Cessione d’azienda o di ramo d’azienda

Autorità di vigilanza sui lavori pubblici

Deliberazione del 17 settembre 2003 n. 247

Oggetto: Quesito sulle modalità di valutazione dei requisiti connessi alla figura del direttore tecnico (art. 26 del DPR 34/2000).


La pluralità delle imprese che caratterizza i fenomeni della fusione e delle altre operazioni di trasferimento di azienda o di un suo ramo nega in radice l’identità dell’impresa presso la quale occorre aver ricoperto senza soluzione di continuità l’incarico di direttore tecnico, ai sensi dell’art. 26 del DPR 34/2000.



(…)

Considerato in fatto

Alcune Soa hanno richiesto dei chiarimenti in ordine alla possibilità per l’impresa avente causa di un’azienda o di un ramo oggetto di trasferimento, che intenda qualificarsi avvalendosi dei requisiti posseduti dall’impresa dante causa, di conservare quale direttore tecnico il soggetto che rivestiva analogo ruolo nell’impresa cedente in virtù della deroga disposta dall’art. 26, u.c., del DPR 34/2000.

Considerato in diritto

L’art.26, u.c., del DPR 34/2000 stabilisce che in deroga a quanto stabilito in ordine ai titoli di studio che abilitano il direttore tecnico ad espletare tale funzione, i soggetti che alla data dell’entrata in vigore del DPR 34/2000 svolgono tale funzione, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa.

La norma in questione, al fine di evitare discontinuità dell’attività imprenditoriale, nonché al fine di tutelare i direttori tecnici, che al momento dell’entrata in vigore del Regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, non erano in possesso del titolo di studio ivi previsto, ha disposto una deroga alle modalità di dimostrazione del requisito professionale relativo al titolo di studio.

L’ipotesi prospettata dalle Soa, ovvero la possibilità che quanto disposto dall’art.26, comma 7, del DPR 34/2000, valga nel caso di trasferimento di un’azienda o di un ramo, comporterebbe che la deroga disposta assurga al rango di requisito d’ordine speciale, rendendo equivalenti i requisiti professionali richiesti al d.t. con la continuità del servizio prestato presso l’impresa oggetto di trasferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di qualificazione.

In tal senso il predetto requisito potrebbe essere sempre utilizzato dall’impresa risultante dalla fusione o dal trasferimento.

La questione è stata sottoposta all’esame della Commissione Consultiva, che ha ritenuto: La pluralità delle imprese che caratterizza i fenomeni della fusione e delle altre operazioni di trasferimento di azienda o di un suo ramo oggetto della disciplina contenuta nell’art. 15, comma 9, del DPR 34/2000, nega in radice l’identità dell’impresa presso la quale il soggetto considerato dall’art. 26, comma 7, deve aver ricoperto senza soluzione di continuità l’incarico di d.t., almeno alla data del 1°marzo 2000, al fine di avvalersi della deroga ivi configurata.

In relazione a quanto sopra considerato

Il Consiglio ritiene

La deroga disposta dall’ultimo comma dell’art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo.

Redazione

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