Il 24 gennaio 2003, il Consiglio dei Ministri aveva approvato uno schema preliminare di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva 31/2000 sul commercio elettronico.
Era poi necessario acquisire i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari competenti entro quaranta giorni dalla trasmissione del testo, ossia entro l’11 marzo 2003. Così, la X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), assegnataria del provvedimento, ha iniziato l’esame il 26 febbraio, giungendo ad un rinvio. La Commissione ha poi proseguito l’esame nella seduta del 5 marzo, in cui è pervenuta alla approvazione della proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
Qui di seguito il testo del parere.
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Schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Atto n. 172).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2002, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico (atto n. 172);
rilevato che lo schema dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 1o marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), con particolare riferimento ai criteri specifici di delega definiti dall’articolo 31 della medesima legge;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera c), si valuti l’opportunità di mantenere nel testo del decreto legislativo la precisazione che la presenza e l’uso di mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore «quando svolgono funzioni meramente ausiliarie e preparatorie», atteso che tale precisazione non trova corrispondenza nella direttiva – la quale stabilisce che il luogo di stabilimento è quello in cui le società esercitano la loro attività economica e che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello schema, la disciplina nazionale risulta applicabile ai prestatori stabiliti sul territorio italiano;
b) con riferimento all’articolo 2, comma 3, che fa salve le specifiche disposizioni relative alla materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, appare opportuno valutare attentamente – anche alla luce della comunicazione della Commissione europea sul commercio elettronico e i servizi finanziari, del 7 febbraio 2001 – se tale previsione non limiti o escluda di fatto la possibilità di applicare il decreto legislativo al commercio on line di prodotti bancari, finanziari o assicurativi, introducendo un’esclusione non prevista dalla direttiva;
c) all’articolo 4, comma 1, lettera d), appare superato il riferimento alle direttive 92/96/CEE e 90/619/CEE, abrogate dalla direttiva 2002/83/CE, la quale ha unificato le diverse disposizioni vigenti in materia di assicurazione sulla vita;
d) in relazione a quanto disposto dall’articolo 9, che disciplina le comunicazioni commerciali non sollecitate, appare opportuno prevedere sistemi di filtraggio delle informazioni da parte delle imprese, in conformità a quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera b), della legge di delega;
e) con riferimento all’articolo 10, relativo all’uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate, si valuti l’opportunità di prevedere forme e procedure di consultazione con gli ordini professionali, secondo quanto stabilito dall’articolo 31, comma 1, lettera c), della legge di delega;
f) in relazione a quanto previsto dall’articolo 16 – secondo cui il prestatore di un servizio non è responsabile qualora, non appena a conoscenza dell’illiceità di un’attività o di un’informazione, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso -, al fine di evitare che sia vanificata qualsiasi azione efficace ed immediata tesa alla rimozione dalla rete di materiale illecito appare opportuno precisare che la comunicazione delle autorità non costituisce condizione necessaria per la rimozione delle informazioni o per la disabilitazione dell’accesso; conseguentemente, all’articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «su comunicazione» potrebbero essere sostituite dalle seguenti: «anche a seguito di comunicazione»;
g) si valuti l’opportunità, in relazione all’articolo 19, relativo alla composizione delle controversie, di richiamare espressamente gli organismi di conciliazione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in considerazione dell’esperienza che le stesse hanno acquisito sul fronte della giustizia alternativa in base a varie disposizioni di legge.