Legge 18 luglio 2003 n.186

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Gazzetta Ufficiale N. 170 del 24 Luglio 2003

LEGGE 18 luglio 2003, n.186

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).

1. Ai fini dell’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado,
quale previsto dall’Accordo che apporta modificazioni al
Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso
esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa
tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive
modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali,
articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del
personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti
dall’ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto
stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il
trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, di seguito denominato “testo
unico”, e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell’infanzia e nella
scuola elementare l’insegnamento della religione cattolica puo’
essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei
dalla competente autorita’ ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6
della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano
disposti a svolgerlo.

ART. 2.

(Dotazioni organiche dei posti

per l’insegnamento della religione cattolica).

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, e’ stabilita la consistenza della dotazione
organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base
regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti
d’insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l’insegnamento
della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal
dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito
dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del
70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di
ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l’insegnamento
della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella
scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell’ufficio
scolastico regionale, nell’ambito dell’organico complessivo
di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti
funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto
conto di quanto previsto all’articolo 1, comma 3. In sede di
prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni
organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti
funzionanti nell’anno scolastico precedente quello in corso alla
data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 3.

(Accesso ai ruoli).

1. L’accesso ai ruoli di cui
all’articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per
titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4
dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma

1, e successive modificazioni, per i posti
annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’articolo
2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono
indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con
possibilita’ di svolgimento in piu’ sedi decentrate, in
relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell’articolo 400,
comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in
ragione dell’esiguo numero dei candidati, si ponga l’esigenza
di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni
giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale
dei concorsi, indicando l’ufficio scolastico regionale che deve
curare l’espletamento dei concorsi cosi’ accorpati.

3. I titoli di qualificazione professionale
per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4
dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 1, e successive
modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in
possesso del riconoscimento di idoneita’ di cui al numero 5,
lettera a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1,
comma 1, rilasciato dall’ordinario diocesano competente per
territorio e puo’ concorrere soltanto per i posti disponibili
nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto
salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, della presente
legge, si applicano le disposizioni dell’articolo 400, comma 6,
del testo unico, che prevedono l’accertamento della preparazione
culturale generale e didattica come quadro di riferimento
complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici
dell’insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi
per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o
da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da
due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di
anzianita’, titolari di insegnamento pertinente con
l’accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti
delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale
e scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono i
concorsi.

7. Le commissioni compilano l’elenco di
coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato
delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente
regionale approva l’elenco ed invia all’ordinario diocesano
competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in
posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui
all’articolo 2, commi 2 e 3. Dall’elenco dei docenti che
hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per
segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari per
coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni
organiche durante il periodo di validita’ del concorso.

8. L’assunzione con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e’ disposta dal dirigente regionale,
d’intesa con l’ordinario diocesano competente per
territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo
addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, e del punto

2.5 dell’Intesa di cui al medesimo
articolo 1, comma 1, nell’ambito

del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di
lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca
dell’idoneita’ da parte dell’ordinario diocesano
competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento
canonico, purche’ non si fruisca della mobilita’
professionale o della diversa utilizzazione o mobilita’
collettiva, di cui all’articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da
insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede
mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai
dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale,
d’intesa con l’ordinario diocesano competente per
territorio.

ART. 4.

(Mobilita)

1. Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano
le disposizioni vigenti in materia di mobilita’ professionale
nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi,
per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale
mobilita’ professionale e’ subordinata all’inclusione
nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al
ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneita’
rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio ed
all’intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilita’ territoriale degli
insegnanti di religione cattolica e’ subordinata al possesso del
riconoscimento di idoneita’ rilasciato dall’ordinario
diocesano competente per territorio e all’intesa con il medesimo
ordinario.

3. L’insegnante di religione cattolica
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata
revocata l’idoneita’, ovvero che si trovi in situazione di
esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, puo’
fruire della mobilita’ professionale nel comparto del personale
della scuola, con le modalita’ previste dalle disposizioni
vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per
l’insegnamento richiesto, ed ha altresi’ titolo a
partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilita’
collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

ART. 5.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Il primo concorso per titoli ed esami,
intendendo per titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento
della religione cattolica, che sara’ bandito dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, e’ riservato agli
insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli
ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla
meta’ di quello d’obbligo anche in ordini e gradi
scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso
e’ volto unicamente all’accertamento della conoscenza
dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e
pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si
riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione
scolastica.

3. Per l’attuazione del presente
articolo e’ autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno
2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.

4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potesta’
legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di scuola dell’infanzia e di istruzione
elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.
Resta altresi’ fermo quanto previsto dal numero

5, lettera c), del Protocollo addizionale di
cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo
5, valutati in 7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione della presente
legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n.

468 del 1978, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Redazione

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