Lo afferma il Garante Privacy

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Newsletter del 2 – 8 dicembre 2002

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Nuovo intervento del Garante contro lo spamming.

A farne le spese, un navigatore che, credendo di partecipare ad un gioco, aveva inviato ad alcuni indirizzi reperiti anche casualmente in rete un messaggio di posta elettronica, trovandosi così inconsapevolmente a mettere in atto una pratica illegale com’è quella, appunto, di inviare indiscriminatamente e-mail commerciali non richieste. Nel messaggio inviato era contenuto l’invito ad inserirsi in un meccanismo per l’invio sistematico di e-mail ad altri destinatari – una sorta di “catena di Sant’Antonio” elettronica – al fine di conseguire benefici economici.

Un destinatario dell’e-mail, alquanto infastidito dall’invio, aveva richiesto al mittente di sapere dove erano stati reperiti i dati personali che lo riguardavano e che gli stessi non venissero più utilizzati. Non avendo ricevuto una risposta adeguata alla richiesta si era rivolto all’Autorità per essere tutelato. Nel ricorso al Garante l’interessato non solo ribadiva le proprie richieste, ma chiedeva anche il rimborso delle spese sostenute per il procedimento instaurato.

Chiamato dall’Autorità a giustificare l’invio della e-mail, il mittente rispondeva che, essendo solo un soggetto privato e non un’azienda, non si occupava di attività promozionali e, comunque, di aver trovato l’indirizzo del ricorrente navigando in Internet consultando casualmente alcuni siti. Il mittente riteneva, inoltre, di poter utilizzare liberamente l’indirizzo di posta elettronica in quanto ottenuto da una fonte pubblica. Sosteneva, infine, di non aver alcuna intenzione di inviare altri messaggi e di aver cancellato dai propri archivi l’indirizzo e-mail.

Nel provvedimento che definisce il ricorso, l’Autorità ha ricordato che è soggetto all’applicazione della legge sulla privacy anche il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche quando i dati sono destinati – come avveniva nel caso di specie – ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Il meccanismo collegato alla e-mail previsto dal sistema “multilevel Mlm” attiva, invece, per sua natura una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati. Il caso in questione, dunque, rientra nell’ambito di applicazione della legge 675/1996.

Le giustificazioni addotte dal mittente non erano fondate, ma, avendo comunque adempiuto alle richieste del ricorrente, il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere, ponendo però a carico del mittente le spese del ricorso, nella misura forfettaria di 250 euro.

Il caso del sistema “multilevel Mlm”(reperibile sul sito internet http://multilevel.supereva.it) è stato affrontato dal Garante in numerosi altri ricorsi tanto che l’Autorità ha deciso di avviare specifici accertamenti di carattere generale sulle caratteristiche del sistema.

Redazione

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