Va alla Camera per la conversione il decreto legge 147/2003

E’ stato presentato alla Camera il disegno di legge n. 4102 avente per oggetto "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali" (25 giugno 2003)

Riportiamo di seguito:

A) La relazione allegata al disegno di legge

B) Il disegno di legge n. 4102 AC

C) Il decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147

A) La relazione al disegno di legge

"Onorevoli Deputati ! – Con l’accluso decreto-legge, che viene sottoposto all’esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si provvede alla proroga di alcuni termini in scadenza ed ai necessari interventi conseguenti.

In particolare, la disposizione recata dall’articolo 1 proroga al 30 giugno 2004 la sospensione delle procedure di sfratto per determinate categorie di locatari che si trovino in condizioni di grave disagio. Pertanto, con la norma in questione, da un lato si intende favorire il riequilibrio del comparto delle locazioni attraverso un più efficace sostegno delle categorie sociali più disagiate da parte del Fondo nazionale di sostegno, e, dall’altro, consentire a programmi di imminente attivazione di dare prime risposte al disagio abitativo.

Con l’articolo 2 si rinvia al 1^ luglio 2004 il termine iniziale per la completa liberalizzazione dell’esercizio della professione di autotrasportatore che è attualmente fissato al 1^ luglio 2003. In proposito, si evidenzia che i rinvii circa la data di liberalizzazione dell’accesso al mercato nascono dalle forti resistenze e preoccupazioni delle associazioni dei piccoli e medi imprenditori che più temono, in un mercato liberalizzato, l’estromissione dal mercato stesso per effetto della nascita e dello sviluppo di imprese di grosse dimensioni. Pertanto, la proroga al 30 giugno 2004, frutto dell’accordo Governo-autotrasportatori, consente di avere un ulteriore margine di tempo per organizzarsi in vista della completa apertura del mercato ed evita immediate ricadute negative sull’occupazione e sulla situazione economica generale del settore.

L’articolo 3 proroga al 31 dicembre 2003 il termine (in scadenza al 30 giugno 2003) previsto dall’articolo 1 della legge 29 novembre 2001, n. 436, già differito dall’articolo 24 della legge 1^ agosto 2002, n. 166, per il completamento degli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti più significativi della città di Palermo, da finanziare con le economie derivanti dai fondi stanziati per la Conferenza ONU contro il crimine organizzato transnazionale, tenutasi nella stessa città di Palermo nell’anno 2000.

L’articolo 4 proroga al 1^ gennaio 2004 il termine per regolarizzare gli impianti elettrici, a gas, eccetera, dei fabbricati, considerato il rilevante numero di unità immobiliari ancora da regolarizzare, nonché le problematiche che il settore presenta; il termine è stato già prorogato al 30 giugno 2003 dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 185.

L’articolo 5 proroga di sei mesi il termine, previsto dal comma 2 dell’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro il quale il commissario ad acta affida il completamento delle opere di viabilità che, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono state realizzate alla data del 31 dicembre 2001, in quanto il termine prefissato è risultato insufficiente per l’espletamento delle necessarie procedure di affidamento.

L’articolo 38, comma 3, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, reca norme in materia di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario dl passeggeri a media e lunga percorrenza, disponendo che fino al termine del 31 dicembre 2003 detti obblighi, unitamente agli oneri a carico dello Stato e alle conseguenti compensazioni, siano definiti con contratto di servizio da stipulare con la società Trenitalia. Tale comma disciplina il periodo transitorio che precede l’affidamento, previa gara, dei medesimi obblighi di servizio pubblico "al fine di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi ferroviari", secondo quanto previsto dal comma 2.

L’articolo 6 modifica la scadenza del periodo transitorio, prorogandola al 31 dicembre 2005 in stretto parallelismo, peraltro, con quanto previsto per le regioni dall’articolo 11 della citata legge n. 166 del 2002.

La necessità di modificare il disposto dell’articolo 38, comma 3, della legge n. 166 del 2002 deriva dalle considerazioni che seguono.

Nel novembre 2001 iniziò l’iter di discussione in merito ai contenuti di quello che sarebbe divenuto poi l’articolo 38 della legge n. 166 del 2002 (originariamente destinato ad essere inserito nella legge finanziaria per l’anno 2002); sembrava imminente una sostanziale, effettiva apertura alla concorrenza per il mercato dei servizi di trasporto ferroviario. In effetti, il numero piuttosto elevato di licenze emesse, cui si accompagnava in alcuni casi la richiesta del certificato di sicurezza, induceva a ritenere che il sistema si stesse avviando verso il superamento della posizione dominante di fatto detenuta dall’impresa a capitale pubblico, e che la disposizione dell’articolo 38 (commi 2 e 3) avrebbe, a sua volta, accelerato tale tendenza costituendo un potenziale "mercato di espansione" per le imprese neo-costituite.

Attualmente, in realtà, per quanto si sia manifestata una graduale espansione del numero di imprese non solo licenziatarie (ad oggi, in numero di 33) ma anche effettivamente operanti sul mercato, è solo nel settore del trasporto ferroviario di merci che tali imprese operano, mentre nel trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza Trenitalia spa è l’unica impresa presente sul mercato.

Peraltro, lo scenario normativo di riferimento è destinato, a breve, a subire una incisiva trasformazione con il recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE che nel breve-medio periodo, consentendo una maggiore apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario, potrà costituire efficace strumento di maggiore contendibilità dello stesso mercato. In tale scenario, l’espletamento immediato della gara per l’affidamento, dal 1^ gennaio 2004, del servizio di trasporto notturno non si tradurebbe in modifiche di rilievo rispetto all’assetto attuale, ed anzi potrebbe favorire l’insorgere di meccanismi – legati all’attuale stato della liberalizzazione e alla disponibilità di locomotori e di convogli – atti a vanificare i vantaggi della gara stessa rispetto all’attuale sistema di affidamento o, finanche, a irrigidire ulteriormente le procedure e le condizioni rispetto allo status quo. Da un lato, infatti, la presenza di un’unica impresa offerente difficilmente comporterebbe, per l’Amministrazione appaltante, migliori condizioni contrattuali; dall’altro, la pluriennalità del contratto arriverebbe ad inibire, per tutta la durata del contratto medesimo, la possibilità di espansione dei nuovi entranti su tale mercato.

Pertanto, la proroga del termine è del tutto funzionale a una maggiore efficacia dello stesso meccanismo di procedura concorsuale sancita dall’articolo 38, secondo una previsione sostanzialmente identica a quanto previsto per le regioni dall’articolo 11 della legge n. 166 del 2002.

Con il comma 1 dell’articolo 7, si differisce di sei mesi (luglio 2004) il termine fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, per l’individuazione degli enti pubblici ritenuti indispensabili ed, eventualmente, anche per la loro trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero per la fusione o l’accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari; lo scadere del termine produce la soppressione di tutti quegli enti, organismi ed agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento; durante questi mesi sono emerse difficoltà nell’approntare i regolamenti in questione e, quindi, è risultata evidente la necessità di prorogare il termine attualmente fissato al 30 giugno 2003, che non consente di attuare pienamente le finalità indicate nella norma, nonché la necessità di coordinare tale disposizione con quanto previsto in materia di riordino dei Ministeri e degli enti, in modo tale da non vanificare l’intento del legislatore di conseguire stabilità e crescita nel Paese riducendo il complesso della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni attraverso la soppressione degli enti e degli organismi inutili o la trasformazione di altri. Infatti, un termine così breve potrebbe indurre ad una riconferma generalizzata non essendoci i tempi tecnici per una attenta valutazione delle diverse situazioni. Pertanto, tale proroga è ritenuta necessaria affinché si possa procedere con la necessaria attenzione e cautela nel decidere e gestire i processi di trasformazione, in considerazione della necessità di contemperare l’interesse pubblico di incrementare l’efficienza e migliorare i servizi, con l’esigenza di tutelare i lavoratori coinvolti ed il loro futuro, garantendo, peraltro, l’effettiva realizzazione della disposizione in questione.

La disposizione contenuta nel comma 2 del medesimo articolo, invece, è volta ad assicurare il tempestivo trasferimento all’ ente Registro Italiano Dighe delle risorse finanziarie, materiali ed umane, ivi inclusi i comandi in atto, attribuite al soppresso Servizio nazionale dighe; si tratta di una disposizione urgente attesa la prossima entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante "Regolamento concernente l’organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe – RID", previsto dall’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La norma recata dall’articolo 8 prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedano ad una ricognizione delle posizioni di ciascun concessionario titolare di agenzie di scommesse ippiche. Tale norma si rende necessaria in quanto, nelle more dell’approvazione del disegno di legge che riorganizza il sistema delle scommesse ippiche, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio 2003, si attuerebbero le norme di decadenza dei rapporti di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche. Si rende, pertanto, indispensabile fino alla conclusione di tale attività di ricognizione e comunque non oltre i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, non adottare provvedimenti che determinino la cessazione dei rapporti di concessione.

Per la disposizione contenuta nell’articolo 9 deve rilevarsi che il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (articolo 26, comma 7), prevede che entro ventiquattro mesi (1^ luglio 2003) dalla sua data di entrata in vigore (1^ luglio 2001), le associazioni di produttori, riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono adottare le delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste nel presente articolo (forma societaria).

La disposizione prevede la proroga a trentasei mesi del termine di cui al comma 7 dell’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001 e quindi alla data del 1^ luglio 2004, già ipotizzata – come facoltà per il Governo – dall’articolo 1, comma 2, lettera q), della legge delega 7 marzo 2003, n. 38, recante "Disposizioni in materia di agricoltura".

L’urgenza dell’intervento è dettata dalla circostanza che poche regioni hanno provveduto al riconoscimento dell’organizzazione di produzione agricola (AOP), ai sensi dell’articolo 26 del suddetto decreto legislativo n. 228 del 2001, in quanto la maggior parte delle AOP non ha ancora deliberato la propria trasformazione in una delle forme giuridiche previste; inoltre, le stesse regioni non hanno ancora determinato, con proprio provvedimento (legge regionale o delibera della giunta), le modalità per il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle AOP, ai sensi del decreto legislativo citato.

La proroga del termine con le modalità sopra riportate consente di non intervenire con la revoca del precedente riconoscimento alle AOP che non hanno deliberato la trasformazione giuridica richiesta. I provvedimenti di revoca avrebbero, come è chiaro, gravi conseguenze sul comparto agroalimentare e rilevanti impatti di carattere economico-sociale sulle medesime associazioni anche con ipotizzabili perdite di contributi comunitari.

L’articolo 10 contiene la proroga del termine di cinquanta mesi già stabilito dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410, per procedere, da parte dell’autorità di vigilanza, alla revoca dell’autorizzazione all’attività per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa. I tempi per le procedure ed il successivo sovrapporsi di nuove norme di settore hanno, infatti, determinato la necessità di ricorrere al citato intervento.

Analogamente con la norma dell’articolo 11 si proroga il termine del 1^ luglio 2003, previsto dall’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), per ricondurre nell’ambito dello Stato le gestioni fuori bilancio che siano state individuate a causa del protrarsi delle operazioni in sinergia con le amministrazioni locali.

La disposizione dell’articolo 12 risponde alla necessità di fronteggiare situazioni di difficoltà finanziaria concernenti imprese organizzate in forma di società nelle zone già individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2002 e che siano state costrette a lasciare i locali nei quali ha sede l’attività produttiva perché inagibile in tutto o in parte, in relazione agli adempimenti previsti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile. La disposizione prevede anche l’ammortamento di carattere decennale delle spese affrontate per i necessari lavori di ripristino, per la parte non coperta da interventi di sostegno a fondo perduto.

L’articolo 13 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure per l’erogazione dei contributi alle famiglie per attività educative dei componenti del nucleo familiare, apportando una modifica in tal senso all’articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

In merito ai contenuti dell’articolo 14 valgono le osservazioni che seguono.

L’articolo 4 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, prevede per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali una prova di cinquanta quesiti a risposta multipla estratti da un archivio di almeno cinquantamila quesiti predisposti da un’apposita commissione di esperti; l’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto prevede in sede di prima applicazione la predisposizione di tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno. L’articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 173, estende la procedura prevista in via transitoria dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 537, per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali, all’anno accademico 2002-2003. Poiché è in corso una modifica del citato decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, che prevede a regime la predisposizione di tre elaborati costituiti da sessanta quesiti ciascuno, volta a garantire una migliore preparazione dei candidati che non dovrebbero cercare di memorizzare cinquemila quiz pubblicati, ma, al contrario, dovrebbero dimostrare di aver acquisito oltre alle conoscenze fondamentali delle istituzioni la capacità di ragionare in base alle conoscenze acquisite – si rende necessario, nelle more delle predette modifiche, considerata la complessità delle procedure – prescritte, prorogare tale disposizione alle prove di ammissione alle scuole anche per l’anno accademico 2003-2004.

La proroga prevista è urgente, considerato che le prossime prove selettive per l’accesso alle scuole dovrebbero essere tenute nel novembre 2003.

Con riferimento all’articolo 15, si rappresenta quanto segue.

Persistono le esigenze obiettive che hanno reso necessarie le disposizioni urgenti dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all’articolo 336 del codice civile, già previste dal decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, e prima ancora, dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

Va, infatti, considerato che il prossimo 30 giugno 2003 si esaurirà la fase transitoria come disciplinata dal citato decreto-legge n. 126 del 2002; pertanto, si reputa necessaria la proroga del termine sino al 30 giugno 2004 per garantire il completamento dell’iter parlamentare del disegno di legge relativo alla disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché della revisione del procedimento di cui all’articolo 336 del codice civile.

Trattasi di esigenze legate all’operatività della legge 30 luglio 1990, n. 217, così come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, recante la riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, fissata a decorrere dal 10 luglio 2002, che, per i giudizi civili ed amministrativi, ha elevato a euro 9.296,22 (lire 18.000.000) il livello massimo del reddito ai fini dell’ammissione, normativa sostanzialmente riprodotta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Orbene, mentre la legge 6 marzo 2001, n. 60, ha disciplinato la difesa di ufficio nei procedimenti penali, prevedendo specifiche modalità per la nomina dei difensori di ufficio, con la corresponsione di un compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, qualora il difensore dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, la legge 28 marzo 2001, n. 149, di riforma in materia di adozione, invece, non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all’onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.

In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l’incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere (così come già avviene per il settore penale ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e dell’articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) e, dall’altro, della sostanziale inadeguatezza dell’attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l’ammissione. E ciò sia che, per quanto attiene ai requisiti soggettivi, si vogliano ritenere applicabili le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in conformità all’orientamento di una parte della dottrina, sia che si ritengano, invece, applicabili le disposizioni sul gratuito patrocinio nei procedimenti civili, secondo l’orientamento prevalente dei giudici minorili.

L’articolo 15 proroga, pertanto, le disposizioni di cui al decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, fino al 30 giugno 2004 consentendo, come già riferito, il completamento dell’iter parlamentare del disegno di legge relativo alla disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché della revisione del procedimento di cui all’articolo 336 del codice civile.

Con riferimento all’articolo 16, si rappresenta che a seguito delle modifiche introdotte nella disciplina per l’accesso alle professioni dalla riforma degli ordinamenti didattici universitari, attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e stante la mancata definizione di una disciplina organica delle professioni del comparto economico-contabile, si è già reso necessario provvedere, in via d’urgenza, a dettare una disciplina temporanea riguardante l’iscrizione al registro dei praticanti per l’accesso ad entrambe le professioni contabili.

L’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 173, costituisce norma di raccordo tra le nuove classi di laurea e laurea specialistica ad indirizzo economico-contabile, e l’iscrizione nel registro dei praticanti per l’esercizio di entrambe le professioni.

La validità della disciplina, come recita l’incipit della norma: "In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale (…)", avrà termine allorquando si sarà proceduto alla compiuta ridefinizione dell’ambito professionale in esame, già formulata nel disegno di legge delega presentato dal Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio ultimo scorso.

Il provvedimento in oggetto recante "Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" prevede, come noto, l’unificazione in un unico Ordine professionale delle due professioni contabili, obiettivo ritenuto indifferibile dal Governo, nell’ambito di una necessaria rivisitazione del settore professionale di riferimento, al fine di adeguarlo ai mutamenti già introdotti nell’ordinamento interno con i nuovi percorsi di studio per l’accesso alle professioni, e così eliminare – per il futuro – la distinzione tra le due figure professionali, posto che l’identità di percorsi formativi e di competenze professionali rende tale distinzione del tutto ingiustificata.

Il provvedimento predetto è stato di recente assegnato all’esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 3744), e dunque esso si trova nella fase iniziale dell’iter parlamentare.

In tale contesto, e dunque nell’attesa dell’approvazione della legge delega da parte del Parlamento, e della successiva emanazione dei decreti legislativi attuativi, è necessario intervenire con il carattere dell’urgenza, per disporre la proroga degli organi direttivi delle due professioni attualmente in carica, a livello nazionale e locale, al fine di mantenere intatti i delicati equilibri tra le due professioni, fino alle elezioni degli organi della professione riformata.

A tale proposito si segnala come il mantenimento di tale equilibrio, frutto di un lungo lavoro di confronto tra il Governo e gli Ordini professionali interessati, ricercato peraltro sin dalla precedente legislatura in ragione della assoluta necessità di attuare l’unificazione, sia imprescindibile ai fini dell’esito positivo della riforma.

La proroga degli attuali organi direttivi fino al 31 dicembre 2005 appare congrua rispetto ai presumibili tempi di approvazione della legge delega da parte del Parlamento e della successiva predisposizione dei decreti legislativi, tenuto conto anche dell’esigenza di sottoporre questi ultimi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell’espressione dei prescritti pareri.

Quanto all’articolo 17, a seguito della separazione delle attività di coltivazione, importazione e vendita di gas da quelle di stoccaggio e trasporto del gas naturale, avvenuta con il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, emanato in attuazione della direttiva 98/30/CE sul mercato del gas, è emersa la necessità di modificare l’attuale disciplina, contenuta nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sulle aliquote di prodotto ("royalties") che i concessionari devono versare allo Stato, alle regioni ed ai comuni in relazione alle produzioni minerarie di gas naturale.

Infatti, la sopra accennata separazione delle attività non consente più di effettuare il calcolo delle royalties in valore attribuendo in modo univoco ad una concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, come invece è disposto dalla vigente normativa di cui al citato decreto legislativo n. 625 del 1996. La maggior parte dei produttori nazionali sono allo stesso tempo anche importatori di gas e pertanto, pagando le tariffe di trasporto e distribuzione sulle reti del gas, vendono o a società grossiste o a clienti finali sull’intero territorio nazionale un volume di gas indifferenziato per il singolo cliente che non può essere più ricondotto alle singole concessioni.

Per risolvere tale problema di valorizzazione di tali entrate, è stato, a suo tempo, inserito nel disegno di legge atto Camera n. 3297, attualmente in corso di esame parlamentare, l’articolo 26 (Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione), che introduce un nuovo meccanismo di calcolo per la conversione in valore delle stesse aliquote di prodotto, approvato già dalla X Commissione della Camera dei deputati senza alcun emendamento.

Dato che tuttavia il citato disegno di legge atto Camera n. 3297 non potrà essere approvato entro il 30 giugno prossimo, si verrà a determinare una situazione di incertezza sia per i titolari delle concessioni di coltivazione di gas, tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2003, delle royalties relative all’anno produttivo 2002, in base ad un metodo di fatto non più applicabile, sia per i controlli da parte dell’Amministrazione (Ministero delle attività produttive e Ministero dell’economia e delle finanze).

La norma, pertanto, nelle more dell’approvazione della nuova disciplina sulle royalties tramite il disegno di legge atto Camera n. 3297, proroga il predetto termine di versamento alla data del 31 dicembre 2003, prevedendo il versamento degli interessi al saggio legale sul differimento temporale, al fine di non variare le entrate previste".

B) Il disegno di legge n. 4102 AC

Art. 1.

1. E’ convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C) Il decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147

"Proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali".

(G.U. 25 giugno 2003 n. 145)

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta attuazione dei medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonché di modificare la normativa vigente in determinati settori socio-economici;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle comunicazioni, della giustizia e delle attività produttive;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

Articolo 2.

(Liberalizzazione dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi).

1. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004".

Articolo 3.

(Riqualificazione urbana della città di Palermo).

1. Nell’articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".

Articolo 4.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1^ gennaio 2004.

Articolo 5.

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici).

1. Il termine previsto dall’articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

Articolo 6.

(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario).

1. All’articolo 38, comma 3, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2005".

Articolo 7.

(Enti pubblici).

1. Nell’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137".

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all’ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

Articolo 8.

(Disposizioni sull’UNIRE).

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9.

(Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674).

1. All’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".

Articolo 10.

(Disposizioni sui consorzi agrari).

1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.

Articolo 11.

(Gestioni fuori bilancio).

1. Il termine del 1^ luglio 2003 previsto dall’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

Articolo 12.

(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1^ ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

Articolo 13.

(Contributi alle famiglie per attività educative).

1. All’articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "Con decreto" sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare" e dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca," sono soppresse le seguenti: "da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Articolo 14.

(Disposizioni in materia d’accesso alle professioni).

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall’articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all’anno accademico 2002-2003 dall’articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all’anno accademico 2003-2004.

Articolo 15.

(Difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

Articolo 16.

(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. E’ data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

Articolo 17.

(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).

1. Il termine del 30 giugno previsto all’articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l’anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all’articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l’anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

Articolo 18.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it