L’art. 5 del decreto legge 24 giugno 2003 n. 143, in vigore dal 25 giugno 2003, ha stabilito che, per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore (per ciascun lotto) non inferiore 25 milioni di euro, il termine che deve intercorrere tra la spedizione del bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non possa essere inferiore a 90 giorni.
La relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione presentato al Senato lo stesso 24 giugno (n. 2343 AS), così recita:
"L’articolo 5 concerne le gare indette dalla Consip S.p.a. Si dispone, per le gare di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro, un ampliamento del termine minimo intercorrente tra la data di spedizione del bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte, in modo tale che lo stesso non possa essere inferiore a novanta giorni.
Si dispone anche che tale differimento si applichi anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta".
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Decreto legge 24 giugno 2003 n. 143
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Articolo 5.
(Termini per la ricezione delle offerte nelle gare indette dalla Consip S.p.a.)
1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e le data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta.
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