Rassegna stampa.
Da “La Sicilia” del 26 maggio 2003.
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Sentenza sbagliata il Catania vada al Tar
La Corte federale non poteva smentire la decisione Caf e ripristinare l’1-1 del Catania col Siena.
Alla decisione della Commissione di appello federale, che aveva dato ragione al Catania sulla posizione irregolare di un giocatore del Siena, è sopravvenuta quella della Corte federale che ne ha sovvertito l’esito.
Da curioso di antica data delle carte federali (risale al tempo in cui ero segretario dell’A S. Caltagirone) e da frequentatore di rebus giuridici per 1’attività che svolgo, mi è parso di cogliere un vulnus – recte, un’offesa, all’ordinamento giuridico sportivo.
Ricordavo (l’ho riscontrato rileggendo le carte federali nella parte del cosiddetto Codice di giustizia sportiva) che:
a) la Commissione di appello federale -art 20, n. 1- è competente a giudicare in ultima istanza avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari, nonchè della Commissione tesseramenti e della Commissione vertenze economiche nei casi indicati nella parte terza dello stesso codice;
b) la Corte federale art. 16 lett. a ha tra le sue competenze quella di interpretare le norme statutarie e regolamentari.
Il procedimento, attivato da società di Serie B e pare – anche, come è previsto, su richiesta del presidente federale, quando rilevi direttamente o su segnalazione di qualsiasi organo della giustizia sportiva, decisioni discordi ed inconciliabili emesse da singoli organi in base a diverse interpretazioni di norme, nonchè quando ravvisi la necessità di interpretazione univoca da darsi ad una norma regolamentare, proprio quello appena descritto.
Codesto procedimento di interpretazione, instaurato su segnalazione degli organi della giustizia sportiva, sospende il procedimento in corso fin quando la Corte si sia pronunciata.
E’ chiaro, allora, che possono verificarsi due ipotesi:
la prima, di richiesta di interpretazione fuori di un procedimento in corso. La regola, nuova o riaffermata, non può che valere nei confronti di tutti ma per il futuro.
La seconda, dell’interpretazione in un procedimento in corso che in coerenza va sospeso in attesa di essa.
Si concreta, in sostanza, un’ipotesi di questione incidentale, sollevata nel corso di un procedimento e destinata a valere per esso e ovviamente anche per il futuro quale regola nuova o riaffermata di lettura o di comportamento per tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico sportivo, validata da una interpretazione della regola sportiva da parte della Corte federale a processo definito.
Specularmente, la Corte federale non può con la sua attività di interpretazione incidere su decisioni definitive, ma fissarle per il futuro, salvo il caso, come anticipato e qui non ricorrente, di procedimento in corso sospeso.
In tale ipotesi le ricadute degli effetti dell’interpretazione sono di competenza del giudice del procedimento sospeso, non della Corte come sembra sia avvenuto.
Nell’ordinamento giuridico processuale ordinario per situazioni come quella in esame si parla di abnormità, cioè di provvedimento- decisione deliberazione determinazione fuori dalle regole fissate e non ad esse riconducibili retroattivamente.
Che fare, mutuando il titolo di un noto saggio di Lenin ?
Il giudice amministrativo, puntualmente il Tar per la Sicilia sezione di Catania, nella vicenda sulla revoca di affiliazione del Club Calcio Catania nel lontano 1993 per gravi irregolarità gestionali, con una sequenza procedimentale scandita dal provvedimento di urgenza e successivamente dalla sentenza sul merito esplorò, e forse acquisì, principi sulla natura degli (atti attuativi di norme regolamentari) (così nell’ordinanza di pugno del presidente Zingales) che diedero spazio all’impugnativa davanti al giudice amministrativo.
Sono essi applicabili anche per l’ipotesi di decisione abnorme da parte di un organo di diritto sportivo (il massimo, per verità) che incide sulla permanenza di una società di calcio nel campionato in cui gioca con riflessi economico finanziari e quindi patrimoniali e di immagine per la società, per la città che ad essa si riannoda e per gli sportivi ?
Varrebbe la pena di percorrere la via segnata nel 1993 dal Tar Sicilia sezione di Catania con tanto impegno professionale e perspicacia.
E forse, con i nuovi orizzonti aperti dalla legislazione e dalla giurisprudenza sul risarcimento da violazione ingiusta di interessi legittimi non soltanto sul piano effettuale (vale a dire la restituzione dei due punti al Catania) ma anche su quello del risarcimento del danno.
Una considerazione finale: la cosiddetta giustizia sportiva, se come giustizia vuole legittimarsi, deve seguire, direi sottomettersi, alle regole dell’ordinamento sportivo, non emettere decisioni che lascino tutti contenti. Così incautamente pare si sia espresso un componente giudice (!) della Corte federale.
Giacomo Scalzo
(Procuratore Generale della Repubblica di Catania)
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da “La Sicilia” del 26 maggio 2003
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