D.P.R. 31 luglio 2003
Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni a norma dell’articolo 34 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289
(G.U. 27 agosto 2003 n. 198)
Il Presidente della Repubblica
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
Visto, in particolare, il comma 4 dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il quale stabilisce che alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto, per l’anno 2003, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché le assunzioni relative alle categorie protette;
Visto il comma 5 dell’articolo 34 della citata legge 27 dicembre 2002, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro e che, a tale fine, è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l’anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004;
Visto l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;
Visto, il comma 6, dell’articolo 34 della citata legge 27 dicembre 2002, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia ed alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l’approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002;
Considerato che dall’istruttoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso dell’anno 2003, comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato articolo 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle amministrazioni interessate tutte prioritarie secondo i criteri e i limiti previsti dall’articolo 34, comma 6, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al comma 5 del citato articolo 34;
Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa nazionale ed il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e vigilanza antincendi espressamente richiamate dall’articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e dall’articolo 34, comma 6, della legge n. 289 del 2002;
Considerato che le assunzioni di personale richieste dall’ACI non debbano gravare sul fondo di cui al comma 5 del citato articolo 34, in quanto detto Istituto non rientra nell’elenco degli enti facenti parte dell’aggregato Amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilità nazionale (SEC 95);
Ritenuto che occorre dare priorità ai vincitori di concorsi pubblici, ad un numero prefissato di assunzioni per le sedi maggiormente carenti di personale, alle assunzioni di professionalità del settore informatico, della ricerca, legale, tecnico e sanitario; quindici unità in mobilità provenienti dalle ex basi Nato per le esigenze dei Ministeri dei Beni ed Attività culturali e del Ministero della Giustizia – Dipartimento degli archivi notarili; ai vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le esigenze delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzione di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 4 dell’articolo 34 della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari ad 80 milioni di euro per l’anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell’economia e delle finanze;
DECRETA:
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate, ai sensi dell’articolo 34, commi 4, 5 e 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad assumere, nell’anno 2003, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive seimilanovecentosessantasette unità corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 219.783.023,00 euro, di cui 57.969.404,00 euro quale onere relativo all’anno 2003 e 219.783.023,00 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l’anno 2004, da far valere sul fondo di cui all’articolo 34, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato, per l’anno 2003, un contingente di personale pari a cinquemilaseicentouno unità, come risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, nel limite di spesa, per l’anno 2003, di 27.377.376,00 euro, e di 165.216.174,00 euro a decorrere dall’anno 2004. Per l’anno 2003 è posto a carico del fondo di cui all’articolo 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la spesa di 10.464.828 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze Armate, L’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.
3. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1, le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 1°settembre 2003, ad assumere a tempo indeterminato milletrecentosessantasei unità di personale corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 54.566.849,00 euro, di cui 20.127.200,00 euro quale onere relativo all’anno 2003 e 54.566.849,00 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l’anno 2004.
4. Il contingente di assunzioni di personale di cui alla citata tabella 2, autorizzato in favore delle Università è ripartito tra i singoli Istituti universitari su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, mediante istruttoria prevista dall’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli Atenei, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al settore dell’Università dal presente decreto.
5. Nell’ambito del contingente di cui al comma 3, è autorizzata l’immissione di quindici unità di personale provenienti dalle ex basi Nato presso i Ministeri dei Beni ed Attività Culturali e della Giustizia – Direzione degli Archivi notarili..
6. Le amministrazioni, con esclusione di quelle di cui al precedente comma 2, che hanno presentato richiesta di autorizzazione all’assunzione avvalendosi della deroga concernente le priorità che non riguardano l’assunzione dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si sono conclusi con l’approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del contingente di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 289.
7. Nell’ambito del contingente di personale di cui al comma precedente, è autorizzata l’assunzione di quarantacinque unità di personale a tempo indeterminato presso l’ACI e l’ACI Terni il cui onere finanziario è posto direttamente a carico dei bilanci autonomi dei predetti Istituti.
8. Nell’ambito del contingente di cui al precedente comma 3, è autorizzata la spesa annua lorda a regime di 4.399.167,00 euro relativa all’assunzione di novantatre vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le esigenze delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici;
9. Le amministrazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle considerate nel corso dell’istruttoria prevista dall’articolo 39, comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 289 e fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione dal presente decreto.
10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 15 novembre 2003, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part time, nonché l’eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l’anno 2003, nonché quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresì, altresì, fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
11. Alla copertura dell’onere a carico delle amministrazioni interessate, con esclusione di quella di cui al comma 7, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell’UPB 4.1.54 . Fondi da ripartire per oneri di personale – cap. 3032, dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
Roma, 31 luglio 2003
(Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2003)
—
T A B E L L A 1
autorizzazione assunzioni (unità di personale)
Oneri 2003 (euro)
Oneri 2004 (euro)
SETTORE SICUREZZA
FORZE ARMATE
1043
3.525.205
34.029.593
CARABINIERI
1435
7.110.206
42.994.135
POLIZIA PENITENZIARIA
120
158.632
3.533.476
GUARDIA DI FINANZA
882
2.792.378
24.699.655
CORPO FORESTALE DELLO STATO
98
662.124
3.980.432
POLIZIA DI STATO
1465
9.357.394
40.575.684
VIGILI DEL FUOCO
558
3.771.437
15.403.199
SUBTOTALE SETTORE SICUREZZA
5.601
27.377.376
165.216.174
ONERI RELATIVI AI RICHIAMI
Oneri 2003 (euro)
FORZE ARMATE
1.664.007
CARABINIERI
7.731.131
GUARDIA DI FINANZA
1.069.690
TOTALE SETTORE SICUREZZA
5.601
37.842.204
165.216.174
—
T A B E L L A 2
autorizzazionE di assunzioni (unità di personale)
ONERI 2003 (euro)
ONERI 2004 (euro)
MINISTERI
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
3
35.872
95.658
AFFARI ESTERI
70
1.403.186
3.741.829
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
18
204.149
544.396
BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI
40
386.040
1.029.441
ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
75
593.100
1.581.600
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI)
70
842.523
2.246.727
GIUSTIZIA – Organizzazione giudiziaria
140
1.438.434
3.835.823
GIUSTIZIA – Dipartimento giustizia minorile
2
29.619
78.983
GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
30
295.059
786.824
GIUSTIZIA- Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
4
44.091
117.577
COMMISSARIATO DEL GOVERNO – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
5
88.004
234.676
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
1
14.672
39.125
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
64
584.517
1.558.713
INTERNO
15
188.787
503.433
ECONOMIA E FINANZE
56
738.416
1.969.110
ECONOMIA E FINANZE – AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STAO
14
127.574
340.196
SALUTE
20
404.631
1.079.015
CORTE DEI CONTI
10
139.575
372.200
AUTORITA’ BACINO DEL SERCHIO
8
80.632
215.019
AUTORITA’ BACINO DEL VOLTURNO
1
16.008
42.689
DIFESA
160
1.951.986
5.205.296
Presidenza Consiglio dei Ministri Scuola Superiore della Pubblica amministrazione
(3° concorso dirigenziale)
93
1.649.688
4.399.167
A) TOTALE MINISTERI
899
11.256.562
30.017.497
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
I.N.P.D.A.P.
12
380.522
1.014.725
I.N.P.S.
92
3.094.856
8.252.948
I.P.O.S.T.
20
222.440
593.173
E.N.A.C.
2
24.297
68.443
E.N.I.T.
2
27.354
72.944
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
1
12.758
34.022
PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE
2
20.181
53.816
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
2
18.504
49.345
B) TOT. ENTI PUBBL. NON ECONOMICI
133
3.800.912
10.139.416
ENTI DI RICERCA
autorizzazion assunzioni
oneri 2003
Oneri 2004
I.S.T.A.T.
18
380.192
1.013.845
ISTITUTO NAZ.LE DI ALTA MATEMATICA "Francesco Severi"
1
10.888
29.035
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
11
200.371
534.322
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA)
6
129.389
345.038
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
10
316.387
843.699
INSEAN
2
18.581
49.550
ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE
1
30.909
82.425
E.N.E.A.
15
164.178
437.809
ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE
1
19.263
51.368
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
5
134.007
357.353
ISTITUTO PAPIROLOGICO "G.VITELLI"
1
26.802
71.471
I.C.R.A.M.
2
53.603
142.941
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
14
300.958
802.554
ISTITUTO NAZIONALE OTTICA APPLICATA
5
84.031
224.082
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE
2
53.603
142.941
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
9
182.341
486.242
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
16
298.223
795.261
C) TOTALE ENTI DI RICERCA
119
2.403.726
6.409.936
D) A.C.I.
45
E) UNIVERSITA’
170
2.666.000
8.000.000
TOT. GENERALE
1.366
20.127.200
54.566.849