Convenzione tra la Regione siciliana e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 giugno 2003 (G.U.R.S. – Parte Prima – 11 Luglio 2003 – N. 31 )

Convenzione tra la Regione siciliana e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

L’Assessore per i lavori pubblici

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di forniture, di servizi e nei settori esclusi";

Visto, in particolare l’art. 3, comma 2, capoverso 19, della citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale si dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici opera nel territorio della Regione;

Visto il successivo capoverso 20, comma 2, del citato art. 3 della predetta legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale l’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l’organo è preposto;

Visto il parere favorevole, reso dalla IV Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 88 del 27 febbraio 2003 sullo schema di convenzione;

Rilevato che, in data 12 maggio 2003, è stata stipulata, tra la Regione siciliana, nella persona dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella persona del suo presidente, la convenzione di cui al capoverso 20, comma 2, art. 3 della legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

E’ approvata l’allegata convenzione, stipulata tra la Regione siciliana, nella persona dell’Assessore regionale per i lavori pubblici e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella persona del suo presidente, il 12 maggio 2003, ai sensi dell’art. 3, comma 3, capoverso 20, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

La convenzione di cui all’art. 1 entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di registrazione.

Palermo, 3 giugno 2003.

SCAMMACCA DELLA BRUCA

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA E L’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso:

– che l’Assemblea regionale siciliana ha approvato in data 2 agosto 2002 la legge n. 7 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 2002) con la quale è stata introdotta una nuova e generale disciplina nella materia degli appalti pubblici, sia in ordine ai lavori pubblici che in tema di servizi e forniture e nei settori speciali (ex esclusi);

– che la legge regionale n. 7/02 ha recepito con modifiche la legge quadro sui lavori pubblici n. 109 dell’11 febbraio 1994, come successivamente integrata e modificata;

– che in particolare l’art. 3 della legge regionale n. 7/02 ha disposto che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici opera nel territorio della Regione siciliana e che l’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo parere della competente commissione legislativa, con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l’organo è preposto;

– che tale raccordo funzionale si ispira al principio della leale e necessaria cooperazione tra organi istituzionali ed è volto ad assicurare l’attuazione nel settore dei lavori pubblici dei principi – richiamati dall’art. 1, comma 1, della citata legge n. 109/94 – dell’efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza, economicità, nel rispetto della libera concorrenza e delle direttive comunitarie;

– che con la presente convenzione l’autorità intende altresì garantire il raccordo e l’uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano la materia di lavori pubblici, nel rispetto della riforma del titolo V, parte II, della Costituzione ed in particolare dell’art. 117 Cost.;

Visto il parere reso dalla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 88 del 27 febbraio 2003.

Tutto quanto sopra premesso, l’anno 2003, il giorno 12 del mese di maggio, nell’ufficio del Commissario dello Stato, in Palermo, la Regione siciliana, nella persona dell’Assessore per il lavori pubblici, pro-tempore, on.le Guglielmo Scammacca della Bruca e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella persona del presidente, pro-tempore, prof. Francesco Garri, convengono quanto segue:

Art. 1

Finalità

1. Con la presente convenzione le parti, in relazione a quanto espressamente richiamato in premessa, si impegnano a cooperare per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla normativa sui lavori pubblici, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

2. Ai fini della presente convenzione:

– "legge quadro" è la legge n. 109 dell’11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

– "legge regionale" è la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni e le norme da essa richiamate;

– Autorità è l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

– Assessorato è l’Assessorato regionale dei lavori pubblici;

– Osservatorio centrale è la sezione centrale dell’Osservatorio sui lavori pubblici costituito presso l’Autorità;

– Osservatorio regionale è l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

Art. 2

Raccolta ed elaborazione di informazioni e dati sui lavori pubblici

1. Le parti si impegnano a garantire lo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti i lavori pubblici di cui dispongono nel l’esercizio delle rispettive attribuzioni.

2. Ferme restando le competenze dell’Osservatorio centrale e dell’Osservatorio regionale, disciplinate dalle rispettive leggi di riferimento, l’Osservatorio regionale trasmette tempestivamente al l’Os servatorio centrale i dati previsti dalle leggi statali e regionali di riferimento.

In particolare, l’Osservatorio regionale acquisisce ed elabora i dati di cui all’art. 4, comma 17, della legge quadro e all’art. 3, comma 1, della legge regionale in raccordo con l’Osservatorio centrale, sulla base di intese tecniche.

3. Le altre comunicazioni previste dalla normativa vigente da inviare all’Osservatorio centrale o all’Autorità, sono trasmesse all’os servatorio regionale, qualora risultino di interesse della Regione e giusta indicazione da parte della Regione stessa.

Art. 3

Attività di indirizzo e regolazione

1. L’Autorità garantisce, in costante raccordo con la Regione, uniformità di orientamenti interpretativi nell’attività di indirizzo e regolazione nella materia degli appalti dei lavori pubblici.

2. Gli schemi degli atti di determinazione e regolazione adottati dal consiglio dell’Autorità sono inseriti, prima della loro definitiva approvazione, nel forum regionale al fine di acquisire da parte dei competenti organi regionali eventuali integrazioni e suggerimenti da formularsi entro 15 giorni dalla pubblicazione nel forum.

Art. 4

Attività di controllo e vigilanza Attività ispettiva

1. L’attività di controllo e vigilanza sui lavori pubblici realizzati nel territorio regionale si svolge mediante forme e modalità di ampia collaborazione tra il servizio ispettivo dell’autorità e i dipartimenti dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.

2. Nel caso di segnalazioni su casi specifici da parte di stazioni appaltanti o di imprese, l’Osservatorio regionale:

a) verifica se l’autorità ha già esaminato in termini generali la fattispecie, rinviando in tal caso per la definizione della questione agli atti emanati dall’Autorità;

b) qualora non risultino precedenti di cui alla lett. a), adotta il seguente procedimento:

1) dispone l’istruttoria, ivi compresa la possibilità di effettuare audizioni delle parti, informandone l’Autorità;

2) concorda con la competente struttura dell’Autorità la decisione e/o le iniziative da adottare.

3. Il dirigente del settore competente dell’Autorità, nel caso in cui ritenga la questione rilevante, può chiedere al consiglio di procedere al riesame della stessa.

4. L’attività ispettiva si svolge mediante indagini campionarie ovvero su casi specifici ed è di regola effettuata dagli ispettorati tecnici dell’Assessorato.

A tal fine, l’Osservatorio regionale concorda l’inserimento di specifiche attività ispettive nel piano delle indagini semestrali da approvarsi da parte del consiglio dell’Autorità.

5. Le ispezioni non inserite nel piano semestrale ma ritenute necessarie sono, di norma, svolte dagli ispettorati tecnici dell’Assessorato che provvedono a comunicarne tempestivamente gli esiti all’Autorità, salva la facoltà dell’Autorità di disporre ispezioni in raccordo con le strutture regionali dell’Assessorato. In tali casi l’Autorità comunica all’Osservatorio regionale le risultanze dell’attività ispettiva.

Art. 5

Qualificazione

1. L’Autorità vigila sul sistema di qualificazione secondo le competenze e le procedure in atto, in applicazione della legge quadro e del regolamento sulla qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/2000.

2. L’attività di controllo e vigilanza sul sistema di qualificazione, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 34/2000, ivi compresa l’attività ispettiva, è svolta dall’Autorità che si avvale dei funzionari della Regione per effettuare ispezioni sulle società di attestazione (SOA). Gli ispettori regionali devono comunicare gli esiti delle verifiche di accertamento all’Autorità.

3. La gestione del casellario informatico avviene esclusivamente a livello centrale.

Art. 6

Formazione e qualificazione del personale

1. Nell’attività di formazione e qualificazione del personale del le amministrazioni e nell’attività di studio, la Regione utilizza anche personale dell’autorità attraverso la partecipazione di dirigenti ai corsi e seminari, senza oneri per l’Amministrazione regionale.

Art. 7

Attività di referto

1. La relazione annuale che l’osservatorio regionale trasmette alla commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana viene inviata anche all’autorità.

2. L’invio della relazione da parte dell’osservatorio avviene in tempo utile per consentire all’autorità di tenerne conto nella propria relazione al Parlamento della Repubblica.

3. L’autorità collabora alla predisposizione del "notiziario regionale sugli appalti e concessioni" che viene trasmesso all’Autorità.

Art. 8

Attività sanzionatoria

1. L’attività sanzionatoria prevista dagli artt. 4, commi 7 e 17, e 10, comma 1-quater, della legge quadro, e dall’art. 3 della legge regionale, rimane nella competenza dell’Autorità.

2. La fase istruttoria e quella dell’esecuzione sono espletate dall’Osservatorio regionale, mentre la decisione in ordine alla irrogazione della sanzione compete al consiglio dell’Autorità. In tal caso all’adunanza del consiglio partecipa un rappresentante della Regione designato dall’Assessore che non si trovi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 ed alla legge 27 marzo 2001, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Proventi dell’attività sanzionatoria

1. Alle sanzioni concernenti l’attività dell’autorità nella Regione, di cui all’art. 3 comma 2, capoverso 28, della legge regionale, è applicata una ritenuta (detrazione) individuata in misura del quaranta per cento, quale corrispettivo per l’attività effettuata dall’autorità nel territorio della Regione.

2. I proventi dell’attività sanzionatoria, ai sensi del predetto art. 3 della legge regionale, confluiscono in entrata nel bilancio della Regione.

Art. 10

Disposizioni finali

1. L’ufficio regionale per l’espletamento di gare, di cui all’art. 5 della legge regionale, può stipulare un’intesa con l’autorità per promuovere l’inserimento nei bandi di gara per appalti di lavori pubblici di importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro o dell’importo quale risultante da modifiche apportate con decreto dell’Assessore, della seguente clausola di gradimento:

"Qualora la commissione di gara rilevasse anomalie sia in ordine alle offerte sia in ordine alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, subordinerà la proposta di aggiudicazione al preventivo parere dell’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, alla quale verranno immediatamente trasmessi gli elementi necessari alla valutazione delle anomalie riscontrate.

L’Autorità provvederà a fornire il proprio motivato parere, ancorché non vincolante, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione".

2. Per tutti gli altri appalti rimane salva la facoltà dell’Autorità, in raccordo con l’Osservatorio regionale, e delle stazioni appaltanti aventi sede in Sicilia, di stipulare intese per l’inserimento di detta clausola nei bandi di gara.

3. I collegi arbitrali, qualora trattino questioni inerenti appalti stipulati nel territorio regionale o più in generale fatti accaduti in tale area, possono riunirsi presso la sede dell’Osservatorio regionale.

4. Al fine di creare un maggior collegamento con le realtà locali, il consiglio dell’Autorità può tenere adunanze in sede regionale anche per promuovere incontri con le forze produttive.

Art. 11

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche alle situazioni procedimentali non definite o non esaurite alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 12

Clausola di bonario componimento Definizione delle controversie

1. Tutte le eventuali controversie legate all’interpretazione e applicazione della presente convenzione sono risolte in via bonaria dalle parti e, in subordine, da una commissione con potere di assumere decisioni vincolanti.

2. La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal presidente dell’Autorità e dall’Assessore, ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo tra i soggetti designati.

3. In caso di mancato accordo delle parti, alla nomina del terzo componente provvede il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’emanazione dei provvedimenti di attuazione da parte dell’Assessore regionale e del presidente dell’Autorità.

Redazione

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