Sentenza del CGA n. 669/2002

Il più recente orientamento di questo Consiglio (C.G.A., 8.7.1998 n. 432, 6.3.1998 n. 123, 19.2.1998 n. 49) siccome del Consiglio di Stato (IV, 16.3.1999 n. 281; IV, 19.2.1999 n. 175; VI, 26.1.1999 n. 52; V, 8.4.1999 n. 390) ha concluso nel senso della non esistenza di un generale principio di diritto alla retribuzione per i superiori compiti esercitati, pur restando questa ammissibile ove legislativamente prevista ed in presenza dei presupposti indicati.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Sentenza 24 dicembre 2002 n. 669

sul ricorso in appello n. 1220/1999 proposto dal sig.V. Guzzio rappresentato e difeso dall’avv. A. Terregino, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Torrearsa n. 24, presso lo studio dell’avv. P. Mogavero;

contro

il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in via Alcide De Gasperi n. 81;

per l’annullamento

della sentenza n. 623/99 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, del 31 marzo 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero di grazia e giustizia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Antonio Andò;

Uditi alla pubblica udienza del 29 maggio 2002 l’avv. A. Saitta su delega dell’avv. A. Terregino, per Guzzio V. e l’avv. dello Stato Pignatone per il Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. V. Guzzio, dipendente in servizio presso la Pretura circondariale di Termini Imerese con la qualifica di Collaboratore di Cancelleria (VII q.f.), presentava, in data 30.6.1990, istanza per l’inquadramento ai sensi dell’art. 4, c. 9 l. 11/7/1980 n.312 nel profilo professionale di funzionario di cancelleria (VIII q.f.) e, a decorrere dal 31.12.1990, nella IX qualifica funzionale in forza di mansioni superiori svolte, su specifico incarico, in vari indicati tempi nel periodo 1984-1990.

Il Direttore generale del Ministero di Grazia e Giustizia, con provvedimento prot. n. 25547/DR/IB/INQ 2474 dell’11.2.1995, rigettava l’istanza e il sig. Guzzio proponeva ricorso al Giudice amministrativo avverso il provedimento negativo, lamentando i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 c. 9 l. n. 312/1991, dell’art. 57 c. 4 d.lgs. n. 29/1993 e dell’art. 5 c. 3 l. n. 312/1991, nonchè di eccesso di potere per insufficiente motivazione ed erroneità nei presupposti. Il ricorrente chiedeva, altresì, il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, Sez. II, con sentenza n. 623/99, rigettava il ricorso sul presupposto che l’esercizio di mansioni superiori nel pubblico impiego, ancorchè espletate in forza di formale incarico e su posto vacante, non danno titolo ad ottenere l’inquadramento nella qualifica corrispondente e che l’accesso alla VIII qualifica, ai sensi del D.P.R. n. 1219/1984, non poteva essere riconosciuto al sig. Guzzio perchè questi era sprovvisto del diploma di laurea, titolo necessario allo scopo. Il giudice di prime cure rilevava, inoltre, che il ricorrente non possedeva neanche il titolo immediatamente inferiore per beneficiare della norma di favore di cui all’art. 5 D.P.R. n. 44/1990, che consente l’accesso all’VIII qualifica al personale di VII qualifica in servizio da almeno cinque anni e che le mansioni svolte dal sig. Guzzio non potevano, pertanto, essere considerate equivalenti per qualità a quelle di un Funzionario di cancelleria di VIII q.f..

Il sig. Guzzio propone appello avverso tale sentenza, ritenendo che i motivi a sostegno della decisione del primo giudice siano infondati, in quanto il diploma di maestro d’arte di cui è in possesso sarebbe equiparabile a quello di istituto secondario superiore e, comunque, le mansioni superiori prestate sarebbero da retribuire in forza della esistenza del posto vacante in organico e della intervenuta adozione di formale provvedimento di incarico. Il Ministero della Giustizia, con memoria, si costituisce in giudizio chiedendo la reiezione del gravame. La causa viene in trattazione alla pubblica udienza del 29 maggio 2002 e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato. La questione della generalità o meno della retribuibilità delle mansioni superiori ha costituito nel tempo oggetto della ricerca del punto di equilibrio tra gli interessi e quelli pubblici indisponibili relativi ai meccanismi di selezione.

Il più recente orientamento di questo Consiglio (C.G.A., 8.7.1998 n. 432, 6.3.1998 n. 123, 19.2.1998 n. 49) siccome del Consiglio di Stato (IV, 16.3.1999 n. 281; IV, 19.2.1999 n. 175; VI, 26.1.1999 n. 52; V, 8.4.1999 n. 390) ha concluso nel senso della non esistenza di un generale principio di diritto alla retribuzione per i superiori compiti esercitati, pur restando questa ammissibile ove legislativamente prevista ed in presenza dei presupposti indicati.

La questione è stata oggetto di attenzione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di stato che si è pronunziata con le decisioni n. 22 del 18.11.1999 e n. 11 del 23.2.2000. La Adunanza Plenaria ha ritenuto che le mansioni superiori siano irrilevanti ai fini economici e giuridici, salva diversa disposizione di legge, per la indisponibilità degli interessi coinvolti e per la indefettibilità del provvedimento di nomina od inquadramento che non può costituire “oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi”.

E’ pur vero che l’art. 57 del d.lgs 3.2.1993 n. 29 ha regolamentato la materia riconoscendo rilevanza economica all’espletamento, con l’esistenza di condizioni e presupposti determinati, di mansioni superiori, ma tale disposizione non è mai entrata a regime, essendone l’operatività stata differita con successive disposizioni legislative sino alla abrogazione di cui all’art. 43 del d.lgs 31.3.1998 n. 80.

L’art. 25 del d.lgs n. 80/98, peraltro, ha introdotto una diversa disciplina della materia, poi affidata all’art. 56 del d.lgs n. 29/93 (ed ora all’art. 52 del aT.U. n. 165/2001), che ha previsto la retribuibilità delle mansioni superiori con decorrenza dal termine stabilito dai nuovi ordinamenti professionali di cui ai contratti collettivi.

Termine iniziale veniva così fissato in quello di entrata in vigore del d.lgs 29.10.1998 n. 387 che ha eliminato, all’art. 15, il differimento dell’applicazione della disciplina dell’art. 56 d.lgs n. 29/93 come introdotta dall’art. 25 d.lgs n. 80/98, per quanto al riconoscimento delle differenze retributive relative all’esercizio di mansioni superiori.

Nella specie, la domanda riguarda un periodo certamente precedente a quello di entrata in vigore del d.lgs n. 387/98 e nel quale non esisteva una normativa specifica che in precedenza determinasse il diritto alla retribuzione superiore.

La pretesa dell’appellante non è poi sostenibile neanche con riferimento al possesso da parte sua del titolo di studio immediatamente inferiore alla laurea, richiesto per l’aggiudicazione del beneficio ex art. 5 D.P.R. n. 44/1990.

L’equiparabilità del titolo di studio è, infatti, espressamente prevista in sede normativa e mai è stata disposta una corrispondenza tra diploma di maestro d’arte e diploma di scuola secondaria superiore, come evidente anche per il diverso contenuto dei rispettivi insegnamenti curricolari e per la diversa durata del corso di studi. La stessa circostanza dedotta in atti della avvenuta ammissione dell’appellante ad un concorso nel quale per l’accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea, non è influente in quanto disposta in sede cautelare e con riserve.

Per le argomentazioni esposte l’appello è da rigettare, restando assorbita ogni altra censura. Appare di giustizia, per la natura della controversia, la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello di cui in epigrafe. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 29 maggio 2002 dal consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale.

(Riccardo Virgilio, Presidente, Antonio Andò, estensore, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Carboni, Raffaele Tommasini, componenti).

Redazione

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