Illeciti sanitari

La relazione al disegno di legge di conversione presentato al Senato

Onorevoli Senatori.

– In relazione agli episodi di cronaca concernenti gravi e ripetuti comportamenti in danno al Servizio sanitario nazionale, posti in essere nell’ambito di attività del settore sanitario (farmaceutico, diagnostico di laboratorio e radiologia, acquisto di dispositivi medici), si è rafforzata l’esigenza, indifferibile ed urgente, di intervenire sulla vigente normativa per rendere più severe le misure sanzionatorie attualmente previste, nonché di individuare misure di rafforzamento di controllo sul territorio, al fine di prevenire e reprimere i comportamenti illeciti che, oltre a determinare turbamento e grave preoccupazione nei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale, arrecano altresì a quest’ultimo incalcolabili danni di natura economica e finanziaria, contribuendo così ad accrescerne il deficit in misura rilevante.

L’accluso decreto-legge, che all’articolo 6 inasprisce le sanzioni per la violazione delle norme sul divieto di fumo, per contrastare gli illeciti commessi nel settore sanitario reca le seguenti disposizioni (articoli da 1 a 5):

– l’articolo 1 introduce nell’ordinamento una nuova fattispecie contravvenzionale tendente a sanzionare comportamenti, commissivi od omissivi, in violazione di norme precettive a carico dei professionisti dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale. L’importo minimo della sanzione amministrativa (euro 50.000) si giustifica con la particolare gravità dei comportamenti addebitati; è inoltre prevista la comunicazione del provvedimento che conclude il procedimento ai competenti ordini o collegi professionali, affinché valutino l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari;

– l’articolo 2 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie contro la pubblicità ingannevole presso gli operatori sanitari;

– l’articolo 3 prevede l’introduzione di una specifica circostanza aggravante per il delitto di truffa, di cui all’articolo 640 del codice penale, per i fatti delittuosi commessi dagli operatori di settore in danno del Servizio sanitario nazionale; è previsto altresì un notevole aumento della pena pecuniaria ed è resa obbligatoria la confisca;

– l’articolo 4 prevede l’adozione di un decreto ministeriale per l’attivazione, presso il Ministero della salute, di un corpo ispettivo di specialisti che, affiancati ai Nucleo antisofisticazioni NAS ed al Corpo della guardia di finanza, svolgano attività di controllo per il rispetto dei LEA (Livelli essenziali di assistenza) e di prevenzione e di accertamento delle violazioni economiche e finanziarie a danno del Servizio sanitario nazionale, ai fini della repressione degli illeciti;

– l’articolo 5 contiene disposizioni finalizzate ad accelerare i procedimenti disciplinari presso i competenti collegi professionali per le professioni sanitarie.

Il provvedimento non è corredato della relazione tecnica in quanto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma prevedibili ulteriori entrate.

(Ddl governativo n. 2059 AS, presentato al Senato il 4 marzo 2003)

Allegato

Le norme modificate dal D.L.:

REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186, S.O.)

(…)

Sezione XI – Della pubblicità in materia sanitaria

Art. 201. È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.

Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l’associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.

È necessaria la licenza del Ministro per l’interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.

La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l’interno.

Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71.

(…)

CODICE PENALE

Capo II. – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640. (Truffa)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni [c.p. 29].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni [c.p. 29, 63]:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

(…)

LEGGE 11 NOVEMBRE 1975, N. 584

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322)

Art. 7. 1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all’articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L’obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Redazione

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