Stipulato il contratto collettivo integrativo per i professionisti ed i medici dipendenti degli enti pubblici non economici.
Vengono in particolare disciplinati i fondi per i professionisti (art. 1) e per i medici (art. 2). Vengono inserite ulteriori previsioni sia per i primi (art. 3) che per i secondi (art. 4).
E’ regolamentata la turnazione del personale appartenente aell’Ente Croce Rossa Italiana (art. 5).
Infine, vi sono alcune disposizioni concernenti l’Avvocatura, in particolare sulla corresponsione dei compensi professionali degli avvocati (art. 6).
Si tratta, in particolare, degli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l’Amministrazione, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e secondo gli analoghi criteri vigenti per l’Avvocatura dello Stato.
Vengono previsti i compensi da erogare anche per gli enti che stipulino convenzioni onerose (ai sensi dell’art. 69 c. 16 della legge n. 388 del 2000, “Finanziaria 2001”) per le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature carenti, o in caso di creazione di servizi associati di avvocatura in favore di più enti.
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CCNI 8 gennaio 2003
Contratto collettivo integrativo relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell’art. 33 DEL CCNL 1998 – 2001
Art. 1
Fondo Area dei professionisti
1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell’Area dei professionisti prevista dall’art. 42 del CCNL del 16.2.1999 e dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 14/3/2001 è integrata con le disposizioni dei commi seguenti.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell’impegno dei professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei professionisti, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 449/1997, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche per remunerare attività dei professionisti che, nell’ambito di obiettivi di interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.
4. Le risorse previste dall’art. 42, comma 2, lett. d), del CCNL del 16.2.1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c) contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
5. I risparmi di cui all’art. 42, comma 2, lett. b) e c), del CCNL del 16.2.1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all’incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al servizio di più enti.
6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, all’incentivazione delle prestazioni dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all’art. 43 della legge 449/1997.
Art. 2
Fondo Area Medica
1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell’Area medica prevista dall’art. 43 del CCNL del 16.2.1999 e dall’art. 4, comma 5, del CCNL del 14.3.2001 è integrata con le disposizioni dei commi seguenti.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell’impegno dei medici, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei medici, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 449/1997, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei medici da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
3. La disciplina di cui all’art. 4, comma 10 del CCNL del 14/3/2001 si applica anche per remunerare attività dei medici che, nell’ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.
4. Le risorse previste dall’art. 43, comma 2, lett. d) del CCNL del 16.02/1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c) contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
5. I risparmi di cui all’art. 43, comma 2, lett. b) e c), del CCNL del 16/02/1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all’incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione, quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al servizio di più enti
6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, all’incentivazione delle prestazioni dei professionisti medici incaricati dello svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all’art. 43 della legge 449/1997.
Art. 3
Disposizioni per il personale dell’Area medica
1. In sede di contrattazione integrativa a livello di ente, possono essere definite le forme e le modalità per l’esercizio dell’attività libero-professionale prevista dall’art. 8 del CCNL del 14/4/1997 relativo all’accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL dell’11/10/1996.
2. Gli importi delle indennità previste per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari dall’art. 33, comma 1, lett. c) e d), dall’art. 34, comma 1, lett.a) e b) e dall’art. 35, comma 1, lett. b) del ccnl del 10.7.1997, possono essere rivalutate, in sede di contrattazione integrativa, anche in relazione alla nota congiunta all’accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL-Area della dirigenza e dei professionisti del 14 aprile 1997, qualora le risorse complessive del Fondo dell’Area medica di cui all’art. 2 aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le disponibilità necessarie. Le iniziative di applicazione del presente comma devono tendere alla prioritaria rivalutazione delle indennità che presentano maggiori differenze.
3. In sede di contrattazione integrativa e nell’ambito delle risorse del Fondo di cui all’art. 2, con priorità per quelle derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, gli enti definiscono le ulteriori iniziative e gli interventi, anche correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del personale dell’area medica, avendo a riferimento la disciplina dell’area medica del comparto sanità, come previsto dall’art. 94 del CCNL del 14 aprile 1997.
4. I valori della retribuzione di posizione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari di cui all’art. 31 dello stesso CCNL del 10/07/1997, possono essere rivalutati negli importi massimi in sede di contrattazione integrativa e nell’ambito delle effettive disponibilità, nel fondo di cui all’art. 2, di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo.
5. Gli enti garantiscono idonei strumenti formativi al personale dell’area medica, secondo i principi di cui agli artt. 16 e 16-bis del d. lgs. n. 502/1992, come integrato dal d. lgs. n. 229/1999 che ha recepito l’istituto della educazione continua in medicina (E.C.M).
6. La disciplina dell’art. 37 del CCNL del 16.2.1999 si applica anche al personale dell’area medica, utilizzando le risorse del fondo di cui all’art. 2, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in attuazione dei commi 2, 4 e 5. La disciplina del presente comma trova applicazione sino alla ridefinizione organica della materia da parte del CCNL relativo al quadriennio 2002-2005.
Art. 4
Disposizioni per i professionisti
1. In sede di contrattazione integrativa, la misura percentuale dell’indennità di coordinamento dei professionisti di cui all’art. 19, comma 5, del CCNL del 10.7.1997, può essere rideterminata, tenendo conto della correlazione tra posizione e funzioni, qualora le risorse complessive del Fondo area dei professionisti di cui all’art. 1, aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le disponibilità necessarie.
2. Resta confermata la disciplina dell’art. 30, comma 3, del DPR n. 411 del 1976 relativa alla corresponsione delle competenze professionali giudizialmente liquidate.
Art. 5
Turnazione del personale della CRI
1. In sede di contrattazione integrativa, viene valutata la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse dei Fondi dell’Area dei professionisti e dell’Area medica dell’Ente Croce Rossa Italiana, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in attuazione della disciplina dell’art. 1, commi 2 e 3, e dell’art. 2, commi 2 e 3, per un adeguato finanziamento del sistema di turnazione.
2. Restano, in ogni caso, confermate le finalità di destinazione dei fondi di cui al comma 1 e i relativi criteri di riparto.
Art. 6
Disposizioni per l’Avvocatura
1. Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l’Amministrazione, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578. ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per l’Avvocatura dello Stato. Restano comunque garantiti i livelli dei compensi professionali derivanti dalla applicazione dell’art. 30, comma 2, del DPR n.411 del 1976, la cui disciplina è confermata sino alla nuova regolamentazione della materia, da adottarsi in ogni caso entro 60 giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
2. Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell’art. 69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature carenti, destinano al finanziamento del Fondo di cui all’art. 1 gli introiti derivanti dalle stesse convenzioni, secondo le indicazioni definite in sede di contrattazione integrativa, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi. Nel predetto fondo confluiscono altresì i risparmi realizzati dagli enti che riorganizzino la propria attività mediante la creazione di servizi associati di avvocatura in favore di più enti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 5. Le nuove risorse sono destinate alla incentivazione delle prestazioni dei professionisti avvocati e possono essere distribuite con le medesime modalità definite ai sensi del comma 1. Sono altresì corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i medesimi criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di sentenza favorevole per l’ente.
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Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti riconfermano, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 87 del CCNL 11/10/1996, che nel prossimo rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2002-2005 dovrà essere prioritariamente perseguito l’obiettivo della ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi, con una equilibrata distribuzione del personale sugli stessi livelli.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
C S A della CISAL – FIALP
Il CSA della CISAL–FIALP (Coordinamento Sindacale Autonomo) decide di sottoscrivere l’ accordo al solo scopo di evitare eventuali possibili futuri contrasti – che potrebbero limitare la piena tutela degli interessi dei propri rappresentati – nella gestione ed applicazione dello stipulando contratto.
Ritiene peraltro di ribadire le osservazioni già espresse al tavolo negoziale, qui appresso sintetizzate.
Il CSA della CISAL–FIALP lamenta, innanzitutto, che sono stati disattesi gli impegni assunti dal Comitato di Settore e dall’Aran – e contenuti nel verbale di conciliazione (propedeutico all’indizione di sciopero) del 21/02/01 presso il Ministero del Lavoro – in base ai quali era stato garantito a questa Organizzazione che, ai fini dello stipulando accordo, si sarebbero contrattati tutti gli aspetti (ordinamentali – normativi – economici) relativi alle categorie interessate.
Il CSA della CISAL–FIALP si rammarica che, nonostante due giornate di sciopero, viceversa – a fronte della mancanza di un nuovo atto d’indirizzo del Comitato di Settore, dell’ostilità del precedente Governo, dell’indifferenza di quello attuale e dell’ insipienza dell’Aran – l’ipotesi d’accordo in esame si limita per lo più a recepire, ex art. 2 comma 3 del D.Lgs. n° 165/2001, la disciplina di istituti contrattuali da confermare, oltre che a prevedere mere disposizioni programmatiche senza la previsione di decorrenze retroattive.
Il CSA della CISAL–FIALP valuta in ogni caso positivamente il recepimento, all’ interno dell’accordo stesso, di alcune rivendicazioni perseguite da questa Organizzazione, quali:
– la disciplina migliorativa e/o innovativa in ordine agli onorari per gli Avvocati (ma solo confermativa per le competenze professionali relative ai Professionisti Tecnici);
– la possibilità d’incremento dei fondi della retribuzione accessoria in relazione all’ aumento stabile delle dotazioni organiche;
– la previsione di una remunerazione dell’attività prestata da Professionisti in caso di situazioni di emergenza;
– i probabili incrementi del fondo legati alla possibilità di sinergie e collaborazioni inter Enti.
Il CSA della CISAL–FIALP aveva preso comunque atto – nelle fasi conclusive della negoziazione – della mancanza di volontà della parte pubblica di disciplinare immediatamente istituti importanti, quali:
la ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi, con natura di “retribuzione fondamentale” a tutti gli effetti;
l’assunzione degli oneri dell’indennità di coordinamento a carico del bilancio degli Enti;
la perequazione dei trattamenti economici dei Professionisti Tecnici con quelli degli Avvocati;
il rinvio, per i Medici, alla contrattazione integrativa di Ente per la ridefinizione dell’ inquadramento organico e degli incarichi, con riferimento alla disciplina prevista dal contratto relativo al S.S.N.
Il CSA della CISAL–FIALP era infatti consapevole, o almeno auspicava (e auspica), che il futuro contratto 2002-2005 – ricollocato nella rivendicata area di negoziazione dirigenziale – avrebbe consentito di perseverare per il raggiungimento dei giusti obiettivi rivendicativi sopra evidenziati.
Il CSA della CISAL–FIALP si era invece irrigidito, riservandosi di sottoscrivere l’ipotesi sottoposta alle OO.SS. quando, dopo gli estremi inutili tentativi in sede di sottoscrizione dell’ ipotesi di accordo, aveva verificato la pervicacia dell’Aran, che si era rifiutata di porre rimedio all’ incoerenza dell’accordo laddove, a fronte di un contratto a costo zero, prevede tuttavia la possibilità d’incrementi retributivi per le funzioni di coordinamento – d’ immediata concretizzazione e a carico del fondo comune della retribuzione accessoria – con ripercussioni negative dirette nei confronti di tutti i professionisti non coordinatori, ma rifiuta al tempo stesso l’omogeneizzazione (richiesta solo dalla nostra Organizzazione), sia pure programmatica e graduale, dei trattamenti economici dei Professionisti Tecnici con quelli degli Avvocati, perpetuando così una disparità per tabulas.
Il CSA della CISAL-FIALP che ha fortemente voluto il contratto integrativo in esame e che ha responsabilmente condotto la trattativa negoziale fino in fondo, accettandone anche i richiamati risvolti negativi, auspica che il dissenso sopra enunciato possa essere di sprone alle parti contraenti, ed essenzialmente alla parte pubblica, per addivenire ad un accordo più equo, almeno in occasione del Ccnl concernente il quadriennio 2002-2005.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
CISL FPS
La CISL/FPS rappresenta l’opportunità di trovare soluzione agli esiti del contenzioso che ha riguardato gli Statistici dell’Inps.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
RDB – Rappresentanze sindacali di base
Aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.)
L’O.S. RdB riscontra la grave carenza di sicuri indirizzi qualificanti, anche economici, per tutte le figure professionali del comparto che invece potevano trovare già definizione in questa sede.
Inoltre per l’Area Medica rileva il mancato recepimento dell’equiparazione economica ex assistenti – ex aiuti e la diseguaglianza economica, relativa al rapporto di esclusività, nei confronti dei medici del SSN e di altri medici dello steso comparto, eludendo ancora una volta il recepimento in vigenza dell’art. 13 della L. 222/84.
RdB reputa tuttavia opportuno sottoscrivere il presente Accordo nella considerazione delle possibili aperture in esso delineate, che dovranno trovare attuazione nei propri Enti di appartenenza e conferma nel prossimo CCNL 2002/2005.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
FP CGIL – CISL FPS – UIL PA
Le sottoscritte OOSS nel sottoscrivere il presente accordo non possono però non evidenziare la grande delusione rispetto alle aspettative.
Ciò tanto in riferimento ai compiti che lo stesso CCNL aveva attribuito alla Commissione paritetica ARAN / OO.SS. all’uopo istituita, quanto soprattutto in considerazione proprio dei lavori svolti in seno a detta Commissione, che avevano consentito di individuare soluzioni appropriate alle principali problematiche poste dalla specificità dell’area dei professionisti e medici del parastato, non risolte dal contratto collettivo 1998-2001 (superamento della rigidità dei Fondi, tendenziale articolazione dell’assetto professionale su due livelli differenziati, contrattualizzazione degli onorari professionali legali e adeguamento normativo delle competenze professionali anche degli altri professionisti, valorizzazione della professione medica in armonia con la disciplina relativa ai medici del SSN, ecc.).
La paradossale lentezza dell’iter delle trattative e l’irrigidimento del Governo e del Comitato di Settore sul reperimento di nuove risorse hanno condotto quindi alla sottoscrizione di un accordo necessitato dalla esigenza di avviare immediatamente le trattative per il rinnovo del CCNL ormai scaduto fin dal dicembre del 2001 e comunque il migliore possibile dato il momento, in particolare se consideriamo ad esempio le opportunità che si possono cogliere con i Contratti Integrativi di Ente, relativi ai professionisti interessati.
La sottoscrizione dell’accordo nei termini evidenziati, cui si è pervenuti per realismo e per senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori interessati, ci porta a confermare il più rigoroso impegno a tutela degli interessi della peculiare categoria nell’ambito della imminente tornata di rinnovi contrattuali, per la migliore soluzione delle problematiche rimaste irrisolte.