Pubblicato il decreto-legge che modifica la disciplina d’accesso agli esami di avvocato, che "intende contrastare la diffusa pratica del trasferimento dei praticanti al fine di scegliere sedi di esame ritenute più agevoli; tale sede continua ad essere quella del luogo di rilascio del certificato di compiuta pratica, ma vengono ridotti i margini di scelta dei candidati in quanto d’ora in poi il certificato verrà rilasciato dal consiglio dell’Ordine forense del luogo dov’è stato compiuto il maggior periodo della pratica, quindi per almeno un anno. Un sorteggio determinerà gli abbinamenti fra le commissioni esaminatrici ed i candidati; le prove scritte si svolgeranno presso la Corte d’appello di appartenenza dei candidati, la prova orale avrà luogo presso la sede dove è istituita la commissione esaminatrice" (dal comunicato stampa del Governo del 16 maggio).
Tra le materie di esame, il diritto ecclesiastico viene sostituito con quello comunitario.
Viene anche regolamentato in modo diverso l’uso dei codici: alle prove scritte i candidati potranno portare solo le edizioni non commentate con la giurisprudenza.
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Decreto Legge 21 maggio 2003 n. 112
Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.
(G.U. 22 maggio 2003 n. 117)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l’effettuazione della pratica forense e dell’esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d’esame ed evitare, altresi’, fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneita’ tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d’esame;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto–legge:
Art. 1.
Istituzione dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101
1. L’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). –
1. Il certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita’, del luogo in cui la pratica e’ stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo’ essere rilasciato piu’ di una volta.
2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell’ordine di provenienza certifica l’avvenuto accertamento sui
precedenti periodi.
3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d’appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d’esame, secondo quanto previsto dall’articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.»".
Art. 2.
Modifiche all’articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All’articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
«Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d’appello e i candidati, individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d’appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d’istituzione della commissione esaminatrice.
Il sorteggio di cui al comma precedente e’ effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d’appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle commissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.».
Art. 3.
Modifiche all’articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All’articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono anteposti i seguenti commi:
«Esaurite le operazioni di cui all’articolo 22, il presidente della commissione ne da’ comunicazione al Presidente della Corte d’appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d’appello presso la quale e’ istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell’articolo 15, commi sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di consegna all’ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.
Il Presidente della Corte d’appello presso la quale e’ istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incari-cata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l’inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.»".
Art. 4.
Modifiche all’articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All’articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le parole: «anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza,»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «scritti,» sono inserite le seguenti: « codici commentati,».
Art. 5.
Modifiche all’articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All’articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: «ecclesiastico»" e’ sostituita dalla seguente: «comunitario».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
1. All’articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell’Ordine.»;
b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: «duecentocinquanta"» è sostituita dalla seguente: « trecento»".
Art. 7.
Norma di copertura
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e’ autorizzata, a decorrere dall’anno 2003, la spesa di
euro 17.072,00; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.