L’ordinanza del Tar Catania

1) L’ordinamento sportivo nazionale, pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia e autodichia, è derivato da quello generale dello Stato.

Il c.d. “vincolo di giustizia sportiva” che impone alle società sportive affiliate l’impegno di accettare la previa e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C. e dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie concernenti l’attività sportiva, opera con esclusivo riferimento alla sfera strettamente tecnico-sportiva ed in quella dei diritti disponibili.

Il vincolo non opera tuttavia nell’ambito degli interessi legittimi i quali sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale ed illimitata nel tempo, alla tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato VI n. 1050/95; T.A.R. Catania n. 1282/02; T.A.R. Lazío n. 2394/98; T.A.R. Lazio n. 135/88).

2) La Commissione d’appello federale è giudice "di ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva" (art. 31 Statuto F.I.G.C.) e che, pertanto, le sue decisioni non sono ulteriormente sindacabili nemmeno ad opera della Corte Federale al quale l’art. 32 dello Statuto non riconosce tale potere.

T.A.R. Sicilia

Sezione II di Catania

Ordinanza 5 giugno 2003 n. 958

(Presidente Zingales, Estensore Francavilla)

Catania Calcio c/ F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio) e altri

(…)

Diritto.

– Ritenuta infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione per asserita carenza di posizione giuridica soggettiva tutelabile e, in subordine, per asserita sussistenza nella specie – di diritti soggettivi tutelabili innanzi all’A.G.O.;

– Rilevato, in particolare, che, in relazione alla duplice natura delle federazioni sportive – da una parte associazioni di diritto privato e, dall’altra, organi del C.O.N.I. per la realizzazione dei suoi fini istituzionali anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività" (art. 15 comma 1° D.L.vo n. 242/99) – la verifica della sussistenza della giurisdizione "impone di accertare se le norme che si assumono violate attengano alla vita interna della federazione ed ai rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti ovvero alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva" (Cons. Stato sez. VI n. 1050/95; così anche Cass. n. 4063/93; Cass. SS.UU. n. 4399/89);

– Considerato che le norme di cui è stata dedotta la violazione (artt.31 e 32 dello Statuto della F.I.G.C. e 22 e 26 del Codice della Giustizia Sportiva), in quanto aventi ad oggetto l’individuazione della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva, non esauriscono i propri effetti all’interno della Federazione, ma, disciplinando compiutamente i metodi di definizione delle controversie sportive, sono finalizzate alla tutela del corretto svolgimento delle gare e alla salvaguardia dei relativi risultati censurabili solo davanti agli organi all’uopo preposti e radicano, pertanto, la giurisdizione del G.A.

– Considerato, poi, che, come affermato dal costante orientamento giurisprudenziale, l’adozione di misure cautelari non è preclusa dall’eccezione d’incompetenza o dalla proposizione di istanza di regolamento di competenza ex art. 31 L.n.1034/71 (Cons. Stato A.P. n. 2/97);

– Ritenuta inaccoglibile la richiesta d’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre società iscritte al campionato di serie B non intimate nel presente giudizio;

– Rilevato, infatti, che le società in esame non rivestono la qualifica di soggetti controinteressati non essendo contemplate nell’atto impugnato né titolari di un autonomo interesse incompatibile con quello azionato dal ricorrente ma mere destinatarie, in virtù di circostanze di fatto sopravvenute, di soli effetti riflessi ed indiretti del provvedimento(lo stesso art. 29 comma 20 del Codice di Giustizia Sportiva riconosce il diritto a proporre reclamo alle sole società che abbiano partecipato alla gara);

– Ritenuto, altresì, sussistente l’interesse della ricorrente all’emanazione del provvedimento cautelare invocato in quanto:

la presenza di altro procedimento, dinanzi ad organi di giustizia sportiva, vertente tra Catania e la società Venezia costituisce circostanza di fatto che, anche in relazione al suo esito futuro ed incerto, non incide sull’attuale interesse della ricorrente ad una pronuncia interinale;

l’imminente svolgimento dell’ultima partita di campionato concretizza, sotto il profili dell’attualità della lesione, l’interesse processuale della ricorrente posto che la classifica conseguente all’emissione del provvedimento impugnato, ingenerando non giustificate aspettative, potrebbe condizionare il comportamento delle squadre in campo e, pertanto, falsare l’esito delle gare da esse disputate;

– Ritenuta infondata l’eccezione di improponibilità della domanda per l’intervenuta rinuncia all’azione, ad opera della ricorrente, desumibile dalla clausola compromissoria ex art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.

– Considerato, in particolare, che, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza (Cons. Stato VI n. 1050/95; T.A.R. Catania n. 1282/02; T.A.R. Lazío n. 2394/98; T.A.R. Lazio n. 135/88) l’ordinamento sportivo nazionale, pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia e autodichia, è derivato da quello generale dello Stato con la conseguenza che il c.d. “vincolo di giustizia sportiva” che impone alle società sportive affiliate l’impegno di accettare la previa e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C. e dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie concernenti l’attività sportiva opera con esclusivo riferimento alla sfera strettamente tecnico-sportiva ed in quella dei diritti disponibili ma non nell’ambito degli interessi legittimi i quali sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale ed illimitata nel tempo, alla tutela giurisdizionale

Considerato che la conclusione in esame appare supportata dal collegamento tra l’interesse legittimo e l’interesse pubblico e dalla stessa indisponibilità del diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto dagli artt. 24 e 113 Cost.;

– Considerato, poi, che, nel merito, il ricorso appare, ad una prima delibazione, tipica della fase cautelare, fornito del “fumus boni iuris”

– Rilevato, infatti, che la decisione della Corte Federale, come già desumibile dalla parte dispositiva ed a prescindere dalla motivazione in ordine allo strumento giuridico impugnatorio extra ordinem invocato dalla Corte Federale, appare violativa del principio dell’intangibilità del giudicato e della ripartizione delle competenze stabilite dello Statuto della F.I.G.C. e 22 e 26 del Codice di Giustizia Sportiva;

– Considerato che dalle norme in esame risulta che la Commissione d’appello federale è giudice "di ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva" (art.31 Statuto F.I.G.C.) e che, pertanto, le sue decisioni non sono ulteriormente sindacabili nemmeno ad opera della Corte Federale al quale l’art. 32 dello Statuto non riconosce tale potere;

– Rilevato che i principi dell’intangibilità del giudicato sportivo e dell’insindacabilità delle decisioni Commissione d’appello non possono essere elusi dalla Corte Federale con l’esercizio di poteri ad essa riconosciuti dallo Statuto per finalità e fattispecie diverse quali ad esempio quelli menzionati dall’art. 32 comma 5° dello Statuto;

– Considerato, in particolare, che la norma da ultimo richiamata concerne la "tutela dei diritti personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale";

– Ritenuto che ‘l’art. 32 comma 5 può trovare applicazione soltanto nelle ipotesi nelle quali l’ordinamento sportivo non prevede appositi procedimenti “di garanzia", presupposto che non ricorre nella fattispecie in esame che ha formato oggetto di decisione ad opera dei competenti organi di giustizia sportiva di primo e secondo grado;

– Rilevato, in quest’ottica, che la stessa Corte Federale (come risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data 03/06/03) ha escluso che, attraverso il potere di interpretazione autentica delle norme statutarie, ad essa espressamente riconosciuto dall’art. 32 comma 60 dello Statuto, possano essere vanificati gli effetti delle decisioni emesse dalla Commissione d’appello federale;

– Considerato, infine, che, in relazione alla gravità, irreparabilità ed attualità viene, innanzi tutto, in rilievo quanto in precedenza evidenziato circa l’esigenza di un regolare svolgimento dell’ultima giornata di campionato (prevista per il prossimo 7 giugno) con particolare riferimento all’esigenza che i risultati non siano falsati dall’affievolimento o dalla compromissione della tensione agonistica dei concorrenti;

– Considerato, altresì, che la perdurante vigenza dell’atto impugnato è foriera di gravi effetti per la società Catania anche in relazione all’attuale situazione di classifica della stessa ed al conseguente pericolo di retrocessione;

– Ritenuto infine sussistente l’interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive che verrebbe irrimediabilmente vulnerato dalla possibilità di contestazione future dei risultati acquisiti sul campo e, comunque,divenuti definitivi,anche previa loro modifica, a seguito della decisione dei competenti organi di primo e secondo grado della giustizia sportiva

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sez. 2°) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto sospende il provvedimento emesso in data 22/05/03 dalla Corte Federale impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Depositata in segreteria il 5 giugno 2003.

Redazione

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