Sentenza del C.G.A. n. 660/2002

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con sentenza n. 660/2002, di seguito riportata integralmente, affronta alcune questioni ricorrenti in tema di esami di abilitazione alla professione forense.

In particolare, sul problema della composizione delle Commissioni esaminatrici e della valutazione delle prove di esame, vengono riaffermati i seguenti princìpi:

– la fungibilità dei membri supplenti rispetto a quelli effettivi, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza, è posta al fine di garantire che le sessioni di esame di abilitazione si esauriscano rapidamente;

– la finalità, anche acceleratoria, della istituzione delle sottocommissioni, con componenti tra di loro diversificati, non postula la necessità che il Presidente sia presente ai lavori delle singole sottocommissioni;

– la valutazione delle prove di esame e di concorsi a pubblici impieghi resta affidata ad un’ampia discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, il cui esercizio è sindacabile per eccesso di potere solo sotto i profili di illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento.

– Il giudizio sintetico espresso in forma numerica non può essere ritenuto viziato per carenza di motivazione.

Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

Sentenza 5 dicembre 2002 n. 660

sul ricorso in appello n. 1509/2001 proposto:

da Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, e Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Catania, in persona del presidente pro tempore, rapprersentato e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi 81, sono per legge domiciliati;

contro

Spada G., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 1550/2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. Staccata di Catania, sez. III, del 2 novembre 2000.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il dr. Spada partecipava all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania riportando per le prove scritte un punteggio insufficiente alla ammissione alle prove orali. Il dr. Spada impugnava quindi il provvedimento di esclusione ed il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. Staccata di Catania, sez. III, con sentenza n. 1550/01 del 10.9.2001 accoglieva, ritenuto fondate le censure relative alla composizione della Commissione, perchè sostituito il Presidente da altro soggetto e non sufficientemente motivati i giudizi sulle prove scritte.

Appella l’Avvocatura erariale, ritenuto fungibile da un supplente la funzione presidenziale della Commissione e delle sottocommissioni e immune da motivazione il giudizio espresso con attribuzione di punteggio numerico. La causa viene in discussione alla pubblica udienza del 19 settembre 2002 e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato ed è da accogliere.

L’art. 22, comma 3, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito in legge 22.1.1934 n. 36, come sostituito dall’art. 1 l. 27.6.1988 n. 242, prevede che le Commissioni esaminatrici per gli esami di abilitazione alla professione forense siano composte da 2 magistrati, 2 avvocati e 1 docente universitario come membri effettivi e un numero corrispondente, anche per qualifiche, di membri supplenti. Il comma 5 dello stesso articolo prevede che i membri supplenti intervengano in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. Questo Collegio (C.G.A. 11.10.1999 n. 437) ha ritenuto che, la „ratio“ della norma sia quella della fungibilità dei membri supplenti rispetto a quelli effettivi, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza, al fine di garantire che le sessioni di esame di abilitazione si esauriscano rapidamente.

L’istituto della supplenza in presenza di qualificazione professionali idonee a garantire l’adeguata valutazione dei candidati è, del resto, preordinato ad assicurare, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza dell’azione amministrativa, la funzionalità e celerità dei lavori della Commissione (C.d.S., IV, 20.11.2000, n. 6160). L’art. 22, c. 6, R.D.L. n. 1578/1933 dispone che, nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 250, la Commissione esaminatrice venga integrata con la partecipazione di membri supplenti in modo da consentire, ferma restando l’unicità del Presidente, l’articolazione in sottocommissioni.

La questione che si propone è se il Presidente della commissione debba essere presente alle adunanze delle sottocommissioni o meno. Un primo orientamento giurisprudenziale militava nel senso che l’interpretazione letterale della norma conducesse alla esigenza che il Presidente della Commissione fosse presente ai lavori delle varie sottocommissioni non delegando l’esercizio della funzione ai vicepresidenti (C.d.S., VI, 31.3.2000 n. 1855).

Tale orientamento è stato ulteriormente approfondito dal Consiglio di Stato (sez. IV, 20.11.2000, n. 6160) che muovendo dalle considerazioni della possibilità di delega e dalla funzione di assicurare la conformità dei giudizi attribuita al Presidente della Commissione, ha concluso nel senso che la necessità della funzione Presidenziale non sia riferita alla sua presenza alle adunanze delle varie sottocommissioni, bensì alla attribuzione ad esso di compiti indefettibili di coordinamento dei lavori delle sottocommissioni.

Il Collegio aderisce a tale prospettazione rilevando che la finalità, anche acceleratoria, della istituzione delle sottocommissioni, con componenti tra di loro diversificati, non postula la necessità che il Presidente sia presente ai lavori delle singole sottocommissioni; diversamente opinando, infatti, le operazioni concorsuali sarebbero invece gravate senza, peraltro, alcun beneficio in termini di uniformità di giudizio, perchè 4 dei 5 membri sarebbero, comunque, diversi tra le varie sottocommissioni.

Fondato è anche il motivo di appello relativo alla sufficienza della valutazione degli elaborati con la attribuzione di un punteggio numerico. La valutazione delle prove di esame e di concorsi a pubblici impieghi resta affidata ad un’ampia discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, il cui esercizio è sindacabile per eccesso di potere solo sotto i profili di illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento. All’infuori di tali specifiche ipotesi la valutazione attribuita alle prove d’esame è, pertanto, insindacabile.

Il giudizio sintetico espresso in forma numerica non può, pertanto, essere ritenuto viziato per carenza di motivazione. L’obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241 del 7.08.1990 riguarda, infatti, l’attività provvedimentale e non anche i giudizi e le valutazioni (C.d.S., VI, 13.01.1999 n. 14) ed è costantemente affermato in giurisprudenza che il punteggio numerico è espressione della valutazione della Commissione da integrare solo in caso di contrasto tra i vari punteggi attribuiti dai membri della Commissione che faccia ipotizzare eccesso di potere per i profili prima indicati (C.d.S., IV, 20.11.2000 n. 6160). Per le argomentazioni esposte l’appello è fondato e va accolto. Sussistono motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello di cui in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

(…)

(Andrea Camera, Presidente, Antonio Andò, estensore, Vittorio Mammana, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Carboni, componenti).

Redazione

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