I providers battono Telecom innanzi al Tar Lazio

T.A.R. Lazio Roma, sezione II, 8 ottobre 2003 n. 8146

Associazione Italiana Internet Providers (A.I.I.P.) c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) e Telecom Italia s.p.a.

(presidente Giulia, estensore Giordano)

E’ illegittimo il comportamento dell’AGCom laddove, con un’istruttoria assolutamente inadeguata, senza alcuna motivazione ed in contrasto con le determinazioni precedentemente assunte, ha approvato l’offerta di Telecom Italia della connettività in tecnologia HDSL, solo a consumo e non anche a tariffazione forfettaria (flat)

(…)

FATTO

Premette l’istante di essere un’associazione che persegue la promozione di un mercato dei servizi di Internet, con relativa assistenza e tutela anche legale, e che conta fra i propri iscritti oltre 80 associati, tra i quali Internet Service Providers (ISP) ed operatori licenziatari (Other Licensed Operators-OLO) di primaria levatura, che forniscono servizi di telecomunicazioni al pubblico, quali i servizi di accesso ad Internet e di trasmissione dati.

Dal canto suo Telecom Italia, che svolge attività di installazione di sistemi di telecomunicazioni e fornitura al pubblico di sistemi trasmissivi e di servizi di telefonia, offre servizi di telecomunicazioni sia ai clienti finali, sia ai propri concorrenti (ISP ed OLO), mettendo a disposizione di questi, in particolare, circuiti diretti e connettività.

In qualità, dunque, di operatore notificato, come avente notevole forza nel mercato delle telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, Telecom Italia deve adempiere a particolari obblighi, quali quelli di interconnessione e di accesso, anche disaggregato, alla rete locale fissa, garantendo all’utenza condizioni di trasparenza e di assenza di discriminazioni.

La presente controversia ha ad oggetto il mercato dei servizi di accesso ai clienti finali, offerti in tecnologia x-DSL (a banda larga) e SDH (infrastruttura a fibra ottica).

Trattasi, quanto al servizio x-DSL, di una forma di accesso speciale alla rete locale di Telecom Italia, reputata di grande rilevanza ai fini dello sviluppo delle alte tecnologie, che l’Autorità ha inteso regolamentare in modo specifico con deliberazione n. 2/00/CIR.

Detta Autorità ha da tempo avviato un’istruttoria volta ad obbligare Telecom Italia a predisporre un’offerta di trasmissione dati agli altri operatori di telecomunicazioni, fra i quali l’odierna ricorrente, relativa ai servizi di accesso in tecnologia x-DSL e SDH, secondo quanto previsto dall’art.5 del D.P.R. n. 318/97 e dall’art.5 della menzionata delibera dell’Autorità n. 2/00/CIR.

Con delibera n. 15/00/CIR l’Autorità definiva il procedimento finalizzato all’offerta di un “canale virtuale permanente” (CVP), assicurando parità di accesso alla rete dell’operatore notificato e sviluppo concorrenziale del mercato dei servizi che tali tecnologie utilizzano.

In particolare, Telecom Italia avrebbe dovuto attenersi, nella predisposizione di un’offerta CVP, a talune prescrizioni:

– offerta forfettaria e non solo “a consumo”;

– offerta wholesale formulata con due diverse modalità tariffarie, la prima analoga all’offerta retail di Telecom Italia e l’altra di tipo forfettario;

– ripresa della promozione e commercializzazione dei servizi al dettaglio, subordinata al ragionevole decorso di un arco temporale in grado di consentire agli operatori licenziatari, eventualmente interessati, di prendere conoscenza dell’offerta wholesale, di negoziare e concludere i relativi contratti in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera stessa e di porre in essere le attività indispensabili al fine di approntare una propria offerta nei confronti dell’utenza;

Nelle disposizioni finali si prevedeva che Telecom Italia avrebbe dovuto riformulare ed integrare la propria offerta wholesale, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui sopra, entro quindici giorni dalla notifica; e contestualmente si subordinava l’autorizzazione alla commercializzazione, nei confronti della clientela finale, dei servizi in tecnologia x-DSL, denominati Ring e Full Businnes Company, al decorso del termine di trenta giorni a partire dall’approvazione, da parte dell’Autorità, della predetta offerta wholesale.

Con l’impugnata delibera n. 4/01/CIR, l’Autorità, in asserito contrasto con quanto precedentemente statuito con la delibera n. 15/00/CIR, approvava l’offerta di CVP agli operatori terzi nella sola modalità “a consumo”, mentre l’offerta di Telecom Italia in modalità forfettaria risultava non estesa a tutti i servizi in tecnologia x-DSL, bensì limitata ai soli servizi in tecnologia ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), ma anche in tal caso prevista secondo una formula pre-pagata, anzichè nelle condizioni di una vera modalità forfettaria.

L’Associazione ricorrente ritiene che la delibera 4/01/CIR sia viziata e debba essere annullata per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere, per difetto di istruttoria, stante che l’offerta di Telecom Italia era incompleta e priva di alcuni elementi considerati indispensabili dall’Autorità, nonchè notevolmente modificata e diversa sotto il profilo delle condizioni economiche e tecniche, rispetto alle precedenti offerte di Telecom Italia esaminate e rifiutate dall’Autorità medesima;

2) Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà con precedenti provvedimenti della medesima Autorità (delibera 15/00/CIR), in quanto l’approvazione dell’offerta di CVP di Telecom Italia sarebbe avvenuta in assenza di un’offerta wholesale, a condizioni economiche forfettarie per la HDSL (High data rate Digital Subscriber Line) e la per la tecnologia ADSL, nonostante quanto imposto dalla richiamata delibera 15/00/CIR;

3) Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà con precedenti provvedimenti della medesima Autorità (delibere 217/00/CONS e 15/00/CIR). Violazione dell’art.5 del D.P.R. 318/97. Violazione dell’art. 1.6 della Raccomandazione CE del 25 maggio 2000 e dell’art.3.3 del Regolamento 2887/00/CE sull’accesso disaggregato al doppino in rame, giacchè sarebbe stato autorizzato un incremento, rispetto alle condizioni economiche proposte da Telecom Italia nel novembre 1999 per l’ADSL wholesale, compreso fra il 93% ed il 161%;

4) Eccesso di potere per violazione del principio di parità di trattamento. Contraddittorietà con l’art.1.2 della delibera 15/00/CIR. Contraddittorietà intrinseca, atteso che Telecom Italia veniva immediatamente autorizzata ad avviare la commercializzazione dei servizi Ring e Full Business Company;

5) Violazione delle finalità istituzionali assegnate all’Autorità di garanzia nelle comunicazioni dagli artt.1.6.c e 5.1.a della legge 249/97, e dell’art.2.1 del D.P.R. 318/97, nel presupposto che l’Autorità, approvando un’offerta CVP per il servizio x-DSL con un rapporto tra velocità minima e massima assai più basso di quello offerto ai clienti finali con i servizi Ring e Full Business Company, avrebbe svantaggiato i concorrenti di Telecom Italia nella fornitura di servizi alla clientela finale e limitato notevolmente la loro possibilità di introdurre nuovi servizi che richiedano una maggiore larghezza di banda.
Lamenta, quindi, parte ricorrente la violazione dell’obbligo di disaggregazione nella predisposizione dell’offerta da parte di Telecom Italia, nonchè degli accessivi obblighi di non discriminazione e trasparenza, sottolineando ulteriormente la sostanziale inibizione ad uno sviluppo serio della competizione nel settore all’esame, laddove non si consenta agli operatori di offrire tutti i servizi in connettività x-DSL con duplice modalità di offerta al consumo e forfettaria.

Sarebbe, inoltre, azzerato l’obbligo gravante su Telecom Italia di non procedere alla commercializzazione delle offerte Ring e Full Business Company, fino all’approvazione dell’offerta wholesale riformulata alla luce di quanto previsto dal punto 5. della delibera 15/00/CIR.

In conclusione, parte ricorrente chiede l’accoglimento di tutte le sue istanze, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.

Nella sua memoria di costituzione, la società controinteressata ha controdedotto alle censure prospettate da parte avversa, proponendo, altresì, un ricorso incidentale con cui la delibera dell’Autorità n. 4/01/CIR viene impugnata nella parte in cui ammette, in linea teorica, la possibilità di prevedere un’offerta wholesale di tipo forfetario anche per i servizi in tecnologia HDSL.

Si denuncia, pertanto, violazione diretta dell’art.41 Cost., erroneità nei presupposti, irrazionalità manifesta e contraddittorietà.

Con ordinanza n. 1999 del 21 marzo 2001 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

In quattro, successivi scritti difensivi l’istante ha ribadito le doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, rilevando l’inammissibilità, sotto vari aspetti, del ricorso incidentale proposto dall’odierna controinteressata.
Infine, in una memoria unica, Telecom Italia ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere ovvero di sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dei successivi provvedimenti dell’Autorità e dell’intervenuto mutamento del quadro normativo di riferimento.

Con sentenze interlocutorie n. 7018 e n. 7255, rispettivamente, del 25/8/2001 e del 19/8/2002 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori ritenuti necessari ai fini del decidere.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio deve darsi carico di esaminare le eccezioni pregiudiziali di improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere o, comunque, per sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente a coltivare ulteriormente la proposta impugnativa.
Al riguardo -in disparte la genericità delle formulate questioni pregiudiziali, che non risultano supportate da una puntuale dimostrazione circa l’intervenuto, effettivo superamento delle specifiche doglianze evidenziate nell’atto introduttivo del giudizio- si osserva che, come rilevato dall’istante nella sua memoria del 17 ottobre 2002, i provvedimenti adottati nelle more dalla competente Autorità non modificano, se non parzialmente (ad esempio, per gli aspetti relativi ad un’offerta wholesale di linee affittate), il contenzioso promosso con l’odierno gravame, in quanto, dettando criteri e principi generali applicabili alle varie situazioni, pongono le premesse per una futura azione trasparente e non discriminatoria, oltrechè orientata ai costi, da parte degli operatori che esercitano una posizione dominante nel mercato, sia nei rapporti (interni) che intercorrono con le proprie divisioni commerciali, sia in quelli (esterni) che si rivolgono all’attività concorrenziale svolta dagli altri operatori del settore.

Pertanto, le anzidette deliberazioni si rivelano, in parte, irrilevanti e, in parte, inconferenti rispetto alla problematica che forma oggetto del presente gravame, dal momento che rimane impregiudicata la questione centrale dell’azione qui intrapresa, la quale verte essenzialmente intorno alla mancata formulazione di un’offerta wholesale di servizi in tecnologia HDSL a condizioni tariffarie di tipo forfettario, essendo tuttora in itinere il procedimento finalizzato all’approvazione della nuova offerta CVP di Telecom Italia, che apporta modifiche a quelle approvata con la delibera n. 4/01/CIR ed introduce l’offerta HDSL forfettaria.

Peraltro, anche a voler ammettere, in ipotesi, che il cambiamento del quadro normativo e della situazione fattuale abbia tolto attualità all’interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia giurisdizionale di annullamento della deliberazione impugnata, rimane, in ogni caso, integro l’interesse dell’istante, anche soltanto in funzione di una futura ed eventuale azione risarcitoria, all’emanazione di una sentenza del giudice amministrativo che sancisca l’illegittimità del contraddittorio comportamento tenuto dall’AGCom nella vicenda scaturita dall’adozione della delibera 15/00/CIR e proseguita nell’approvazione del successivo provvedimento di verifica contestato in questa sede.

Ciò posto, occorre in primis procedere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Telecom Italia.

Come esposto da tale operatore nella sua memoria difensiva, redatta il 20 marzo 2001 e notificata il 26 marzo 2001, la deliberazione n. 4/01/CIR viene impugnata nella parte in cui -al secondo capoverso del punto 4., relativo alle valutazioni in merito alla proposta di T.I.- l’Autorità preannuncia che “avvierà un’indagine finalizzata a valutare la possibilità di prevedere un’offerta wholesale di tipo forfettario anche per il servizio in tecnologia HDSL.”, da esperire entro sessanta giorni con l’esame sia delle problematiche relative agli aspetti infrastrutturali e tecnologici, sia del contesto economico e concorrenziale, “in particolare al fine di valutare i possibili effetti dell’introduzione di un’offerta forfettaria wholesale HDSL sullo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi a larga banda e sui mercati contigui (in particolare, le linee affittate).”

Osserva la menzionata società controinteressata che, pur non recando in sé un contenuto dispositivo ma preannunci soltanto un’indagine all’esito della quale l’Autorità adotterà un provvedimento, detta enunciazione deve essere impugnata fin d’ora, perché a priori un’offerta wholesale forfetaria del servizio in tecnologia HDSL altera, fino a sconvolgerlo, il mercato delle linee affittate (cfr. pag. 14 della memoria in data 20 marzo 2001).

Al riguardo, il Collegio ritiene condivisibile l’eccezione pregiudiziale formulata dalla ricorrente principale, atteso che, in effetti, l’interesse di Telecom Italia a ricorrere avverso tale provvedimento non riveste natura riflessa ma essendo, invece, diretto ed immediato, avrebbe dovuto condurre alla proposizione di un’autonoma impugnativa in via ordinaria.

In ogni caso, come avvertito dalla stessa ricorrente incidentale, viene a formare oggetto di censura una proposizione che preannuncia l’intendimento dell’Autorità di avviare e portare a compimento, in tempi brevi, un’indagine ricognitiva e che, pertanto, non presenta alcun contenuto provvedimentale.

Sicchè, non è dato ravvisare, allo stato, alcuna attuale ed effettiva lesione a carico della sfera giuridica della ricorrente incidentale.

Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da Telecom Italia.

Passando al merito dell’odierno gravame, proposto in via principale dall’intestata Associazione, il Collegio esprime l’avviso che non sia inutile premettere alcune constatazioni e considerazioni, tratte dalla lettura dei provvedimenti che assumono rilevanza nell’economia dell’odierno contenzioso.

Si evidenzia, innanzi tutto, quanto significativamente disposto dalla deliberazione dell’Autorità n. 15/00/CIR del 21 dicembre 2000, vale a dire i seguenti obblighi:

– di offrire in maniera disaggregata il servizio di canale virtuale permanente e di integrare l’attuale configurazione dell’offerta wholesale, assicurandone la disponibilità in tutti gli ambiti geografici, in cui i servizi basati sulle tecnologie x-DSL e SDH sono offerti all’utenza finale, e provvedendo a fornire adeguata pubblicità alle relative variazioni, anche mediante inserimento nel sito web di Telecom Italia, con un anticipo di almeno due mesi rispetto all’avvio della commercializzazione dei servizi all’utenza finale nelle aree di nuova copertura (art.1);

– di mantenere le condizioni economiche richieste per l’offerta wholesale nei limiti dei livelli risultanti dall’applicazione degli sconti previsti, nonché di garantire che le condizioni economiche dell’offerta con modalità forfettaria non siano superiori a £. 4.100.000 di canone annuo, per una capacità di 2 Mbit/s. (art.2);

– di comunicare le ulteriori articolazioni tariffarie dei servizi di connettività in tecnologie x-DSL offerti da Telecom Italia al cliente finale, che saranno oggetto di valutazione da parte dell’Autorità anche ai fini dell’applicazione del principio di non discriminazione all’offerta wholesale (art. 4, comma 3°);

– di ottenere la preventiva approvazione delle politiche di sconto a volume o di qualsiasi natura, eventualmente praticate dal Telecom Italia alla clientela finale, anche ai fini della valutazione degli impatti indotti sul differenziale fra le nuove condizioni economiche per l’utenza finale e le tariffe wholesale che potranno essere adeguate di conseguenza (art. 4, comma 4°);

– di riformulare ed integrare, da parte di Telecom Italia, la propria offerta wholesale entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento in questione (art. 5, comma 1°).

Si stabilisce, poi, che le nuove condizioni economiche del servizio wholesale avranno effetto retroattivo (art. 5, comma 2°) e che l’Autorità si riserva non solo di vigilare sui livelli si servizio forniti e di valutare la necessità di interventi (art. 5comma 3°), ma anche di valutare i contenuti dell’offerta wholesale, come riformulata ed integrata, sulla base del rispetto dei principi fissati dal provvedimento e dalla normativa di riferimento (art. 5, comma 4°, primo periodo).

E’, infine, previsto che la commercializzazione delle offerte Ring e Full Business Company o equivalenti, comunque denominate, da parte di Telecom Italia, è autorizzata a partire da trenta giorni dall’approvazione da parte dell’Autorità dell’offerta wholesale (art. 5, comma 4°, secondo periodo).

Nell’osservare, dunque, come alla stregua di quanto statuito dalla menzionata delibera n. 15/00/CIR, l’autorizzazione alla commercializzazione delle offerte Ring e Full Business Company (FBC) risultasse subordinata all’approvazione dell’offerta wholesale da parte dell’Autorità, si rileva che, in ordine alla proposta di adempimento formulata da Telecom Italia in data 30 gennaio 2001 ed integrata con note del 21 e 22 febbraio 2001, la delibera n. 4/01/CIR ha disposto, con articolo unico:

– è approvata l’offerta di canale virtuale permanente (CVP) di Telecom Italia;

– Telecom Italia è tenuta a pubblicare tale offerta il giorno successivo alla data di notifica del provvedimento ed a fornire all’Autorità ed agli operatori che accedono all’offerta wholesale, un elenco dettagliato dei nodi ATM presenti nelle aree in cui viene reso disponibile il servizio;

– Telecom Italia può avviare la commercializzazione dei servizi Ring e Full Business Company, secondo le previsioni di cui all’art. 5, comma 4 della delibera 15/00/CIR.

Così delineato il quadro generale di riferimento, entro il quale si inserisce il prospettato thema decidendum, può ora procedersi all’esame delle singole censure.

Con il primo mezzo di gravame l’Associazione ricorrente lamenta che l’offerta di Telecom Italia, sebbene priva di alcuni elementi considerati indispensabili dall’AGCom, sarebbe stata approvata senza una sufficiente istruttoria.

Osserva il Collegio che non può considerarsi sufficiente un’istruttoria durata meno di un giorno e relativa ad un’offerta che, rispetto alle precedenti, più volte rigettate dall’Autorità, conteneva rilevanti innovazioni in ordine alle caratteristiche intrinseche del servizio, pur presentandosi per vari aspetti incompleta.

Né può ritenersi possibile che, come ha affermato la controinteressata, l’Autorità abbia valutato esaurientemente le posizioni degli altri operatori acquisendo agli atti dell’istruttoria numerose memorie e documenti (cfr. pag 7 della memoria di costituzione), di cui si dà effettivamente atto nel preambolo del provvedimento impugnato.

Non è dato, invero, comprendere quali elementi di valutazione e di approfondimento abbiano potuto fornire gli operatori del settore, relativamente ad un’offerta che è stata presentata, nella sua formulazione definitiva, il giorno 22 febbraio 2001 ed approvata il giorno stesso o quello successivo.

Sembra, quindi, evidente il difetto di istruttoria che inficia la validità della deliberazione impugnata.

Anche il secondo capo di domanda coglie nel segno.

Con esso la ricorrente si duole dell’approvazione, da parte dell’Autorità, dell’offerta CVP presentata da Telecom Italia, nonostante che questa risulti priva di un’offerta all’ingrosso (wholesale) a condizioni economiche forfettarie per la tecnologia HDSL e, sostanzialmente, anche per quella ADSL.

Al riguardo, si osserva che nella delibera 15/00/CIR si faceva carico a Telecom Italia di garantire condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie, fornendo agli operatori licenziatari un servizio di canale virtuale permanente a condizioni economiche determinate sulla base del prezzo che l’operatore notificato praticava alla clientela finale per l’offerta di servizi che utilizzavano tecnologie x-DSL, depurato dai costi evitabili non pertinenti quali i costi di commercializzazione dell’offerta (marketing, pubblicità e rete di vendita, ecc.) ed i costi di gestione del cliente (fatturazione, assistenza clienti, ecc.).

In proposito, si rilevava che l’operatore notificato che intendesse utilizzare determinate tecnologie di accesso nell’offrire servizi all’utenza finale, aveva l’obbligo di rendere disponibili, a condizioni eque, trasparenti, ragionevoli e non discriminatorie , l’accesso alle medesime componenti di connettività anche agli altri operatori licenziatari, predisponendo con un ragionevole anticipo, rispetto all’avvio della commercializzazione dei servizi all’utenza finale (retail), un’offerta wholesale determinata secondo criteri retail minus, vale a dire depurata dai suddetti costi evitabili.

In particolare, si precisava che l’offerta ad altri operatori del servizio CVP avrebbe dovuto avere prevalentemente caratteristiche di offerta forfettaria e non solo a consumo.

Invero, già con lettera del 30 ottobre 2000, l’Autorità aveva informato Telecom Italia che il servizio Full Business Company non poteva ritenersi conforme alla precedente delibera n. 2/00/CIR, perché priva di un’offerta wholesale adeguata, in analogia a quanto rilevato con riferimento all’offerta Ring.

L’operatore notificato veniva, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed integrazioni alla proposta CVP, con la predisposizione anche di un’offerta forfettaria basata sul solo canone mensile, la determinazione delle condizioni economiche wholesale e la pianificazione delle offerte e dei servizi in tecnologia x-DSL, prevedendo un congruo e ragionevole lasso di tempo fra la predisposizione e comunicazione di offerte wholesale e l’avvio della pubblicizzazione e/o commercializzazione di servizi retail, al fine di permettere agli operatori alternativi di presentare sul mercato offerte analoghe, negoziando e concludendo i relativi contratti nonché ponendo in essere le attività indispensabili per approntare una propria offerta all’utenza finale.

Al riguardo, l’Autorità, evidenziando che la tecnologia x-DSL alla base del servizio di canale virtuale permanente era per sua natura in grado di consentire la predisposizione di un’offerta forfettaria, riteneva che l’offerta wholesale avrebbe dovuto essere formulata con due diverse modalità tariffarie, una analoga all’offerta retail di Telecom Italia ed una di tipo forfettario.

Conseguentemente, stabilendo che le condizioni economiche dell’offerta con modalità forfettaria non dovevano superare il prezzo massimo di £. 4.100.000 all’anno per ogni utente collegato (cfr. art.2, comma 1, tabella 2), l’Autorità aveva imposto a Telecom Italia di riformulare ed integrare la propria offerta wholesale, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento (art.5, comma 1).

E’ accaduto, invece, che l’obbligo di fornire un’offerta a condizioni forfettarie anche per la tecnologia HDSL non è stato adempiuto, tant’è che l’AGCom ha proceduto all’approvazione dell’offerta del servizio di CVP presentata da Telecom Italia, dichiarando, contraddittoriamente con quanto aveva disposto in precedenza, che avrebbe avviato “un’indagine finalizzata a valutare la possibilità di prevedere un’offerta wholesale di tipo forfettario anche per il servizio in tecnologia HDSL.” (cfr. p. 4 dei “considerato”).

Conclusivamente, si ravvisa l’illegittimità della delibera impugnata nella parte in cui, con un’istruttoria assolutamente inadeguata, senza alcuna motivazione ed in contrasto con le determinazioni precedentemente assunte, ha approvato l’offerta di T.I. della connettività in tecnologia HDSL, solo a consumo e non anche a tariffazione forfettaria (flat).

Assorbite, pertanto, le residue censure, il ricorso merita accoglimento, con il conseguentemente annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto alle spese del presente giudizio, stimasi equo disporne l’integrale compensazione fra le parti in causa.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, proposto dalla società controinteressata, ed accoglie il ricorso principale, come specificato in epigrafe, disponendo, per l’effetto, l’annullamento della delibera impugnata.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Redazione

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