.1. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione e’ ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale e’ ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attivita’ commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita’ istituzionali, l’importo di cui al primo periodo e’ ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli appren disti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis.2. In caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attivita’ in corso d’anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all’anno solare. “;

f) al comma 4-ter, le parole: “di cui al comma 4-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1”.

3. Il comma 2-quinquies dell’articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e’ sostituito dal seguente:

“2-quinquies. La disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale”.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

Art. 6

(Concordato preventivo)

1. E’ istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche’ all’imposta regionale sulle attivita’ produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest’ultima non e’ ridotta per gli imponibili eventualmente minori.

2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.

Art. 7

(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

1.I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualita’ per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o piu’ periodi d’imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d’imposta i predetti studi;

b) dell’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d’imposta i predetti parametri;

c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditivita’ risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita’ di cui alle lettere a) e b).

2. La definizione automatica puo’ altresi’ essere effettuata, con riferimento alle medesime annualita’ di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonche’ dalle imprese di allevamento di cui all’articolo 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualita’, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e’ esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all’articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, nonche’ invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

d) nei cui riguardi e’ stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione e’ ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale notificato entro la predetta data.

5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita’ oggetto di definizione, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non e’ dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi’ dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta’ in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche’ i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita’.

7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

8. La definizione automatica dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. e’ pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d’imposta per i quali la definizione automatica non e’ intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

10. Le societa’ o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonche’ i titolari dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell’impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalita’ del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l’avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l’accertamento ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle societa’ o associazioni nonche’ dai titolari dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell’impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi’, per gli altri periodi d’imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche’ qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all’attivita’ di impresa e di lavoro autonomo, l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l’applicabilita’ delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L’inibizione dell’esercizio dei poteri e l’esclusione dell’applicabilita’ delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell’atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non e’ revocabile ne´ soggetta a impugnazione e non e’ integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita’, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilita’ di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’articolo 36-bis ed all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche’ gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell’Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica, nonche’ i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l’applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalita’ tecniche per l’utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalita’ di versamento, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facolta’ di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 8

(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L’integrazione puo’ avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.

2. I versamenti delle imposte di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e’ scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non piu’ impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L’integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l’applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonche’ dell’intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione gia’ presentata. La predetta dichiarazione integrativa e’ presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, salvo che per i periodi d’imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e’ presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi e ccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi’ dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta’ in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, ne’ per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l’importo dell’eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, e’ versata secondo le modalita’ previste dal presente articolo. e’ in ogni caso preclusa la deducibilita’ delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo’ essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalita’ previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

4. In alternativa alle modalita’ di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. e’ esclusa la rateazione di cui al comma 3.

5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero con qualunque modalita’, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, e’ dovuta un’imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualita’ oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo d’imposta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonche’, ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all’articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilita’ per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

d) l’esclusione ad ogni effetto della punibilita’ per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche’ dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso.

7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l’aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all’articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita’ detenute all’estero secondo le modalita’ ivi previste.

8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita’ di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo’ opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita’ di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita’ delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all’ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche’ delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, nonche’ invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l’integrazione e’ ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale notificato entro la predetta data;

b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato gia’ avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alle lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.

11. Le societa’ o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche’ i titolari dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell’impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalita’ del presente articolo, comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l’avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalita’ di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

12. La conoscenza dell’intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facolta’ della segnalazione di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale. L’integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita’ applicative del presente articolo.

Art. 9

(Definizione automatica per gli anni pregressi)

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalita’ previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 8, chiedendo, a pena di nullita’, la definizione automatica per tutte le imposte e concernente tutti i periodi d’imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonche’ i redditi di cui al comma 5 dell’articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilita’ di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalita’ ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d’imposta:

a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, nonche’ dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari al 18 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva e’ risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all’eccedenza e’ pari al 16 per cento, mentre se e’ risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest’ultima eccedenza e’ pari al 13 per cento;

b) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell’imposta detraibile nel medesimo periodo; se l’imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l’imposta detraibile superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all’1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all’1 per cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, in ciascun periodo d’imposta, almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa’ semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d’impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le societa’ e le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche’ per i soggetti di cui all’articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 450 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non e’ superiore a 10.000 euro;

2) 900 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non e’ superiore a 100.000 euro;

3) 1.200 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non e’ superiore a 200.000 euro;

4) 1.600 euro, se l’ammontare dei ricavi o compensi non e’ superiore a 500.000 euro;

5) 2.000 euro, se l’ammontare dei ricavi o compensi non e’ superiore a 5.000.000 di euro;

6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu’.

4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell’impresa familiare nonche’ il titolare e il coniuge dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare dell’importo minimo da versare determinato, con le modalita’ indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo puo’ risultare di ammontare inferiore a 200 euro.

5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d’imposta, almeno pari a: a) 500 euro, per i soggetti con volume d’affari fino a 10.000 euro; b) 1.000 euro, per quelli con volume d’affari superiore a 10.000 euro ma non a 200.000 euro; c) 2.000 euro, per gli altri soggetti.

7. Ai fini della definizione automatica e’ esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. e’ pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Per la definizione automatica dei periodi d’imposta chiusi in perdita o in pareggio e’ versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, e’ dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualita’, un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le societa’ e le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all’articolo 87 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita’, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilita’ di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’articolo 36-bis ed all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche’ gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, de ll’imposta sul valore aggiunto, nonche’ dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, ne´ per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;

b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;

c) l’esclusione della punibilita’ per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche’ per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche’ dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all’articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita’, anche detenute all’estero, secondo le modalita’ ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita’ medesime. L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all’articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita’ detenute all’estero secondo le modalita’ ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita’ medesime.

12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi’ dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta’ in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita’ di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata puo’ opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita’ di cui al comma 10, con invito a controllare la congruita’ delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, nonche’ invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione e’ ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale notificato alla predetta data;

b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica di cui al presente articolo sia stato gia’ avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d’imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma

14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facolta’ di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia’ eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi’ dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta’ in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

18. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita’ applicative del presente articolo.

Art. 10

(Proroga di termini)

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.

Art. 11

(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento

di valore degli immobili)

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche’ per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l’aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell’imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione, la domanda di definizione e’ priva di effetti.

4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all’adempimento delle formalita’ omesse entro il 16 marzo 2003.

Art. 12

(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolta’ attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e’ approvato il modello dell’atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalita’ di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all’operazione.

Art. 13

(Definizione dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonche’ l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano gia’ in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall’ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall’ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall’ente locale, determina l’estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarita’ giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonche’ delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita’ e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 14

(Regolarizzazione delle scritture contabili)

1. Le societa’ di capitali e gli enti equiparati, le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche’ le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d’impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 8, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto e’ conservato per il periodo previsto dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell’ufficio competente.

2. Sulla base delle quantita’ e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data. Le quantita’ e i valori cosi’ evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d’imposta per i quali non e’ stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d’ufficio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi’ procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attivita’ o delle passivita’ fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d’impresa ne’ la deducibilita’ di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 8, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita’ detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita’ anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8. Dette attivita’ si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.

5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all’articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche’, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell’inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data, di attivita’ in precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti e’ dovuta un’imposta sostitutiva del 13 per cento dei predetti valori. L’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e’ dovuta anche con riferimento alle attivita’ detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalita’ dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 8. L’imposta sostitutiva del 13 per cento non e’ dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta’ prevista dal comma 5 dell’articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. L’imposta sostitutiva e’ indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.

6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito d’impresa di cui all’articolo 7, relativa a tutte le annualita’ per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai sensi dell’articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. L’adeguamento puo’ essere effettuato mediante l’iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse e con il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 5, ovvero mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantita’ o valori superiori a quelli effettivi. L’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive relative ai periodi d’imposta successivi.

Art. 15

(Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)

1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e’ ancora intervenuta la definizione, nonche’ i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e’ stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita’ previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi e sanzioni. La definizione non e’ ammessa per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell’applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione: a) 30 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro; b) 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro; c) 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

3. La definizione di cui al comma 2 e’ altresi’ ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall’atto e’ riportabile nell’esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di un importo calcolato: a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l’aliquota del 20 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo; b) per l’imposta regionale sulle attivita’ produttive, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento l’aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso.

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita’ previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi’ dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta’ in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalita’ di calcolo seguite.

6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

7. Il perfezionamento della definizione comporta l’esclusione, ad ogni effetto, della punibilita’ per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche’ per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche’ dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L’esclusione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in corso.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche’ quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

Art. 16

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche’ quelle gia’ di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:

a) di 150 euro, se il valore della lite e’ di importo fino a 2.000 euro;

b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo e’ di importo superiore a 2.000 euro.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalita’ previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L’importo della prima rata e’ versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull’importo delle rate successive. L’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi’ dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta’ in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonche’ quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all’imposta sull’incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite e’ determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente e’ effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento ed e’ presentata, entro il 21 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita’ stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell’amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento e’ previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalita’ e nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e gia’ notificate alla data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non da’ comunque luogo alla restituzione delle somme gia’ versate.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata gia’ fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresi’ sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonche’ quelle dei tribunali e delle corti di appello.

8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali e’ stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita’ della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l’eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita’ di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo’ impugnare dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e’ richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza puo’ essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita’ dell’errore, e’ consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio.

10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia piu’ pendente, fatta salva la disposizione dell’ultimo periodo del comma 5.

Art. 17

(Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)

1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche’ alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall’articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualita’ dovuta. Il versamento e’ effettuato con le modalita’ di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto gia’ versato.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicita’ commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonche’ in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un’imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu’ di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non da’ luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia’ riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e’ fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 mar zo 2003. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Capo III

PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 18

(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli)

1. Per i veicoli storici e d’epoca nonche’ per i veicoli storici-d’epoca in deroga alla normativa vigente, e’ consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattivita’ triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l’importo minimo della tassa automobilistica e’ pari a 50 euro.

Art. 19

(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita’ produttive, le parole da: “per i periodi d’imposta in corso” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l’aliquota e’ stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003 l’aliquota e’ stabilita nella misura del 3,75 per cento”.

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall’articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: “anni dal 1998 al 2002” sono sostituite dalle seguenti: “anni dal 1998 al 2003”;

b) al comma 5-bis, le parole: “a decorrere dal 1º gennaio 2003” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2004”.

3. Il beneficio fiscale di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all’importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.

4. Per l’anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e’ esente da accisa. Per le modalita’ di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454. 5. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “30 giugno 2002” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2003”. 6. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1º gennaio 2003”.

Art. 20

(Emersione di attivita’ detenute all’estero)

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche’ dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare e’ pari al 4 per cento dell’importo dichiarato. Il versamento della somma e’ effettuato in denaro ed e’ conseguentemente esclusa la facolta’ di corrisponderla nelle forme previste dall’articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attivita’ finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati e’ stabilito entro il 15 gennaio 2003; c) il modello di dichiarazione riservata e’ approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) relativamente alle attivita’ finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilita’ per le sanzioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita’, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonche’ per il periodo d’imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all’Ufficio italiano dei cambi previsti dall’articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita’ finanziarie rimpatriate percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata puo’ essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell’articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi cosi’ determinati l’intermediario al quale e’ presentata la dichiarazione riservata applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 27 per cento. L’imposta sostitutiva e’ prelevata dall’intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e’ versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si e’ perfezionata l’operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attivita’ regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilita’ per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonche’ la punibilita’ per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ per i trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche’ detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.

3. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e’ sostituito dal seguente:

“3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell’amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita’ stabilite con i provvedimenti di cui all’articolo 7, comma 1”.

4. Il comma 4-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e’ sostituito dal seguente:

“4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l’estero nei limiti dei trasferimenti dall’estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all’intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all’articolo 7, comma 1”.

5. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e’ sostituito dal seguente:

“1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalita’ per l’adempimento degli obblighi, nonche’ per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi”.

6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell’articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Art. 21

(Disposizioni in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.

2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.

6. Il regime agevolato previsto dall’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo e’ stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.

7. Per l’anno 2002 non si fa luogo all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'”orimulsion”, nonche’ sulle emulsioni stabilizzate di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.

10. I benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l’intero anno, attivita’ di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta’ dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

11. Il comma 1-quater dell’articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente:

“1-quater. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto”.

12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.

13. All’articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: “di lire 74 miliardi per l’anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall’anno 2003” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 48.546.948,51 per l’anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall’anno 2003”.

14. Fino al 31 dicembre 2003 e’ sospeso l’adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870. 15. Il numero 11) del primo comma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ abrogato.

Art. 22

(Misure di contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti

le scommesse ippiche e sportive)

1. Per una piu’ efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche’ per favorire il recupero del fenomeno dell’evasione fiscale, la produzione, l’importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita’ degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita’ al gioco lecito, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.

2. L’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 38. – (Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche’ ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall’articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita’ delle caratteristiche tecniche e delle modalita’ di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresi’ che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa e’ dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un’apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalita’ di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresi’ consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasi one di ogni loro ulteriore cessione.

2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l’appartenenza ad una delle tipologie di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita’ alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita’ delle caratteristiche tecniche e delle modalita’ di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresi’ a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa e’ dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalita’ di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito positivo della verifica e’ rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo’ stipulare convenzioni per l’effettuazione della verifica tecnica.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche’ ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale e’ stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresi’ consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta e’ effettuata nonche’ gli estremi del nulla osta del produttore o dell’importatore ad essi relativo.

6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche’ il Ministero dell’economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresi’ che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita’, e’ revocato il nulla osta al produttore o all’importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo e’ ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l’attivita’ finalizzata all’applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell’acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta’ di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.

3. L’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 110. – 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e’ esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, quelli che la stessa autorita’ ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche’ le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 e’ fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L’installabilita’ degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e’ consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4. L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita’, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita’ o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non e’ inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresi’, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita’ fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e’ superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita’ che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita’ o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) quelli, basati sulla sola abilita’ fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo’ variare in relazione all’abilita’ del giocatore e il costo della singola partita puo’ essere superiore a 50 centesimi di euro.

8. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e’ vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d’azzardo, chiunque procede all’installazione o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e’ punito con l’ammenda da 4.000 a 40.000 euro. e’ inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e’ raddoppiata. Con l’ammenda da 500 a 1.000 euro e’ punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall’articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo’, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l’autorita’ procedente provvede a darne comunicazione all’amministrazione finanziaria.

10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 e’ titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e’ sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita’ previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo’ sospendere la licenza dell’autore degli illeciti, informandone l’autorita’ competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e’ computato nell’esecuzione della sanzione accessoria”.

4. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 14-bis. – (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, e’ effettuato in unica soluzione, con le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1º gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell’ipotesi di pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l’anno 2003, nulla e’ dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia’ pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ stabilito, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l’anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2001, e’ per l’anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell’articolo 110;

b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell’articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell’articolo 110.

4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ istituita una o piu’ reti dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo’ avvalersi di uno o piu’ concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell’anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonche’ stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi”.

5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell’interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche’ le prescrizioni da osservare ai fini dell’installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dimensione e natura dell’attivita’ prevalente svolta presso l’esercizio o il locale;

b) ubicazione dell’esercizio o del locale.

7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e’ assegnata all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all’espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il trasferimento delle concessioni relative all’esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e’ consentito previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L’assenso e’ subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilita’ da parte del richiedente di locali, idonei all’uso, in funzione anche dell’avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono gia’ in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacita’ di raccolta delle scommesse in rapporto alla densita’ e alla composizione demografica della zona.

9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e’ consentita, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui il rilascio e’ comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacita’ di raccolta, definita in funzione di quella gia’ riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l’accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non piu’ di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purche’ rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.

10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 e’ consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attivita’ diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonche’ di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonche’ di quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche le societa’ di capitali.

12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall’articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu’ di due eventi.

13. L’effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all’interno degli ippodromi e’ consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.

14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresi’, dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.

15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall’articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.

16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all’UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze puo’ essere disposta la riduzione, in misura non superiore ad un punto percentuale, dell’aliquota dell’imposta unica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero 2) della predetta lettera b).

17. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 23

(Razionalizzazione delle spese e flessibilita’ del bilancio)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita’ previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa e’ istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e’ costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo e’ disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche’ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione e’ disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in considerazione dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell’apporto dello Stato di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell’ammontare complessivo di tutte le disponibilita’ finanziarie dell’ente.

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29.

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

Art. 24

(Acquisto di beni e servizi)

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell’articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l’aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalita’ previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto e’ superiore a 50.000 euro. e’ comunque fatto salvo, per l’affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall’articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) le pubbliche amministrazioni, nell’ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

c) le cooperative sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all’articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d’asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l’esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi’, aderire i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999 , n. 157.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi e’ causa di responsabilita’ amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa puo’ stipulare convenzioni quadro ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l’approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o piu’ amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo’ svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attivita’ di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita’ differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell’economia e delle finanze.

8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle societa’ per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e’ previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

Art. 25
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

1. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche’ norme riguardanti l’esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d’imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all’unita’ euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l’importo minimo non puo’ essere inferiore a 12 euro.

Art. 26

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

1. Per l’attuazione del comma 7 dell’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell’8 per cento degli stanziamenti per l’informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all’articolo 23, comma 3. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o piu’ decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalita’ di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonche’ di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l’attuazione;

b) approva, con il Ministro dell’economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;

c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell’esecuzione;

d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalita’ di realizzazione;

e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni;

f) stabilisce le modalita’ con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall’articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori; h) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie.

3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identita’ elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l’innovazione e le tecnologie, dell’economia e delle finanze, della salute e dell’interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;

b) contributi di privati interessati a forme di promozione;

c) ricorso alla finanza di progetto;

d) operazioni di cartolarizzazione.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:

a) presentare un’architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell’interattivita’, salvaguardando il principio della loro usabilita’;

b) favorire l’integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;

c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;

d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l’offerta di un articolato servizio di teletutoring;

e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti. 6. Per la realizzazione dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e per la informatizzazione delle prefetture e’ autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 27

(Progetto “PC ai giovani”)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo speciale, denominato “PC ai giovani” nel quale affluiscono le disponibilita’, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all’articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo e’ destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie denominato “PC ai giovani”, diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita’ di presentazione delle istanze degli interessati, nonche’ di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita’ di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

2. Il comma 4 dell’articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ abrogato.

Art. 28

(Acquisizione di informazioni)

1.Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all’obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita’ e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. 6. Il comma 6 dell’articolo 227 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ sostituito dal seguente:

“6. Gli enti locali di cui all’articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilita’ interno, nonche’ i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita’ e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta’ e autonomie locali e la Corte dei conti”.

7. Il decreto previsto dal comma 6 e’ emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29

(Patto di stabilita’ interno per gli enti territoriali)

1. Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l’adesione al patto di stabilita’ e crescita, nonche’ alla condivisione delle relative responsabilita’, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilita’ interno di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l’esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d’inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilita’ interno nei confronti dei propri enti strumentali.

4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l’anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell’anno 2001 migliorato del 7 per cento.

5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 e’ calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita’ interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall’Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita’ naturali, nonche’ quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l’anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non puo’ essere superiore a quello dell’anno 2001.

7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 e’ calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita’ interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall’Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita’ naturali, nonche’ quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, e’ soppresso.

9. Il comma 5 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ abrogato. Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata legge n. 448 del 2001, le parole da: “Per l’anno 2002, qualora l’ente” fino alla fine del comma sono soppresse.

10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l’anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo’ essere superiore a quello dell’anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d’inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

11. A decorrere dall’anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilita’ interno e’ calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita’ interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;

c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attivita’ finanziarie e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita’ finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti.

12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non puo’ essere superiore a quello risultante dall’applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l’anno 2005, la percentuale e’ fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.

13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita’ interno anche secondo i criteri adottati in contabilita’ nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita’ definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire societa’ consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l’attuazione dei necessari controlli.

14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresi’, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all’anno 2001, le spese per l’acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale e’ stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l’obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne da’ comunicazione al Ministero dell’interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti e’ tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da’ comunicazione, oltre che all’ente, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti correnti entro l’ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell’anno 2001. Per il mancato rispetto dell’obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull’andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche all’ANCI, all’UNCEM e all’UPI.

18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l’accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalita’ di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 30

(Disposizioni varie per le regioni)

1. Al fine di avviare l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalita’ per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalita’, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All’articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole da: “attraverso bandi annuali” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse e’ da finalizzare al miglioramento della qualita’ dell’offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all’articolo 5”. Il comma 4 dell’articolo 6 della citata legge n. 135 del 2001 e’ abrogato.

3. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole:

“a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l’anno 2001” sono sostituite dalle seguenti: “a norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l’anno 2002”.

4. L’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 6. – (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite) 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all’esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2004. 2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all’articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario”.

5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e’ assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarieta’ nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, e’ corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione e’ autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L’erogazione del contributo e’ subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia e’ tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ avviata con la regione Valle d’Aosta-Valle ‘Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalita’ previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un’intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria.

8. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia e’ riconosciuta, a decorrere dall’anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.

9. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche’ all’assegnazione alle province dell’imposta sulle formalita’ di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’assegnazione agli enti locali dell’aumento dell’addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia e’ ridotta, a decorrere dall’anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.

10. All’articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: “sei decimi” sono sostituite dalle seguenti: “otto decimi” in attuazione dei commi 8 e 9.

11. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003 stabiliti dall’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui gia’ assunti dalla regione.

12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell’importo di euro 54 milioni. Detto importo e’ pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse all’attribuzione alle province dell’imposta sulle formalita’ di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all’assegnazione agli enti locali dell’incremento dell’addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonche’ alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all’anno 2000. La riduzione e’ operata in misura pari a euro 14 milioni nell’anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

13. La regione Friuli Venezia Giulia puo’ destinare a spese d’investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall’articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennita’ di carica percepita al momento di commissione della violazione.

Art. 31

(Disposizioni varie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l’anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno 2003 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e’ distribuito secondo i criteri e per le finalita’ di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per l’anno 2003 e’ attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell’importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunita’ montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento e’ destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento e’ distribuito secondo i criteri e per le finalita’ di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse e’ considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita’ locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalita’ individuate con il decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.

4. Per l’anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e’ incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l’anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e’ concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalita’ dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l’anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunita’ montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali e’ incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalita’ da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 1º settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell’applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attivita’ di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimita’:

a) l’incremento del contributo destinato all’unione di comuni di cui al comma 6, della presente legge e’ aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l’esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalita’ di investimento;

b) gli enti locali, nell’ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, puo’ prevedere, su proposta del Ministro dell’interno, la quantita’ complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all’insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;

c) l’Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all’adeguamento funzionale ed all’avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. Per l’anno 2003 l’aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell’IRPEF di cui all’articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 e’ istituita per le province una compartecipazione al gettito dell’IRPEF nella misura dell’1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l’esercizio 2002, quali entrate derivanti dall’attivita’ ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita’ di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.

9. Al comma 6 dell’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: “Per i comuni” sono inserite le seguenti: “e le province” e, alla fine del periodo, le parole: “e comuni” sono sostituite dalle seguenti: “, province e comuni”.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all’articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.

11. Fermo restando quanto previsto per l’anno 2002 dal comma 11 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall’anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e’ determinato annualmente nella misura necessaria all’attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell’inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si e’ reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l’anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell’interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all’IRPEF. Le somme cosi’ recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell’interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall’anno 2003, all’atto della devoluzione alle stesse del gettito d’imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all’uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell’interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

13. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.

14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell’interno e’ autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell’IRPEF. e’ fatta salva la facolta’, su richiesta dell’ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualita’ decorrenti dall’esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell’importo da recuperare.

15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato, nonche’ la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l’applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto e’ stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

16. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualita’ d’imposta 1998 e successive.

17. All’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall’articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti: “4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti”.

18. L’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell’evento, secondo le specifiche tecniche definite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L’INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.

20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalita’ idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.

21. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”.

22. Le disposizioni previste dall’articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessita’ di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.

Art. 32

(Flussi di tesoreria e dati di cassa)

1. Per il triennio 2003-2005 conservano validita’ le disposizioni di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. In relazione all’esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui all’articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, e’ fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.

3. Ai soli fini di consentire l’elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale. 4. Per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attivita’ nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell’ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d’impresa, fino a concorrenza dello stesso, l’importo di 3.000 euro. 5. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “117.797.672,84 euro” sono sostituite dalle seguenti: “159.114.224,77 euro”.

Capo II

ONERI DI PERSONALE

Art. 33

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttivita’. All’articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: “per ciascuno degli anni del biennio” sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2003”.

2. Le risorse previste dall’articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall’anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all’incentivazione della produttivita’, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l’attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall’anno 2003 e’ stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carri era diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l’anno 2003, di 150 milioni di euro per l’anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l’attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno e gli altri Ministri interessati.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle universita’, nonche’ degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilita’ dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l’attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all’incentivazione della produttivita’.

5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: “per gli enti pubblici non economici” sono inserite le seguenti: “e per gli enti e le istituzioni di ricerca”.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in relazione alla peculiarita’ dell’attivita’ svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aero-navigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennita’ corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalita’ e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aero-navigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall’articolo 28 dello stesso con tratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita’ sono altresi’ incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l’anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell’amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilita’ connesse all’espletamento delle attivita’ stesse.

Art. 34

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonche’ delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e’ assicurato il principio dell’invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita’ o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche’ dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia’ formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilita’ emanati in attuazione dell’articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l’ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.

4. Per l’anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e’ fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unita’, nonche’ quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonche’ quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita’, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita’ e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine e’ costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l’anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, e’ prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche’ dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l’approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l’indicazione delle esigenze piu’ immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita’ del fondo di cui al comma 5.

7. Allo scopo di conseguire un piu’ elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ incrementata di 230 unita’. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unita’ e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell’organico vigente come incrementato dal presente comma nonche’ nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000 euro per l’anno 2003, di 7.044.000 euro per l’anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall’anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell’anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione.

8. In relazione alle esigenze di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall’anno 2003 e’ autorizzata l’ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l’arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unita’. In relazione alle esigenze di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall’anno 2003 e’ autorizzata l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l’arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unita’ e ad incremento della dotazione organica fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto e’ ridotto nell’anno 2003 a 2.811 unita’ e nell’anno 2004 a 2.575 unita’.

9. All’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: “in conseguenza delle azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate” sono aggiunte le seguenti: “ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico “.

10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonche’ al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonche’ per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita’ interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita’, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002 tenuto conto, in relaz ione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita’ dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo’ essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita’ interno per l’anno 2002. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita’ interno per l’anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita’ di personale. Con i decreti di cui al presente comma e’ altresi’ definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attivita’ produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.

12. I termini di validita’ delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita’ conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e’ prorogata per l’anno 2003. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:

“1-bis. Per le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta’ di cui al comma 1 e’ estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'”.

13. Per l’anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita’ nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l’anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita’ interno, nonche’ nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l’Istituto superiore di sanita’, per l’Agenzia spaziale italiana e per l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, nonche’ per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all’articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

14. e’ autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l’anno 2003 in favore dell’Istituto superiore di sanita’ per proseguire l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, e’ autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

16. e’ autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2003 in favore dell’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilita’ e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.

18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che scadranno nell’anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attivita’ culturali e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

20. I comandi in atto del personale della societa’ per azioni Poste italiane e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilita’, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilita’, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita’ sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalita’ indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

“1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’ e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono piu’ proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in societa’ per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita’ analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione “;

b) al comma 2, dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente:

“c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale”.

24. Il termine di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia’ differito di diciotto mesi dall’articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ prorogato di ulteriori dodici mesi.

25. All’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e’ seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private.”;
b) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
“7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso e’ bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno”.

Art. 35

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarieta’ d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta’, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario gia’ comprese in cattedre costituite fra piu’ scuole.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.

4. Dall’anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e’ restituito ai compiti d’istituto.

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e’ sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione e’ competente altresi’ ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorita’ scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita’ permanente ai compiti di istituto puo’ chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia’ collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente gia’ disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

7. Ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attivita’ di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e’ autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita’ e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall’applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di euro per l’anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 2, 4 e 6.

9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilita’ dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell’istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell’affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilita’ dei posti permane per l’intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarieta’. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilita’ di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l’attivazione dei contratti.

Art. 36

(Indennita’ e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)

1. Le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall’articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennita’, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennita’, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l’espletamento di particolari incarichi e per l’esercizio di specifiche funzioni per i quali e’ comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonche’, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell’importo previsto dall’articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni. Art. 37 (Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale) 1. Il primo comma dell’articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e’ sostituito dal seguente: “I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al piu’ elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle piu’ alte funzioni, aumentato della meta’. Al Presidente e’ inoltre attribuita una indennita’ di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione “.

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 38

(Gestioni previdenziali)

1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e’ stabilito per l’anno 2003:

a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche’ in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita’ commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonche’ al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

4. All’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall’articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Nell’ambito della percentuale di cui al primo periodo, l’INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l’infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia”.

5. I lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per la invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilita’ a seguito di ristrutturazione aziendale, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facolta’, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell’assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all’Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all’estero.

7. Nell’ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall’estratto conto di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all’anno 1998, il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 e’ sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1º gennaio 2003.

8. Il comma 6 dell’articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell’articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ sostituito dal seguente: “6. Le disposizioni contenute nell’articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio 2003”.

9. A decorrere dal 1º gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale prevista dall’articolo 49, comma 1, della presente legge, ai cittadini italiani residenti all’estero in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’incremento della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonche’ di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all’estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilita’, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce, con proprio decreto, da eman are entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la medesima procedura puo’ essere annualmente modificato l’importo della maggiorazione sociale di cui al primo periodo del presente comma, che non puo’, in ogni caso, concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici mensilita’ e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della vita nel Paese di residenza, non puo’ comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilita’. Il predetto incremento puo’ essere superiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilita’ a condizione che il titolare di pensione sia in possesso del requisito di cui all’articolo 8, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. Qualora dalla verifica reddituale prevista dall’articolo 49, comma 1, della presente legge si accerti un numero di beneficiari che comporti un onere inferiore a quello della predetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono modificati i requisiti di accesso previsti dal quarto periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si accerti un maggiore onere, con lo stesso decreto sono conseguentemente rideterminati i requisiti di accesso al beneficio.

10. e’ autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o societa’ di nazionalita’ italiana rimpatriati dalla Tunisia. 11. e’ autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o societa’ di nazionalita’ italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorita’ libiche a partire dal 1º gennaio 1969, e che hanno altresi’ beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.

Art. 39

(Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto)

1. Al fine di garantire l’integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l’importo per l’anno 2002, e’ integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l’anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all’INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L’integrazione e’ pari a 353 milioni di euro per l’anno 2003, 799 milioni di euro per l’anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonche’ al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l’occupazione.

3. e’ autorizzato il trasferimento all’INPS della somma di 640 milioni di euro per l’anno 2003, di 650 milioni di euro per l’anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall’articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell’anno 2000, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

4. Il comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non puo’ superare l’importo mensile determinato dalla differenza fra l’importo di 516,46 euro e l’importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell’assegno sociale.

5. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l’incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2004 l’indennita’ speciale istituita dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e’ aumentata dell’importo di 41 euro mensili.

7. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale svolti dall’Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), e’ assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2003.

8. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l’importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

9. L’abbandono dell’azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall’articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell’ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi gia’ effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 40

(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)

1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.

2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un’attivita’ lavorativa o sociale o abbiano la necessita’ dell’accompagnamento per motivi sanitari.

3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e’ certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita’ sociale, dal medico di famiglia quando l’accompagnamento e’ necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

4. L’indennita’ di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l’indennita’ speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita’ usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.

5. Le economie derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 41

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita’ e contratti di solidarieta)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l’anno 2003, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e finanze puo’ disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita’ e di disoccupazione speciale, gia’ previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche’ concessioni, anche senza soluzione di continuita’, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti e’ ridotta del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e’ autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l’esercizio in corso, di attivita’ straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilita’ degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni perche’ predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.

2. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: “31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2003” e dopo le parole: “nonche’ di 60,4 milioni di euro per l’anno 2002” sono aggiunte le seguenti: “e di 45 milioni di euro per l’anno 2003”.

3. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2003”. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalita’ nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.

4. All’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Tale finalizzazione e’ limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008”.

5. Per le finalita’ di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ stanziata la somma di euro 51.645.690 nell’esercizio finanziario 2003 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. L’intervento di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo’ proseguire per l’anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita’ entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.

7. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita’ lavorative, nel settore della sanita’ privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unita’.

8. All’onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l’anno 2003, di 10.467.000 euro per l’anno 2004 e di 3.800.000 euro per l’anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attivita’ produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, puo’ essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu’ periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell’orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell’unita’ produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

11. Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 e’ autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l’anno 2003 e 106,5 milioni di euro per l’anno 2004. All’onere per l’anno 2004 si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 42

(Confluenza dell’INPDAI nell’INPS)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, e’ soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all’INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione e’ effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il bilancio consuntivo per l’esercizio 2002 dell’ente soppresso di cui al comma 1 e’ deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attivita’ e le passivita’, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all’evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali e’ uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1º gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l’importo della pensione e’ determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianita’ contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianita’ contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, e’ costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonche’ da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovra’ pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. Il personale in servizio presso l’INPDAI alla data di soppressione dello stesso e’ trasferito all’INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l’ente di provenienza, nonche’ il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

6. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e’ integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali. 7. e’ autorizzato il trasferimento all’evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l’anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per l’attuazione dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell’effettivo trasferimento si tiene conto dell’ammontare complessivo di tutte le disponibilita’ finanziarie della predetta evidenza contabile.

Art. 43

(Norme in materia di ENPALS)

1. Nell’ambito del processo di armonizzazione dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1º gennaio 2003:

a) l’aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e’ quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS;

b) l’ENPALS non e’ tenuto al contributo di cui all’articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

c) la disciplina prevista all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, e’ estesa all’ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. L’articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e’ sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell’ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ essere, altrei’, integrata o ridefinita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica “.

3. Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attivita’. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non e’ definito alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All’articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.

Art. 44

(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianita’ e redditi da lavoro)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilita’ tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianita’ a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ esteso ai casi di anzianita’ contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di eta’. I predetti requisiti debbono sussistere all’atto del pensionamento.

2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia’ pensionati di anzianita’ alla data del 1º dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilita’ di cui al comma 1 a decorrere dal 1º gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianita’ contributiva e di eta’ anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianita’. Le annualita’ di anzianita’ contributiva e di eta’ sono arrotondate al primo decimale e la loro somma e’ arrotondata all’intero piu’ vicino. Se l’importo da versare e’ inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero e’ nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo e’ stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianita’, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianita’, e’ considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 e’ provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.

3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalita’ e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l’interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si e’ verificato l’inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all’unita’ superiore. Il versamento non puo’ eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all’iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 e’ provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.

4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalita’ definite dall’ente previdenziale di appartenenza. L’interessato puo’ comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l’interesse legale. Per i pensionati non in attivita’ lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento puo’ avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purche’ entro tre mesi dall’inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall’ultima mensilita’ di pensione lorda erogata prima dell’inizio della attivita’ lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.

5. Dalla data del 1º aprile 2003 i comparti interessati dell’amministrazione pubblica, ed in particolare l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all’incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l’applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.

6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attivita’ di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l’aliquota di finanziamento e l’aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalita’ di finanziamento e di gestione delle relative risorse.

7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 45

(Interventi per agevolare l’artigianato e i coltivatori diretti)

1. In sede di sperimentazione, per l’anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all’espletamento dell’attivita’ lavorativa, nonche’ i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti agricoli, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni. e’ fatto comunque obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ di attuazione del presente articolo, con indicazione delle cause di forza maggiore in relazione alle quali e’ possibile avvalersi delle collaborazioni di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ di comunicazione agli enti previdenziali interessati. Le suddette modalita’ di attuazione e cause di forza maggiore devono essere definite in modo che l’onere conseguente a carico della finanza pubblica non sia superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2003.

Art. 46

(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del lavoro)

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e’ determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita’ legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l’integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita’.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilita’ finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalita’ di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attivita’ statutarie della federazione dei maestri del lavoro d’Italia, consistenti nell’assistenza ai giovani al fine di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d’arte, all’azione ecologica, all’assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti, e’ conferito alla federazione medesima, per il triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 47

(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)

1. Nell’ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita’ per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: “per l’anno 2001” sono aggiunte le seguenti: “e di 100 milioni di euro per l’anno 2003”.

Art. 48

(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. All’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un’ottica di competitivita’ delle imprese e di garanzia di occupabilita’ dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati “fondi”. Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche’, all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu’ rappresentative, oppure come apposita sezione all’interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonche’ eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinche’ ne possano tenere conto nell’ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

2. L’attivazione dei fondi e’ subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformita’ alle finalita’ di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita’ dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi’ la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarita’ o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo’ disporne la sospensione dell’operativita’ o il commissariamento. Entro tre anni dall’entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuera’ una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci e’ nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e’ istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'”Osservatorio per l a formazione continua” con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita’ svolte dai fondi, anche in relazione all’applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio e’ composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parita’ componente la Commissione centrale per l’impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso ne’ rimborso spese per l’attivita’ espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all’INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’adesione ai fondi e’ fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita’ di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali.”;

b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

“6. Ciascun fondo e’ istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalita’ giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”;

c) il comma 7 e’ abrogato;

d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: “8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall’INPS al fondo prescelto.”;

e) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:

“10. A decorrere dall’anno 2001 e’ stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all’articolo medesimo. Tale quota e’ stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.”;

f) il comma 12 e’ sostituito dal seguente:

“12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10″.

2. I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle disposizioni dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.

Art. 49

(Accertamenti sui redditi prodotti all’estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)

I redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorita’ estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione puo’ essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto e’ maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell’autorita’ estera sara’ acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

2. Le economie derivanti dall’applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l’INPS, per essere successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, gia’ soggetti alla sovranita’ italiana.

Art. 50

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e’ sostituito dal seguente:

“1. Ai soggetti aventi titolo all’assegno di utilizzo per prestazioni in attivita’ socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all’articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1º gennaio 2003, e’ riconosciuta una indennita’ commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all’anzianita’ contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennita’ non potra’ comunque essere inferiore all’ammontare dell’assegno di cui all’articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1º gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e’ inserito il seguente:

“1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all’articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia’ maturato detti requisiti anteriormente al 1º gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attivita’ socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda”.

3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l’anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non puo’ comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l’occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale fine e’ preordinata nell’ambito del Fondo.

4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all’assegno di utilizzo per prestazioni in attivita’ socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l’occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un’attivita’ lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilita’ gia’ riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovra’ essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilita’ con la quale l’interessato dovra’ fornire le indicazioni sull’attivita’ che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attivita’. L’assegno anticipato e’ cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, e’ concesso con le modalita’ previste per l’assegno anticipato.

5. All’articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: “e limitatamente agli anni 2001 e 2002” sono sostituite dalle seguenti: “e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003”. Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l’anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilita’ interno per l’anno 2002.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l’anno 2003, ad euro 53 milioni per l’anno 2004, ad euro 44 milioni per l’anno 2005, ad euro 36 milioni per l’anno 2006, ad euro 23 milioni per l’anno 2007 e ad euro 10 milioni per l’anno 2008, si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell’affidamento delle attivita’ in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l’anno 2003 pari a 297 milioni di euro.

Art. 51

(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita’ di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L’obbligatorieta’ dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita’ sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita’ permanente.

Capo IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 52

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita’ 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sara’ fissata la misura dell’importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell’ambito degli stessi accordi rendano necessaria l’adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:

a) l’attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalita’ definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) l’adozione dei criteri e delle modalita’ per l’erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicita’ nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la relativa verifica avviene secondo modalita’ definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) l’attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell’eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l’obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalita’ di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale fine, la flessibilita’ organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilita’, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalita’ non prioritarie, per ampliare notevolmente l’offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l’attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;

d) l’adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonche’ delle aziende ospedaliere autonome.

5. Il comma 3 dell’articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e’ abrogato.

6. Al secondo periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: “e al 12,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “, al 12,5 per cento” e le parole: “pari o superiore a lire 200.000” sono sostituite dalle seguenti: “compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita’ medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e’ superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma”.

7. Il secondo periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ soppresso. Conseguentemente, sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione del CIPE 1º febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.

8. La riduzione del prezzo delle specialita’ medicinali di cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, e’ rideterminata nella misura massima del 20 per cento.

9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonche’ di accelerare l’informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalita’ per l’assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti.

10. All’articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: “l’anno 2002” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni 2002 e 2003”; al comma 4, le parole: “l’esercizio 2002” sono sostituite dalle seguenti: “gli esercizi 2002 e 2003”.

11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e’ rideterminata nella misura del 7 per cento.

12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall’articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall’articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall’articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ prorogato al 31 dicembre 2008.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato gia’ corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto dall’articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’allegato 2, lettera A), annesso al decreto del Ministro della sanita’ 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.

14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sara’ attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.

15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell’articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

a) variazioni del confezionamento primario;

b) quantita’ del contenuto;

c) variazione di una o piu’ diluizioni del o dei materiali di partenza purche’ la nuova diluizione sia piu’ alta della precedente;

d) sostituzione di un componente con uno analogo;

e) eliminazione di uno o piu’ componenti;

f) variazione del titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione;

g) variazione del nome commerciale;

h) variazione del sito di produzione;

i) variazione del produttore.

16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato decreto del Ministro della sanita’ 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.

17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell’articolo 40 della legge 1º marzo 2002, n. 39.

18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, l’importo di 165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie e l’importo di 50 milioni di euro per il finanziamento dell’ospedale “Bambino Gesu'” di Roma.

19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali, e’ consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all’estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell’anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

20. A decorrere dal 1º gennaio 2003 l’importo del reddito annuo netto indicato all’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1993, n. 433, e’ elevato a 10.717 euro. L’importo suddetto puo’ essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.

21. Al fine di potenziare le attivita’ di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, e’ assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) l’importo di 5 milioni di euro per l’anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.

22. Al comma 37 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: “di alta formazione”, sono inserite le seguenti: “di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,”;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: “credito di imposta”, sono inserite le seguenti: “, riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, e’ assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, “;

c) nel terzo periodo, le parole: “sono individuati annualmente gli istituti” sono sostituite dalle seguenti: “sono individuate annualmente le categorie degli istituti” e le parole: “e la misura massima dello stesso” sono soppresse.

23. La lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, e’ sostituita dalla seguente:

“e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalita’ di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”.

24. All’articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e’ abrogato;

b) al comma 4, primo periodo, le parole da: “e’ autorizzato” fino a: “per l’anno 1999 e” sono sostituite dalle seguenti: “puo’ assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell’economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali”;

c) al comma 4, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: “Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento”.

25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effettuarsi secondo criteri e modalita’ stabilite dal CIPE, sulla base dei dati di vendita e dei prezzi nell’anno 2001 nei paesi dell’Unione europea, avranno effetto a partire dal 1º luglio 2003. Fino a tale data e’ comunque sospeso il processo di riallineamento al prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri di cui alla deliberazione del CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998.

26. Il termine di cui al comma 25 e’ ulteriormente prorogato nel caso in cui l’incidenza della spesa per l’assistenza farmaceutica risulti eccedere il tetto programmato previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

27. L’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e’ sostituito dal seguente:

“9. e’ istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, e’ costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’ disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marz o 2001, n. 165. A tale fine e’ autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003”.

Art. 53

(Medici con titolo di specializzazione)

1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione e’ riconosciuto, ai fini dei concorsi, l’identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.

Art. 54

(Livelli essenziali di assistenza)

1. Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche’ le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 55

(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico)

1. All’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: “nei limiti delle disponibilita’ finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato” sono inserite le seguenti: “e nei bilanci regionali”.

Art. 56

(Fondo per progetti di ricerca)

1. E’ istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all’innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l’anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Alla ripartizione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, tra le diverse finalita’ provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e per l’innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalita’ e strumenti per l’utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell’utilizzo e nella capacita’ di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea o dai fondi strutturali.

Art. 57

(Commissione unica sui dispositivi medici)

1. Presso il Ministero della salute e’ istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l’indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici e’ nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed e’ composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmaco-vigilanza del Ministero della salute e il presidente dell’Istituto superiore di sanita’ o un suo direttore di laboratorio. 3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione puo’ invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.

Art. 58

(Incentivi per la ricerca farmaceutica)

1. Nell’ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento e’ riconosciuto un sistema di “premio di prezzo” (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l’Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.

2. Il “premio di prezzo” previsto dal comma 1, la cui entita’ e’ sottoposta a verifica annuale, e’ determinato sulla base dei seguenti criteri nell’ambito delle disponibilita’ finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica:

a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;

b) rapporto investimenti in officine di produzione dell’anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;

c) livelli annuali delle esportazioni;

d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all’anno precedente;

e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti;

f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l’entita’ massima del “premio di prezzo” in rapporto al prezzo negoziato sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle attivita’ produttive e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.

Art. 59

(Deducibilita’ delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche)

1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell’anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attivita’ di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l’anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Capo V

FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

Art. 60

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della presente legge nonche’ le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita’ assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della presente legge, e’ effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato i n merito alle singole misure di incentivazione.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione.

3. Presso il Ministero delle attivita’ produttive e’ istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilita’ assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d’area e contratti di programma, nonche’ le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonche’ quelle di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell’Istituto per la promozione industriale, di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita’ di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita’ produttive.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e’ destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita’ culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalita’ per l’utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo’ essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all’articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 6. Per le attivita’ iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d’area, nonche’ per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita’ produttive e’ autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE 17 marzo 2000, n. 31, e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita’ produttive e’ altresi’ autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attivita’ previste dalle stesse convenzioni.

Art. 61

(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)

1. A decorrere dall’anno 2003 e’ istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita’ di riequilibrio economico e sociale di cui all’allegato 1, nonche’ la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l’anno 2003, di 650 milioni di euro per l’anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l’anno 2005.

2. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo e’ ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita’ di riequilibrio economico e sociale, nonche’:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all’allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all’articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l’efficacia complessiva dell’intervento e la sua rapidita’ e semplicita’, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita’ di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principii contenuti nel comma 2 dell’articolo 72. Sino all’adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia’ in atto, di specifici contributi dell’ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell’anno precedente, contenente altresi’ elementi di valutazione sull’attivita’ svolta nell’anno in corso e su quella da svolgere nell’anno successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita’ di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all’utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, anche con riferimento all’articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita’ previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche’ quelle di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita’ produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e’ riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita’ europea, nonche’ alle aree ricomprese nell’obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita’ produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all’85 per cento delle economie e’ riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell’obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/ 1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita’ europea, nonche’ alle aree ricomprese nell’obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

11. All’articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria.”.

12. All’articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:

“3-bis. La societa’ di cui al comma 1 puo’ essere autorizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare, con le modalita’ da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu’ operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell’entita’ e della destinazione dei ricavi suddetti la societa’ informa quadrimestralmente il CIPE”.

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita’ europea, nonche’ nelle aree ricadenti nell’obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell’ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L’agevolazione e’ riconosciuta sulle spese documentate dell’esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell’esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita’ regionale, nel rispetto dei limiti della regola “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all’unita’ previsionale di base 6.1.2.7 “Devoluzione di proventi” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta’ di presentazione e le modalita’ delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all’Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l’utilizzazione del contributo esposta nell’istanza non risulti effettuata, nell’esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo’ presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell’esercizio fiscale.

Art. 62

(Incentivi agli investimenti)

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche’ di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all’amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 comunicano all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita’ di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l’ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonche’ ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresi’ approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi e’ consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l’anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L’entita’ massima della predetta misura e’ determinata con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

b) i soggetti che, a decorrere dall’8 luglio 2002, hanno conseguito l’assenso dell’Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera a), sospendono l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi e’ consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell’anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e’ attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita’ europea, nonche’ nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita’ regionale per il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato, il contributo spetta nel limite dell’85 per cento dell’intensita’ fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalita’ regionale per il periodo 2000-2006; nelle aree dell’Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, il contributo spetta nella misura della i ntensita’ fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo della presente lettera, e’ attribuito un contributo nelle forme di credito d’imposta secondo le stesse modalita’ di cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006. L’efficacia delle disposizioni del periodo precedente e’ subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;

d) i soggetti che, presentata l’istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l’istanza, esponendo un importo relativo all’investimento non superiore a quello indicato nell’istanza non accolta, nonche’ gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l’ordine di priorita’ conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a);

f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all’anno nel quale l’istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l’utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, e’ consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale e’ presentata l’istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell’anno di presentazione dell’istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell’anno successivo;

g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo’ presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si e’ verificata;

h) l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;

i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all’esercizio in cui sono effettuati gli investimenti il settore di appartenenza, l’ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata, l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensita’ di aiuto utilizzabile, nonche’ ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

2. e’ abrogato il comma 1-quater dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: “pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 1.725 milioni di euro per l’anno 2003, 1.740 milioni di euro per l’anno 2004, 1.511 milioni di euro per l’anno 2005, 1.250 milioni di euro per l’anno 2006, 700 milioni di euro per l’anno 2007 e 300 milioni di euro per l’anno 2008”.

4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ ridotta di 335 milioni di euro per l’anno 2004 e 250 milioni di euro per l’anno 2005.

5. I contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003, l’effettuazione della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d’imposta derivanti dalla rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre 2002.

6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.

Art. 63

(Incentivi alle assunzioni)

1. L’incentivo per l’incremento dell’occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l’anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da’ luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l’intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l’assunto e’ di eta’ superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l’assunzione e’ effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell’articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, e’ attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, ne l limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che da’ luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002, e’ attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonche’ quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l’anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalita’ e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, puo’ essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.

3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell’assunzione, l’entita’ dell’incremento occupazionale nonche’ gli identificativi del datore di lavoro e dell’assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l’atto di assenso adottato espressamente dall’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Nel rendere l’atto di assenso, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, tiene conto altresi’, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell’anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Al maggiore onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Art. 64

(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)

1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all’articolo 62, comma 1, lettera h), e’ garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l’invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d’intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall’Agenzia delle entrate – struttura di gestione.

2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d’imposta concessi per gli esercizi pregressi e’ istituito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 65

(Operazioni sui titoli di Stato)

1. Ai fini dell’articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato, previa intesa fra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia. Modalita’ e termini dell’operazione sono disciplinati con apposita convenzione.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio e’ integralmente deducibile anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e comunque non oltre il ventesimo periodo d’imposta successivo.

3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d’Italia puo’ utilizzare, in esenzione d’imposta, i fondi costituiti con la rivalutazione dell’oro, per le quote accertate al 1º gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell’oro e’ pari al valore iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio. 4. e’ abrogata la lettera b) del comma 1 dell’articolo 104 del citato testo unico.

Art. 66

(Sostegno della filiera agroalimentare)

1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalita’ e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di facilitare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche’ dalla comunicazione della Commissione delle Comunita’ europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 67

(Disposizioni per l’insediamento nelle zone di montagna)

1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialita’ giovanile nel Mezzogiorno, e’ estesa, fino all’ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l’estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 68

(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell’ambito delle disponibilita’ di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e’ destinato, per l’anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformita’ all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l’eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l’attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) per quanto concerne l’area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:

1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini; 2) i costi imputabili all’abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento;

3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficolta’ di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorita’ competenti, con priorita’ per le imprese ricadenti in zona di protezione;

c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l’autorita’ sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;

d) l’entita’ del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell’importo trasferito ai sensi del comma 2.

4. All’articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente:

“a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;”.

Art. 69

(Misure in materia agricola)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: “del 17 maggio 1999,” sono inserite le seguenti: “ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita’ europee”.

2. Al comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: “di Trento e di Bolzano” sono inserite le seguenti: “nonche’ ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita’ europee”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e’ inserito il seguente:

“3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all’ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita’ dei requisiti dei richiedenti il credito d’imposta con la normativa comunitaria puo’ essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande”.

4. Al comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: “85 milioni di euro per l’anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004” e’ inserito il seguente periodo:

“A decorrere dal 1º gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e’ determinato l’ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita’ europea, e successive modificazioni”.

5. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e’ inserito il seguente:

“5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita’ annuale. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall’articolo 10 del presente decreto, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno”.

6. Al fine di dare attuazione all’articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a concedere all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta’ coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.

7. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: “e’ prorogato di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “e’ prorogato di due anni”.

8. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l’anno 2003 e’ destinato all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

9. Per l’attuazione degli interventi autorizzati dall’Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero e’ destinata per l’anno 2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell’ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.

10. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: “con esclusione di quella zootecnica”; b) all’articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: “esclusa quella zootecnica”.

11. All’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole “primo comma, numero 5),”, sono inserite le seguenti: “lettere a) e b)”.

12. Le disponibilita’ finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate alla pertinente unita’ previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

13. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: “e’ esteso” e’ inserita la seguente: “esclusivamente”.

14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e’ prorogato sino al 31 dicembre 2003.

15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14.

16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede all’aggiornamento del Piano di cui al comma 14.

17. All’articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni”.

18. All’articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: “interventi strutturali e di prevenzione ” sono inserite le seguenti: “e di indennizzo”.

Art. 70

(Fondo rotativo per la progettualita)

1. I commi 54, 56 e 57 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall’articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

a) “54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, e’ istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita’. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilita’, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e’ stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e’ riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo e’ riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonche’ per l’attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse”;

b) “56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l’accesso, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l’importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell’opera.

56-bis. Nello stabilire le modalita’ di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e’ tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

a) studio di fattibilita’ valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si da’ per acquisita la valutazione positiva;

b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilita’ dell’opera con gli indirizzi della programmazione regionale.”;

c) “57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni gia’ concesse, le cause, le modalita’ e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il piu’ efficace utilizzo”.

2. Sono abrogati il comma 8 dell’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e l’articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ sostituito dai seguenti: “Le disponibilita’ del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e’ trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo’ essere emanato”.

4. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ sostituito dai seguenti: “Le disponibilita’ del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e’ trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo’ essere emanato”.

Art. 71

(Fondo rotativo per le opere pubbliche)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale e’ istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti e’ istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed e’ alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo’ apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo e’ finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:

a) contratto di concessione di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalita’, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditivita’ potenziale dell’opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze puo’ essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia e’ elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l’obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l’efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.

Art. 72

(Fondi rotativi per le imprese)

1. Fatte salve le risorse destinate all’attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall’Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalita’ stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l’ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non puo’ essere inferiore al 50 per cento dell’importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d’interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuita’ delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonche’ alla concessione di incentivi per attivita’ produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d’area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l’invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e’ definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.

Art. 73

(Estensione di interventi di promozione industriale)

1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attivita’ produttive, puo’ essere disposto che gli interventi di promozione industriale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989, nonche’ nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e’ stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle attivita’ produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull’economia locale.

2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero delle attivita’ produttive, approvato dallo stesso Ministero, e’ finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonche’ allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attivita’ sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attivita’ produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attivita’ produttive.

4. L’applicazione dell’estensione di cui al comma 1 e’ subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.

Art. 74

(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)

1. Per l’anno 2003 e’ attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

2. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita’ produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonche’ all’individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalita’ e microcriminalita’ urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l’eventuale natura ed entita’ degli incentivi disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province, comuni e citta’ metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densita’ di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalita’ locali.

Art. 75

(Interventi ferroviari)

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o piu’ patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il “Sistema alta velocita/alta capacita’ “, anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicita’. Al fine di preservare l’equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa e’ a carico dello Stato l’integrazione dell’onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non e’ adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del “Sistema alta velocita/alta capacita'”.

2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del “Sistema alta velocita/alta capacita'”, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l’utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell’interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull’attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del “Sistema alta velocita/alta capacita'”.

4. I crediti e i proventi derivanti dall’utilizzo del “Sistema alta velocita/alta capacita'” sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all’estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria e’ autorizzato a compensare l’onere relativo alla manutenzione dell’infrastruttura medesima anche attraverso l’utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all’articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

6. All’articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:

“c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’ emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione”.

Art. 76

(Interventi stradali)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l’altro la trasformazione dell’ANAS in societa’ per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e’ trasferita all’ANAS societa’ per azioni, di seguito denominata “ANAS Spa”, in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile in favore dell’ANAS Spa, nonche’ effetti sostitutivi dell’iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita’ di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalita’ e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della societa’ sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile.

1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze conferisce all’ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l’ammontare dei residui passivi dovuto all’ANAS Spa medesimae in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ quantificato l’importo da conferire e sono definite le modalita’ di erogazione dello stesso.

1-quater. L’ANAS Spa e’ autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all’ANAS Spa di cui al comma 1-ter. e’ escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attivita’ della stessa societa’ e gia’ trasferite in proprieta’ all’Ente dall’articolo 3, commi da 115 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto fondo e’ finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonche’ alla copertura degli oneri inerenti l’eventuale ristrutturazione societaria”;

b) al comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:

“All’ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata “concessione”, i compiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche’ l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143″;

c) al comma 2, l’ultimo periodo e’ soppresso; d) al comma 6, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri”;

e) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:

“10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell’ANAS in societa’ per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all’articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell’interpretazione autentica di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75”;

f) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

“12-bis. I mutui e i prestiti in capo all’Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ per l’ammortamento del debito”.

2. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall’articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1º agosto 2002, n. 166, e’ autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l’anno 2003 e di 6 milioni di euro per l’anno 2004.

Art. 77

(Interventi ambientali)

1. Ai fini dell’accelerazione dell’attivita’ istruttoria della commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e’ autorizzato ad avvalersi del supporto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all’articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e’ portato a 5 milioni di euro.

3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche’ quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita’ industriali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell’allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, sono disciplinate le modalita’ di autorizzazione nel caso in cui piu’ impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piu’ di una autorita’ competente. L’autorizzazione di cui al comma 3 e’ rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessita’ delle attivita’ svolte dall’autorita’ competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unita’ previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell’area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2003, di 1 milione di euro per l’anno 2004 e di 1 milione di euro per l’anno 2005.

7. All’articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.

2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l’applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, e’ differito di un anno dal ricevimento delle fatture.

2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l’anno dall’emissione delle fatture e’ dovuta una penalita’ pari al 10 per cento dell’importo dovuto, oltre agli interessi. 2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1º gennaio 2003 il termine di pagamento e’ fissato al 31 dicembre 2003″.

Art. 78

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituite a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Art. 79

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.

Capo VI

ALTRI INTERVENTI

Art. 80

(Misure di razionalizzazione diverse)

1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: “, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane” sono soppresse;

b) all’articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: “, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane” sono soppresse;

c) all’articolo 2, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

“3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente”.

2. Le disponibilita’ finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita’ produttive, a fondi rotativi per l’internazionalizzazione finalizzati all’erogazione di prestiti per attivita’ di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla societa’ costituita ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o piu’ conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o piu’ beni immobili la cui valutazione, per tale finalita’, e’ effettuata in conformita’ ai criteri fissati nel citato decreto.

4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d’uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all’Agenzia del demanio.

5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l’Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze anche sulle modalita’ e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilita’ all’eventuale cessione.

6. Al fine di favorire l’autonoma iniziativa per lo svolgimento di attivita’, di interesse generale, in attuazione dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalita’ umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla “Patrimonio dello Stato Spa”, costituita ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ne´ suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano gia’ negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell’alienazione stessa e tenendo conto dell’esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita’ del prezzo di cui al primo periodo e’ attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell’operazione di alienazione.

8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l’altro le collaborazioni internazionali, l’apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l’ammodernamento tecnologico, e’ autorizzato l’incremento della spesa per il Ministero dell’interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno viene definito il riparto tra le singole unita’ previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell’arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e’ incrementato l’organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e’ altresi’ autorizzata l’assunzione di personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno nel limite di 1.000 unita’ delle aree funzionali B e C nell’ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell’anno 2003, 32,7 milioni di euro per l’anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l’anno 2005; per il personale dell’amministrazione civile dell’interno 6,3 milioni di euro per l’anno 2003, 19,3 milioni di euro per l’anno 2004, 25,3 milioni di euro per l’anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell’amministrazione civile dell’interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all’articolo 34, comma 4, della presente legge.

9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell’adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization) e’ autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

10. All’articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: “ne da’ comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS” sono inserite le seguenti: “nonche’ all’INAIL”.

11. All’articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: “Le questure forniscono all’INPS” sono inserite le seguenti “e all’INAIL”. 12. All’articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “e’ data facolta’ all’INAIL di accedere al registro informatizzato”.

13. All’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “al 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “all’80 per cento”;

b) le parole da: “incentivazione per” fino a: “istruzione universitaria” sono sostituite dalle seguenti: “incentivazione per l’alta formazione professionale tramite l’istituzione di un forum permanente realizzato da una o piu’ ONLUS per la professionalita’ nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture”.

14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell’esercizio 2001, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorche’ le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell’anno 2002, siano indicate, per le finalita’ di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.

15. Per l’organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma “Genova capitale europea della cultura 2004” sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l’anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell’attuazione delle Convenzioni fondamentali dell’OIL e delle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, e’ destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.

17. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l’indennita’ di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e’ aumentata dell’importo di 41 euro per dodici mensilita’.

18. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell’obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e’ autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione – Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualita’ successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.

19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell’ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell’ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

“3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa’ bancaria conferitaria o altre societa’ operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell’articolo 6 con tale societa’ bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale”; b) all’articolo 25, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:

“3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole “quarto”, “quattro” e “quadriennio”, contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “settimo”, “sette” e “settennio””.

21. Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed e’ inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

22. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l’immissione in consumo in Valle d’Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l’utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

23. Dopo il comma 11 dell’articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ inserito il seguente:

“11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso e’ dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall’articolo 196”.

24. Il limite d’impegno di cui all’articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente. 25. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso e’ esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell’Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come gia’ previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all’interno del Parco.

26. All’articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonche’ quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione”.

27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all’estero e per le attivita’ degli Istituti italiani di cultura all’estero, e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2003.

28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, puo’ essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalita’ ivi previste, nonche’ di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.

29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, e’ autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamita’ naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine e’ autorizzato un limite d’impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d’impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti gia’ autorizzati.

30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonche’ per l’ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, e’ autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilita’.

31. Ai fini della promozione culturale delle citta’ e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l’anno 2003 e’ autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell’attivita’ dell’Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale e’ individuata nella citta’ di Lecce.

32. I benefici previsti dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonche’ alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamita’ idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

33. All’articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “e 2000” sono sostituite dalle seguenti: “, 2000 e 2002”.

34. Al comma 1 dell’articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: “per il 2001” sono inserite le seguenti: “e di 2 milioni di euro per l’anno 2003”.

35. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma e’ incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.

36. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita’ e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori, nonche’ il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, e’ autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonche’ le spese relative al coordinamento delle attivita’ di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all’esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aia il 29 maggio 1993, di cui all’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalita’ di certificazione dei corrispettivi per le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.

38. Il contributo previsto dall’articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attivita’ del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e’ incrementato, a decorrere dall’anno 2003, di 200.000 euro. 39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, e’, di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs – Dienst (BRD) dell’Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamita’.

40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta dall’articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e’ soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.

41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalita’, dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.

42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell’anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, e’ prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all’incentivazione della produttivita’ del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell’Unione europea e dalle attivita’ di contrasto all’immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole da: “ventiquattro ” fino a: “legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 marzo 2005”.

44. All’articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la parola: “quattro” e’ sostituita dalla seguente: “sei”.

45. All’articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

“3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonche’ per la realizzazione di ulteriori investimenti e’ autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall’anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti”.

46. Al terzo comma dell’articolo 490 del codice di procedura civile, e’ aggiunto il seguente periodo: “Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata”.

47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato puo’ partecipare, e’ autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l’anno 2005.

48. E’ concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell’UNICEF, per l’anno 2003.

49. I trasferimenti erariali correnti di cui all’articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati:

a) di 20 milioni di euro per l’anno 2003; b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli ani 2004 e 2005. Agli oneri derivanti all’attuazione della lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 22.

50. Le disposizioni previste dall’articolo44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute.

51. E’ concessa al Ministro dell’interno la facolta’, per l’esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unita’ previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresi’ tra le unita’ previsionali di base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali,1.1.1.0. e 2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1.,5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.

52. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’alinea, le parole: “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, sono sostituite dalle seguenti: “gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283”; b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: “servizi finalizzati” a: “numero 112,” sono sostituite dalle seguenti: “servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale “.

53. All’Istituto per la contabilita’ nazionale e’ concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall’anno 2003, l’Istituto per la contabilita’ nazionale viene inserito nell’elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo 32. L’Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i rendiconti dell’attivita’ svolta.

54. Le disponibilita’ finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, e dell’articolo 156, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell’EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, e’ determinato l’ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell’entrata e le modalita’ di versamento.

55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa.

56. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.

57. All’articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e’ aggiunto il seguente comma: “Il venditore ha tuttavia facolta’ di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui e’ stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l’iscrizione e’ cancellata d’ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine”.

58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall’articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nell’anno 2002, per le quali e’ intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d’intesa con le regioni interessate, ed e’ autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia’ a disposizione del Dipartimento medesimo, e’ autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2003.

60. Per l’anno 2003 e’ autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter Aircraft).

Art. 81

(Misure di contenimento dell’inflazione nel mercato assicurativo)

1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell’inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell’obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.

2. Il Ministro delle attivita’ produttive e’ autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Art. 82 (Continuita’ territoriale) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle citta’ di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformita’ alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia’ preordinate.

Art. 83

(Mutui agevolati)

1. Al fine di assicurare, per l’anno 2003, il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e’ concesso un contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2003, a 20 milioni di euro per l’anno 2004 e a 45 milioni di euro per l’anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa puo’ contrarre sul mercato, o derivanti dall’emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 del precedente articolo 61.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, anche con riferimento all’articolo 61, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unita’ previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Art. 84

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici)

1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di piu’ societa’ a responsabilita’ limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu’ operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle societa’ di cui al comma 1 si applica il trattamento stabilito all’articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa’ costituite ai sensi del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell’organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.

4. L’inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all’ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 2 del citato decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.

7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformita’ alle disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e’ corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.

8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero dell’economia e delle finanze.

9. All’articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici”.

10. La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 e’ stabilita con le modalita’ previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998.

Art. 85

(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)

1. Al fine di tutelare l’originalita’ del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con “denominazione di origine” o “indicazione geografica” ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d’Europa il 3 settembre 2002, e’ istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l’Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva “prodotto nella montagna” seguita dall’indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunita’ montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a piu’ vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. L’iscrizione all’Albo di cui al comma 1 per l’uso della menzione “prodotto nella montagna” e’ esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalita’, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l’esigenza di assicurare l’igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente. 5. L’articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e’ abrogato.

Art. 86

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e’ nominato, con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state gia’ individuate e la cui progettazione gia’ affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi’ alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonche’ alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita’, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita’ ritenute piu’ vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l’esecuzione.

3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita’ di cui ai commi 1 e 2, valuta l’onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l’individuazione delle risorse finanziarie, d’intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All’onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attivita’ produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilita’ del Ministero delle attivita’ produttive di cui alla contabilita’ speciale 1728, che saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.

Art. 87

(Banconote e monete)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e’ inserito il seguente: “1. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e’ aggiunto il seguente: “1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012”.

3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all’articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2.

4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell’importo risultante dalla stima predetta sara’ corrisposto dalla Banca d’Italia all’erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell’importo risultante dalla stima sara’ corrisposto dalla Banca d’Italia all’erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell’andamento dei rimborsi effettuati. L’importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sara’ corrisposto dalla Banca d’Italia all’erario entro il 31 marzo 2012. Nell’ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all’erario, la Banca d’Italia provvedera’ alla conversione in euro, utilizzando le disponibilita’ del conto di cui all’articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

5. E’ autorizzata la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in Italia.

Art. 88

(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)

1. All’articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

“2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attivita’ produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull’attivita’ dei consorzi agrari, anche in funzione dell’emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma”.

2. All’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l’efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, puo’ essere nominato, con le modalita’ di cui all’articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all’articolo 2543 del codice civile”.

Art. 89

(Contributo per l’acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l’accesso a larga banda ad Internet)

1. Per l’anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall’articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattivita’, e’ riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro e’ altresi’ riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e’ corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1º dicembre 2002.

3. Nel caso dell’acquisto, il contributo e’ riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e’ riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 e’ disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l’anno 2003 a valere sulle disponibilita’, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ di attribuzione del contributo.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

7. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002.

Art. 90

(Disposizioni per l’attivita’ sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa’ sportive dilettantistiche costituite in societa’ di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 81, comma 1, lettera m), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche. “;

b) all’articolo 83, comma 2, le parole: “a lire 10.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “a 7.500 euro”.

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, nonche’ delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attivita’ sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

7. All’articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: “organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) ” sono inserite le seguenti: “e le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche”.

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa’, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche’ di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita’ nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita’, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita’ del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e’ sostituita dalla seguente: “i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”; b) all’articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e’ abrogata.

10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “delle indennita’ e dei rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi” sono soppresse.

11. All’articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed alle associazioni sportive dilettantistiche”.

12. Presso l’Istituto per il credito sportivo e’ istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da parte di societa’ o associazioni sportive dilettantistiche con personalita’ giuridica.

13. Il Fondo e’ disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all’entita’ del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo e’ gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo e’ di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita’ stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita’ del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo e’ costituita dall’importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita’ sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalita’ giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalita’ giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) societa’ sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita’ di lucro.

18. Con uno o piu’ regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle societa’ e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attivita’ sportive dilettantistiche, compresa l’attivita’ didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita’ sportive;

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa’ e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;

5) gratuita’ degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa’ e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche’ agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la societa’ o l’associazione intende affiliarsi;

b) le modalita’ di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu’ Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita’ di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo. 19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI e’ istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa’ e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita’ giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita’ giuridica;

c) societa’ sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa’ di capitali.

21. Le modalita’ di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche’ le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e’ trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita’, nell’ambito delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purche’ a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita’ e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e’ aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa’ e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e’ affidata in via preferenziale a societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita’ di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attivita’ didattica e delle attivita’ sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.

Art. 91

(Asili nido nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, e’ istituito dall’anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Ai fini dell’ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:

a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;

b) entita’ del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell’opera;

c) stima del costo di esecuzione dell’opera.

3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalita’ di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita’ nell’impiego del contributo, il finanziamento e’ revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita’, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi: a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate e’ determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo; b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

5. Per l’anno 2003, nell’ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all’articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell’ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali.

6. Il comma 6 dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 92

(Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)

1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalita’ di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all’ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresi’ esentati dal pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attivita’ indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalita’ di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L’esenzione di cui al comma 1 e’ concessa ai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonche’ da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalita’ rientrino nei principi piu’ generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all’integrazione delle persone anziane. 3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, e’ presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all’Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma

2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, e’ presentata, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. 4. Per l’attuazione del presente articolo e’ istituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo e’ definito in 300.000 euro annui.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 93

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e’ rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita’ indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia’ assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2. All’articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative”.

8. Al fine di ricondurre all’unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o piu’ decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1º luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilita’ per essere riassegnate alle pertinenti unita’ previsionali di base. L’elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, e’ allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 94

(Disposizioni varie)

1.Nei comuni con sede di tribunale e’ mantenuta l’autonomia dell’Ufficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essa e’ ripristinata con i fondi gia’ assegnati alle competenti amministrazioni.

2. All’articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiunto il seguente periodo: “Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorita’ giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita’ di trasferta nella misura minima consentita”.

3. In considerazione del carattere specifico della disabilita’ intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita’ della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l’accertamento delle condizioni di invalidita’ e la conseguente erogazione di indennita’, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita’ di valutazione Alzheimer.

4. Fra le calamita’ naturali, di cui all’articolo 80, comma 29, si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.

5. Il termine per l’installazione degli apparecchi misurati fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all’emissione dei titoli di accesso, di cui all’articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e’ prorogato al 30 giugno 2003.

6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalita’ di personale italiano nell’ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per finalita’ connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, nell’ambito dei programmi formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento del proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali.

7. All’articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “L’incarico ha durata quadriennale ed e’ rinnovabile tenendo presenti professionalita’, produttivita’ ed attivita’ gia’ svolta”.

8. All’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale “.

9. Le disposizioni dell’articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2006.

10. e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2003 a favore del Policlinico “S. Matteo” di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).

11. I contributi erogati ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all’articolo 162, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga e’ autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

13. Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualita’ di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione.

14. Il contributo di cui all’articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo, della presente legge e’ concesso nella misura di 2 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i territori individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Art. 95

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per la riduzione di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.

Redazione

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