CCNL Regioni ed autonomie locali

Il 16 ottobre è stata firmata l’ipotesi di contratto di lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie locali, per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e il biennio economico 2002 – 2003.

Le disposizioni contrattuali saranno efficaci dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL.

Di seguito, si riporta il comunicato stampa dell’Aran:

"I benefici economici previsti complessivamente ammontano a 94,5 euro pari al 5,66% di crescita delle retribuzioni, cui si aggiungono ulteriori 11,5 euro, pari allo 0,5% più lo 0,2% per gli enti in possesso dei requisiti di "salute finanziaria", per un totale complessivo a regime di 106 euro mensili pro-capite.

L’aumento medio mensile a regime così calcolato è pari a 77,6 Euro suddiviso in due tranches: il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2003.

L’indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio al fine di semplificare la busta paga.

Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono, poi, aumentate, dal 1° gennaio 2003, di:

– 10,5 Euro mensili pro-capite per tutti gli enti di comparto;

– 8,3 Euro mensili pro-capite solo per quegli enti che non siano in stato di deficit o dissesto e che rispettino i parametri di spesa personale entro precisi limiti di bilancio;

– 3,2 Euro mensili pro-capite anch’esso condizionato alla salute finanziaria dell’ente e con vincolo di destinazione per la valorizzazione della professionalità.

E’ istituita una "indennità di comparto" il cui importo complessivo medio mensile è pari a 40 Euro, dei quali però solo 3,8 Euro mensili provengono dalle risorse fresche di contratto mentre la restante parte riutilizza risorse già finalizzate alla contrattazione integrativa, includendo tra queste anche parte degli aumenti definiti nel presente biennio. Completa il quadro degli utilizzi delle risorse l’importo mensile di 2,6 Euro mensili pro-capite finalizzati alla rivalutazione di 25 Euro mensili dell’indennità per il personale dell’area di vigilanza.

E’ stata soppressa la norma (art.5 del CCNL 5/10/2001) che dava spazio agli enti di aumentare senza limiti le risorse della contrattazione integrativa sussistendo dati di bilancio di particolare virtuosità.

Il Contratto presenta anche significativi e rilevanti elementi di novità dal punto di vista normativo.

In particolare, per le relazioni sindacali è stata semplificata la disciplina della concertazione e della contrattazione decentrata integrativa venendo incontro alle richieste degli Enti di ridotte dimensioni demografiche.

Sicuramente innovativa è la nuova disciplina della costruzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa d’ora in poi distinte in fisse e variabili: le prime costituiscono un ammontare stabile nel tempo, salvo i futuri incrementi derivanti dalla contrattazione nazionale, le seconde, possono variare di anno in anno nel rispetto delle regole prescritte.

Sono state anche nuovamente formulate le regole in materia di produttività e viene precisato che i compensi possono essere corrisposti a tale titolo solo a seguito di valutazioni dei risultati conseguiti".

Redazione

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