Convertito il decreto legge 50/2003

Legge 20 maggio 2003, n. 116

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003 n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali”

(G.U. 28 maggio 2003 n. 122)

A) La relazione al disegno di legge di conversione

B) Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

A) La relazione al disegno di legge di conversione

“Onorevoli Senatori. –

Con decreto del Ministro dell’interno del 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002, è stato differito al 31 marzo 2003 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tale differimento si è reso necessario in mancanza di indicazioni certe sulle modalità e sulla entità dei trasferimenti erariali che sarebbero stati disposti con la legge finanziaria per il 2003.

Tuttavia, la proroga del termine non si è dimostrata sufficiente in un numero considerevole di casi, in quanto il ritardo nell’adozione di alcuni provvedimenti previsti dalla legge finanziaria per il 2003, legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha determinato ulteriori incertezze nella definizione sia delle entrate proprie sia di quelle trasferite, nonché nell’esistenza di eventuali limiti alla assunzione di personale.

Tale situazione ha avuto effetti negativi sulla corretta programmazione delle attività, non consentendo la proficua gestione delle stesse e creando problemi per il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno, ai sensi dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Inoltre, i comuni delle regioni Molise, Puglia e Sicilia, colpiti da calamità naturali, hanno incontrato notevoli difficoltà nella predisposizione del bilancio a causa della incertezza nella definizione di tributi propri.

Conseguentemente, si è ritenuto di dover prevedere un ulteriore differimento di sessanta giorni del termine per l’adozione dei bilanci degli enti locali.

Il ricorso alla decretazione d’urgenza si è reso necessario in considerazione del fatto che la situazione sopra delineata si è compiutamente manifestata in tutti i suoi aspetti nell’imminenza della scadenza del termine del 31 marzo 2003.

Pertanto, non si è potuto far ricorso alla procedura ordinaria prevista dall’articolo 151 del citato testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che prevede, per l’adozione del decreto di proroga del termine, da parte del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Tale ultimo passaggio procedurale richiede, infatti, tempi tecnici non compatibili con l’urgenza del caso”.

B) Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2003 da parte degli enti locali e’ differito al 30 maggio 2003.

Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell’articolo 146 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «semestrale» e’ sostituita dalla seguente: «annuale».

Art. 1-ter.

1. Dopo l’articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ inserito il seguente:

«Art. 268-ter (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all’articolo 268-bis). – 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell’articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura e’ definita.

2. Sempre che l’ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell’articolo 268-bis, comma 5, non e’ consentito procedere all’assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall’applicazione del citato comma 5.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell’articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullita’, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell’interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.

4. E’ consentito in via straordinaria agli enti locali gia’ dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all’articolo 268-bis ove risulti l’insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell’interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione, e’ dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all’evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all’articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo».

Art. 1-quater.

1. Le disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l’ipotesi di scioglimento prevista dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», si applicano per l’esercizio finanziario 2003 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l’esercizio finanziario 2003 anche all’ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del testo unico.

3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonche’ del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, e’ disposta l’anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall’ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell’interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2003.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell’interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.

5. All’articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari».

6. All’articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall’articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: «con decreto di natura non regolamentare del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell’interno, di concerto con il».

7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunita’ montane svolgenti l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell’interno adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell’applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

9 Dall’attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ soppresso.

11. Per l’anno 2003, ai fini dell’attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell’interno, la popolazione delle province e dei comuni e’ calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall’ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.

12. All’articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2».

13. All’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «A seguito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo».

Art. 1-quinquies.

1. All’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

«6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non e’ possibile operare il confronto con l’anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Art. 1-sexies.

1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall’articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilita’ interno.

Art. 1-septies.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e provinciali per i quali l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali disponga, o abbia gia’ disposto, l’utilizzo da parte del Ministero dell’interno in base all’articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Redazione

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