Il Senato, nella riunione del 19 marzo scorso, ha approvato definitivamente la Legge di semplificazione 2001, recante “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione”, i cui obiettivi dichiarati sono quelli di imprimere alla legislazione vigente una significativa svolta verso la semplificazione delle procedure, ridurre drasticamente le leggi vigenti e fornire al cittadino un unico strumento codicistico di facile consultazione di tutta la normativa relativa alle singole materie.
L’art. 10 della legge in esame, delega il Governo ad adottare più decreti legislativi e regolamenti per il “coordinamento ed il riassetto delle norme in materia di società dell’informazione”. Si tratta, in sostanza, di una norma di notevole portata, il cui intento è quello di riordinare interamente la disciplina in materia di documento informatico e firme elettroniche. Ed invero, è questa una disciplina di enorme importanza se solo si considera la sua incidenza su tematiche quali la regolamentazione dell’archiviazione ottica dei documenti, della sicurezza informatica dei dati e dei sistemi, nonchè dei procedimenti amministrativi informatici, dei servizi pubblici resi per via telematica e delle modalità di accesso informatico ai suddetti procedimenti e servizi.
E’, d’altronde, indicativo il mutamento della rubrica dell’articolo in esame – emendamento approvato alla Camera nella seduta del 3 dicembre 2002 su proposta del Governo, prima della trasmissione al Senato del testo di legge per la sua approvazione definitiva del 19 marzo scorso – che originariamente era “riassetto in materia di informatizzazione”. La nozione generale di “società dell’informazione”, richiamata più volte anche dalla normativa comunitaria (vedi, ad es., le Direttive 98/34/CE e 2000/31/CE), fa riferimento ad una società in cui i rapporti fra soggetti, pubblici e privati, possano svolgersi anche a distanza, per via elettronica, e mediante l’ausilio di apparecchiature elettroniche.
Si tratta di un riassetto considerato da più parti necessario, soprattutto in relazione al Decreto legislativo 10/2002 di attuazione della direttiva 1999/93/CE, che ha introdotto soluzioni contraddittorie e, peraltro, non coerenti con l’ordinamento giuridico italiano, in particolare per ciò che riguarda la validità e l’efficacia probatoria del documento informatico.
“Il risultato finale di tutta questa attività normativa – affermava M. Cammarata in suo articolo pubblicato su Interlex nel dicembre 2002 – sarà quindi un codice della documentazione informatica”, che potrà vedere la luce, dati i tempi imposti dalla legge – diciotto mesi dalla data in entrata in vigore – alla fine del prossimo anno.
Qui di seguito l’articolo in esame.
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Art. 10
(Riassetto in materia di società dell’informazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e regolamenti su proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e dei ministri competenti per materia, per il coordinamento ed il riassetto delle norme in materia di società dell’informazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l’efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo ed al grado di sicurezza della firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini ed alle imprese l’accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessarie nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;
c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà ed originalità, in sostituzione od in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l’esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
2. La delega si esercita per i seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza di cui al comma 1.
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