Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici
Istruzioni per la compilazione dei bandi di gara di affidamento di
servizi tecnici
(settembre 2003)
“L’Autorità
– nell’ambito del compito di favorire la “formazione
di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione delle amministrazioni interessate” (art.
4, comma 16, lett. g) della legge 109/94 e s m. in prosieguo chiamata
legge quadro) – tenuto conto che l’affidamento
con procedure ad evidenza pubblica dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata ed agli
altri servizi tecnici (art. 17, comma 1, della legge
quadro e art. 50, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 554/1999 e s. m. in
prosieguo chiamato regolamento generale) all’esterno
dell’organico delle stazioni appaltanti, costituisce uno dei
problemi più nuovi e in parte anche più complessi tra
tutti quelli che la nuova normativa pone in quanto nel passato questo
avveniva, sostanzialmente, su base fiduciaria, ha deliberato di
fornire in ordine a tale aspetto un modello di bando di gara
che possa servire da linee-guida per le stazioni appaltanti.
L’Autorità,
prima della pubblicazione del modello sulla Gazzetta
Ufficiale, ritiene opportuna la sua diffusione sul proprio sito web
per raccogliere dalle stazioni appaltanti e dalle associazioni
imprenditoriali eventuali suggerimenti di modifiche o integrazioni
che possano rendere il modello più completo e
più chiaro.
Al
fine di comprendere le indicazioni di questo modello va, in primo
luogo, ricordato che l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata ed agli
altri servizi tecnici è disciplinato (articolo 17,
commi da 10 a 14-septies, della legge quadro) in tre modi
diversi a seconda dell’importo dei relativi corrispettivi:
inferiore a euro 100.000, pari o superiore a euro 100.000 ed
inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi (euro …………………
controvalore in euro di 200.000 DSP) e pari o superiore alla detta
soglia. E’ stabilito che gli affidamenti per la prima
fascia possono essere aggiudicati su base fiduciaria (oltre
evidentemente con le regole previste per la seconda fascia),
mentre per la seconda fascia e terza fascia
impiegando la procedura del pubblico incanto ovvero,
con la terminologia comunitaria, la procedura aperta
oppure la procedura della licitazione privata, ovvero,
con la terminologia comunitaria, la procedura ristretta.
Le
specifiche regole da applicare sono previste dal regolamento
generale: quelle per la prima fascia
nell’articolo 62, comma 1, del D.P.R. n. 554/99; quelle per la
seconda fascia negli articoli 62, commi da 2 a 10, 63 e
64 nonché negli allegati A, D, E, G ed H del D.P.R. n. 554/99;
quelle per la terza fascia nel d.lgs. 157/95, negli
articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 nonché negli allegati F, G ed
H del D.P.R. n. 554/99.
Il
modello di bando di gara cui si riferiscono le presenti istruzioni è
unico ed stato predisposto sulla base dei modelli di formulari
nella pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto pubbliche
(d.lgs. 67/03 – Attuazione della direttiva 2001/78/CE).
Il modello contiene le diverse opzioni necessarie
perché possa essere impiegato in più tipi di bandi.
Esse sono indicate in carattere corsivo ed in grassetto e sono anche
evidenziate con colore grigio. Le parti che devono essere definite
dalle stazioni appaltanti sono, invece, vuote. In parentesi ed in
corsivo sono fornite opportune indicazioni e suggerimenti per il
completamento di tali parti.
Le
opzioni riguardano:
a)
la procedura che può
essere: pubblico incanto oppure licitazione
privata;
b)
l’oggetto dell’appalto
che può consistere: nella progettazione e direzione dei
lavori oppure nella sola progettazione oppure
nella sola direzione dei lavori;
c)
la classe e la categoria
dell’intervento individuate secondo l’elencazione della
tariffa professionale (art. 14 della legge n. 143/49 e s. m.)
che possono essere una sola classe ed una sola categoria
oppure più classi e più categorie;
d)
il corrispettivo che può
essere di importo: pari o superiore ad euro 100.000 ed
inferiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di
servizi oppure pari o superiore alla detta soglia;
e)
il criterio di aggiudicazione
che può essere: il ribasso massimo (ovvero il prezzo più
basso) oppure l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Va
precisato che:
a)
l’alternativa di cui
alla lettera c) è conseguenza del fatto che le tariffe
professionali stabiliscono le misure delle percentuali in base alle
quali determinare il corrispettivo di spettanza dei tecnici in modo
diverso per l’importo degli interventi progettati
e per le classi e le categorie di appartenenza degli
interventi;
b)
l’alternativa di cui
alla lettera d) è conseguenza del fatto che i concorrenti
devono possedere requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi differenti nelle due ipotesi (art.
63, comma 1, lettera o), e art. 66 del regolamento generale).
Il
modello di bando qualora impiegato per indire un
pubblico incanto è accompagnato da un
disciplinare di gara e da un modello di domanda
di ammissione alla gara e di dichiarazione a corredo dell’offerta;
qualora impiegato per indire una licitazione privata è
accompagnato da un modello di lettera di invito, da un
modello di domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a
corredo della domanda e da un modello di dichiarazione
a corredo dell’offerta. Anche questi modelli prevedono
opzioni collegate con quelle previste nel modello di bando di gara e
sono stati predisposti tenendo conto che ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s. m. il possesso dei requisiti generali e speciali può
essere attestato con dichiarazione sostitutiva. Ciò ha
comportato la necessità di prevedere nella procedura di gara,
sia nel caso del pubblico incanto e sia nel caso della licitazione
privata, una fase di verifica a campione e, comunque, per
l’aggiudicatario e per il secondo in graduatoria, della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai
concorrenti.
Va
anche rilevato che il modello di bando è stato
predisposto tenendo conto che:
a)
per quanto riguarda le regole di
determinazione dei corrispettivi non vi è alcuna differenza
nelle tre fasce:
b)
gli affidamenti a qualsiasi fascia
appartengano – a differenza di quanto
avveniva nel passato – comportano la
stipula fra stazione appaltante ed aggiudicatario di un contratto con
allegati disciplinari tecnici e ciò produce come conseguenza
che, prima della stipula del contratto, devono essere individuati
tutti gli elementi, in particolare quelli necessari per determinare a
prestazione effettuate i corrispettivi, da inserire nello stesso;
c)
l’individuazione degli elementi di
cui alla precedente lettera b) deve avvenire, in caso di affidamento
con procedure ad evidenza pubblica, in sede di gara.
Le
norme non prevedono, come gia rilevato, che per l’affidamento dei
servizi di importo rientrante nella prima fascia debba
essere seguita obbligatoriamente una procedura ad evidenza pubblica.
Deve soltanto essere data adeguata pubblicità della esigenza
di acquisire la relativa prestazione e deve essere reso noto
l’affidamento e le motivazioni della scelta (articolo 17, commi 8,
14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge quadro e
articolo 62, comma 1, del regolamento generale).
Va precisato a tal proposito
che sono vincolanti anche in questo caso le prescrizioni riguardanti
i minimi tariffari e la presenza nell’affidatario di soggetti con
particolare professionalità quali ad esempio il coordinatore
per la sicurezza ed il geologo qualora l’intervento richieda tali
capacità tecniche (articolo 17, comma 14-quinquies della
legge quadro)
La
predisposizione del modello di bando è stata
condotta tenendo conto delle considerazioni, osservazioni ed
indicazioni contenute nelle determinazioni
dell’Autorità:
a)
del 16 luglio 2002, n. 16 (Modalità
di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per gli appalti di servizi in materia di architettura,
ingegneria, ed altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della
CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867, contenuta
nell’allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria);
b)
del 16 ottobre 2002, n. 27 (Prime
indicazioni sulla applicazione della legge 1 agosto 2002, n. 166);
c)
del 13 novembre 2002, n. 30 (Affidamento
di incarichi di progettazione a seguito delle modifiche apportate
dalla legge 1° agosto 2002, n. 166);
Nelle
suddette determinazioni l’Autorità ha, fra
l’altro, osservato che:
a)
le prestazioni che costituiscono i
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
anche integrata ed agli altri servizi tecnici (articolo
50, comma 3, del regolamento generale) sono di tre
tipi: normali, speciali e accessorie;
b)
i corrispettivi dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata
ed agli altri servizi tecnici relativi a prestazioni
normali e speciali devono essere determinati
(articolo 17, comma 14-quater della legge quadro e articolo
62, commi 3, 4, 5, del regolamento generale) applicando le
vigenti tariffe professionali;
c)
i corrispettivi dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata
ed agli altri servizi tecnici relativi alla prestazioni
accessorie sono determinati con riferimento ai correnti
prezzi di mercato (articolo 63, comma 1, lettera e) del
regolamento generale).
d)
i corrispettivi determinati applicando le
tariffe professionali sono considerati minimi inderogabili (articolo
17, comma 14-quater della legge quadro);
e)
il principio del minimo inderogabile
delle tariffe comporta che le gare non possono
svolgersi sulla base di un prestabilito corrispettivo da
sottoporre a ribasso, in quanto il corrispettivo dipende
dalla classe e categoria dell’intervento o dalle classi e
categorie degli interventi e dall’importo dell’intervento o
dagli importi degli interventi e questi importi saranno conosciuti
soltanto a prestazioni effettuate e, ciò comporta che il
corrispettivo prestabilito, fra l’altro sottoposto a ribasso, a
prestazioni effettuate, potrebbe risultare inferiore al suddetto
minimo;
f)
dalla precedente osservazione ne consegue
che la gara si deve svolgere sulla base di un sistema che permetta da
una parte una corretta concorrenza e trasparenza e dall’altro di
determinare con certezza, a servizi espletati, il
corrispettivo da pagare ai prestatori degli stessi.
Nelle
suddette determinazioni è stato anche rilevato
che al fine di individuare l’entità delle risorse
necessarie all’acquisizione dei servizi nonché di
stabilire a quale fascia di corrispettivo appartenga l’appalto,
è necessario che la stazione appaltante determini –
sulla base del presumibile importo dell’intervento (nel caso
di una sola classe ed una sola categoria) o dei
presumibili importi degli interventi (nel caso di più
classi e più categorie), e delle disposizioni prima
ricordate – quale sarebbe il costo da
corrispondere per lo svolgimento delle prestazioni qualora, in gara,
non vi fosse alcun ribasso e l’importo dell’intervento o
gli importi degli interventi a prestazione effettuate fossero quelli
presunti in sede di gara. Questo comporta sia la necessità che
la stazione appaltante elabori una ipotesi di parcella e sia la
indicazione nel bando (articolo 63, comma 1, lettera d) del
regolamento generale) fra l’altro:
a)
dell’importo complessivo
e degli eventuali importi parziali stimati di costi di
costruzione dell’intervento;
b)
delle classi e categorie
dell’intervento;
c)
dell’ammontare presumibile
del totale del corrispettivo dei servizi determinato sommando quello
per le prestazioni normali e speciali,
calcolato sulla base della tariffa professionale, e quello per le
prestazioni accessorie preventivato sulla base dei
correnti prezzi di mercato.
A tal fine il
modello di bando contiene al punto II.2.1) una tabella nella
quale andranno riportati le suddette informazioni.
In
merito alle indicazioni riportate nel punto III.1.2) va
chiarito che combinando la prescrizione che prevede che l’offerta
economica deve essere costituita da un unico ribasso da applicare
alle percentuali indicate nel punto si ottiene che l’effettiva
percentuale da applicare in sede di determinazione del corrispettivo
a consuntivo può essere ottenuto in due modi:
a)
detraendo dalla percentuale stabilita nel
bando di gara la stessa percentuale dopo averla moltiplicata per il
ribasso offerto;
b)
moltiplicando la percentuale stabilita
nel bando di gara per il complemento ad 1,00 della percentuale del
ribasso offerto.
Se per esempio
la percentuale di rimborso spese stabilita nel bando è
pari al 40% ed il ribasso offerto è pari al 50%
il rimborso da applicare sarebbe pari al 20% [40%-(0,5*40%) oppure
40%*(1,00-0,50)], qualora invece il ribasso offerto fosse pari
al 30% il rimborso da applicare sarebbe pari al 28%
[40%-(0,3*40%) oppure 40%*(1,00-0,30)], qualora
invece il ribasso fosse pari al 100% il rimborso da applicare
sarebbe pari allo 0,00% [40%-(1,00*40%) oppure
40%*(1,00-1,00)]. Così anche per la riduzione di cui
all’articolo 4, comma 12-bis, del d.l. 65/89 convertito con
modificazioni dalla legge 155/89 e s. m. Nel caso che il bando
preveda il 20% (percentuale massima che è possibile
indicare) qualora il ribasso offerto fosse pari al 40% la
riduzione da applicare sarebbe pari al 12% [20%-(0,4*20%) oppure
20%*(1,00-0,40], qualora il ribasso offerto fosse pari al 100% la
riduzione da applicare sarebbe pari al 0,00% [20%-(1,00*20%)
oppure 40%*(1,00-1,00)]. Va rilevato che il ribasso
offerto pari al 100%, applicato alla percentuale del rimborso
spese, agli incrementi delle aliquote della tabella B e alla
riduzione prevista dalla legge comporta che questi elementi siano
pari a zero. Gli effetti sul rimborso spese e sugli incrementi e
quello sulla riduzione sono diversi; il primo è favorevole
alla stazione appaltante il secondo sfavorevole. L’equilibrio
fra i due effetti si ottiene in gara.
Va,
inoltre, ricordato che:
a)
per la partecipazione alle gare della
seconda fascia, è previsto (articolo 63,
comma 1, lettera o), del regolamento generale) che i
concorrenti abbiano svolto, nel decennio anteriore alla
data di pubblicazione del bando, servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata relativi
a interventi, appartenenti ad ognuna delle classi e
delle categorie di cui al bando di gara, la
cui somma degli importi sia almeno pari ad un
prefissato importo minimo (da stabilire tra tre e cinque volte
l’importo complessivo dell’intervento, nel caso di una sola
classe e categoria, oppure gli importi parziali dell’intervento,
nel caso di più classi e più categorie);
b)
per la partecipazione alle gare della
terza fascia è previsto (articolo 66,
comma 1, lettere a), b), c) e d) e articolo 67, comma 2, del
regolamento generale) che i concorrenti abbiano:
1)
conseguito, negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando, un fatturato
globale – per la prestazione di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
anche integrata – pari ad almeno
un prefissato importo minimo (da stabilire tra tre e sei
volte l’ammontare presumibile dei corrispettivi posto a base di
gara);
2)
espletato, negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche
integrata relativi ad interventi –
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al bando di
gara – la cui somma
degli importi sia almeno pari ad un prefissato importo minimo
(da stabilire tra due e quattro volte l’importo complessivo
dell’intervento, nel caso di una sola classe e categoria, oppure
gli importi parziali dell’intervento, nel caso di più
classi e più categorie);
3)
espletato, negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche
integrata, relativi ad interventi –
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al bando di
gara – la cui somma
degli importi sia pari ad un prefissato minimo (da
stabilire tra 0,40 e 0,80 volte l’importo complessivo
dell’intervento, nel caso di una sola classe e categoria, oppure
gli importi parziali dell’intervento, nel caso di più
classi e più categorie)
4)
impiegato, negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del band, un numero medio
annuo di personale tecnico pari ad almeno un prefissato
numero (da stabilire tra due e tre volte le unità stimate
nel bando come necessarie per l’espletamento dei servizi);
Nel
caso che la procedura di gara sia la licitazione privata i soggetti
da invitare a presentare offerta è previsto che debbano
essere:
a)
nel caso di appalti della seconda
fascia, selezionati, nel numero prefissato nel bando di gara
(da stabilire tra dieci e venti), fra quelli in possesso del
requisito di cui alla precedente lettera a), applicando la procedura
prevista dalle norme (allegato D al regolamento generale);
b)
nel caso di appalti della terza
fascia, individuati e selezionati fra
quelli in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera b)
rispettivamente per metà del numero prefissato nel bando di
gara (da stabilire tra cinque e venti),
arrotondata per eccesso, tramite sorteggio pubblico e per l’altra
metà, arrotondata per difetto, mediante la procedura prevista
dalle norme (art. 67 ed allegato F del regolamento generale).
Le
suddette disposizioni comportano la necessità di prevedere nel
bando che i concorrenti alleghino alla domanda di partecipazione alla
gara l’elenco dei lavori per i quali hanno svolto servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche
integrata nel decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando e attestino nella dichiarazione sostitutiva allegata alla
domanda l’indicazione del numero medio annuo di unità
(comprendente soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua)
impiegate nell’espletamento dei servizi negli ultimi tre
esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando.
Va
inoltre tenuto presente che la disposizione che prescrive che, nel
caso di servizi iniziati in epoca antecedente al decennio che precede
la data di pubblicazione nel bando, va considerato solo la parte
ultimata nel decennio (articolo 63, comma 7, del regolamento
generale) va intesa nel senso che i lavori cui essi si
riferiscono possono contribuire ai requisiti in misura proporzionale
alla quota dei servizi che rientra nel decennio presumendo uno
svolgimento dei servizi con avanzamento lineare.
Va
infine considerato che i lavori cui si riferiscono i servizi
contribuiscono a dimostrare il possesso dei requisiti
indipendentemente se sono stati già stati realizzati, sono in
corso di realizzazione o non sono ancora iniziati.
In
ordine alla selezione dei concorrenti da invitare a presentare
l’offerta nel caso di appalti indetti con la procedura della
licitazione privata, va rilevato che per quelli della seconda
fascia la selezione avviene sulla base di una graduatoria dei
concorrenti costruita impiegando quattro indici ognuno
dei quali contribuisce alla graduatoria in misura uguale. Il primo
indice stabilisce l’assegnazione del massimo punteggio
(25 punti) al concorrente la cui media degli importi dei
lavori che ha elencato è la più elevata ed agli altri
concorrenti punteggi minori in proporzione lineare alla media degli
importi dei lavori da loro elencati. Il secondo indice
stabilisce l’assegnazione del punteggio in proporzione lineare
degli scarti (differenza) determinati, concorrente per
concorrente, tra la media degli importi dei lavori che il concorrente
ha elencato e l’importo dei lavori da progettare; la formula
indicata prevede che all’eventuale scarto di valore zero è
assegnato il massimo punteggio (25 punti) ed allo scarto di
valore massimo punteggio zero. Il terzo indice
stabilisce l’assegnazione del massimo punteggio (25 punti)
al concorrente che ha elencato il massimo numero di progetti ed agli
altri concorrenti punteggi minori in proporzione lineare al numero di
progetti elencati. Il quarto indice prevede
l’assegnazione del punteggio in proporzione lineare degli scarti
(differenza) determinati, concorrente per concorrente, fra l’importo
minimo e l’importo massimo dei lavori elencati; la formula
indicata assegna il massimo punteggio (25 punti) al
concorrente il cui scarto fosse uguale alla media gli scarti di tutti
i concorrenti ed punteggio zero allo scarto di valore zero ed allo
scarto di massimo valore.
Come
può rilevarsi i quattro indici evitano che la
scelta sia precostituita o precostituibile e comunque è
costruita in modo tale da non favorire né i soggetti di
maggiore dimensione economica o di maggiore esperienza professionale,
né quelli di minore dimensione economica o di minore
esperienza professionale. Infatti, per esempio, mentre il primo
indice favorisce i concorrenti con la più alta media
dei lavori progettati, il che potrebbe suggerire di non elencare i
lavori di importo limitato, il terzo indice favorisce i
concorrenti con il più elevato numero di lavori. il che
sconsiglia di non elencare i lavori di importo limitato. Così
anche il secondo indice favorisce i concorrenti la cui
media dei lavori è la più vicina all’importo dei
lavori da progettare mentre il quarto indice favorisce
i concorrenti che hanno una differenza di importi di lavori la più
vicina alla media delle differenze di tutti i concorrenti. Va
sottolineato, inoltre, che tutti i concorrenti da selezionare sono in
possesso del requisito tecnico-organizzativo ritenuto dalla stazione
appaltante garanzia di adeguata professionalità
Anche
la selezione dei concorrenti per gli appalti indetti con la procedura
della licitazione privata rientranti nella terza fascia
avviene sulla base di quattro indici. Essi però sono diversi
da quelli della seconda fascia ed in qualche misura comportano la
scelta dei soggetti di maggiore dimensione e di maggiore
professionalità. I quattro indici sono:
a)
il rapporto tra il fatturato
globale conseguito dal concorrente per la prestazione di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
anche integrata, espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando, ed il fatturato
globale stabilito come requisito minimo nel bando di gara;
b)
il rapporto tra l’importo
dei lavori – appartenenti alla
classe e alla categoria o alle classi e alle categorie di cui al
bando di gara – per i quali il concorrente
ha espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata,
e l’importo dei lavori stabilito come requisito
minimo nel bando di gara;
c)
il rapporto tra l’importo dei
lavori – appartenenti alla classe
e alla categoria o alle classi e alle categorie di cui al bando di
gara – per i quali il concorrente ha
espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, due servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata, e
l’importo dei lavori stabilito come requisito
minimo nel bando di gara;
d)
il rapporto tra il numero medio
annuo di personale tecnico utilizzato dal concorrente negli
ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando ed
il numero medio annuo stabilito come requisito
minimo nel bando di gara.
Gli indici sono
assunti pari a zero nel caso che i rapporti sono pari ad uno e
assunti pari a dieci nel caso di rapporti pari o superiore a quattro.
Ciò significa che la disposizione non intende favorire del
tutto i concorrenti con i più alti requisiti.
Va
rilevato che nel caso che l’intervento cui si riferisce il bando
appartiene ad una sola classe e categoria
la procedura di selezione deve essere applicata una sola volta e
fornisce direttamente la graduatoria dei concorrenti in base alla
quale si procede a scegliere quelli a cui inviare la lettera di
invito a presentare l’offerta. Nel caso, invece, l’intervento
cui si riferisce il bando appartiene a più di una classe
e categoria la procedura di selezione deve essere
applicata con riferimento ad ognuna delle classi e
categorie e la graduatoria definitiva si ottiene
sommando i punti assegnati con riferimento ad ognuna delle classi
e categorie dopo averli moltiplicati per i rapporti fra
gli importi dei lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie, e l’importo complessivo dell’intervento.
Al
fine di contribuire a dare chiarezza alle suddette disposizioni
legislative e regolamentari sono stati predisposti ed allegati alle
presenti istruzioni:
a)
un modello (allegato A)
per la indicazione dei lavori cui si riferiscono i servizi prestati
nel decennio antecedente il bando di gara (articolo 63, comma
1, lettera o) del regolamento generale);
b)
un modello (allegato B)
per l’applicazione della procedura di selezione dei soggetti cui
spedire l’invito a presentare l’offerta nel caso la gara
sia indetta con la procedura della licitazione privata ed il
corrispettivo sia inferiore alla soglia comunitaria (articolo 63,
comma 1, lettera p) ed allegato D del regolamento generale);
c)
un modello (allegato C)
per l’applicazione della procedura di selezione dei soggetti cui
spedire l’invito a presentare l’offerta nel caso la gara
sia indetta con la procedura della licitazione privata ed il
corrispettivo sia pari o superiore alla soglia comunitaria (articolo
67, comma 5, ed allegato F del regolamento generale);
d)
un modello (allegato D)
per la compilazione della graduatoria nel caso l’intervento
rientri in più classi e categorie della elencazione contenuta
nella tariffa professionale.
Altro aspetto per il quale è
necessario dare indicazioni è quello dell’affidamento a
gruppi di tecnici. L’Autorità si è già
espressa sul tale problema precisando che è soltanto uno il
soggetto controparte delle stazioni appaltante (determinazione
n. 13 dell’ 8 marzo 2000). E’ stato rilevato che “affidamenti
collettivi a più professionisti di un unico incarico sono
consentiti nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato vita ad
una società, ovvero ad un raggruppamento, o comunque
abbiano realizzato una forma di associazione del tipo previsto
dall’articolo 1 della legge 1815/1939 …….. A tale
conclusione si.perviene sulla base, innanzitutto, del criterio
letterale di interpretazione, non potendosi ritenersi espletato da
singoli professionisti un incarico conferito congiuntamente ad una
pluralità di essi.” L’affidamento deve, quindi,
intendersi non riferito ai singoli soggetti ma ad un raggruppamento
temporaneo costituito dagli stessi. E’ stato anche sottolineato
che al raggruppamento può essere dato vita successivamente
alla presentazione dell’offerta e, comunque, prima della stipula
del contratto.
Un
altro problema posto dalle disposizioni in materia di affidamenti di
servizi di architettura e di ingegneria riguarda la
possibilità di affidarne all’esterno solo una parte. La
necessità di un affidamento parziale può infatti
presentarsi, ad esempio, per un’amministrazione che abbia
bisogno del progetto di una scuola e che abbia in organico i
progettisti della parte architettonica ma non quelli delle strutture
o degli impianti.
Una
lettura della normativa condotta in modo organico e coordinato induce
a ritenere che la soppressione delle parole parte del progetto
avvenuta nell’ultima versione della legge quadro
non comporta il divieto di integrare il gruppo di progettazione
interno con esperti esterni, quanto piuttosto che è vietato
affidare la progettazione delle strutture o degli impianti
contemporaneamente a progettisti interni ed esterni. Quindi, poiché
la progettazione esecutiva di un intervento è un unico
progetto ma composto da più documenti progettuali ognuno
relativo a singoli aspetti (architettonici, strutturali,
impiantistici, sicurezza, manutenzione) è possibile
comporre il gruppo di progettazione con soggetti interni ed esterni
(chiamati progettisti veri e propri o anche solo consulenti) purché
questi soggetti siano scelti a norma di legge e di regolamento.
Questa
indicazione non contrasta con il divieto (articolo 62, comma 10,
del regolamento generale) di frazionamento degli
incarichi. L’impedimento, infatti, non può riguardare
singoli aspetti di un progetto ma il progetto nel suo insieme. Non
può, cioè, riguardare gli interventi puntuali ma quelli
a rete (articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del regolamento
generale). Solo in questo caso l’intervento potrebbe
essere suddiviso in tronchi e gli affidamenti riguardare i singoli
tronchi. Va infine ricordato che l’Autorità si è
già espressa su tale aspetto (determinazione n.8 dell’8
novembre 1999) ricordando quali sono i presupposti che permettono
il frazionamento di un affidamento.
All’interno
del tema del divieto un aspetto particolare è quello
dell’affidamento del servizio di direzione dei lavori. In tal
caso si pone il problema del coordinamento delle disposizioni
(articoli 17, comma 4, e 27, comma 2, della legge quadro)
che prevedono il diritto del soggetto che ha redatto il progetto a
vedersi affidare il servizio di direzione dei lavori, con la
disposizione comunitaria che invece prevede l’affidamento di
tale prestazione tramite gare d’appalto. L’Autorità
è gia intervenuta su tale aspetto (determinazione n.10 del
17 febbraio 2000) stabilendo che “all’affidamento
diretto si può procedere soltanto nell’ipotesi in cui lo
stesso sia stato esplicitamente previsto nel bando di gara di
progettazione. Nella definizione della relativa procedura dovrà
tenersi,comunque, conto, ai sensi dell’articolo 17, comma 12-bis
e 14 della legge 109/94, dell’importo totale delle competenze di
progettazione e direzione dei lavori.”
Si
precisa inoltre che il modello di bando di gara prevede che la
stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte
economicamente più vantaggiose con la procedura ed i criteri
previsti dall’articolo 64, comma 6, del DPR 554/1999 e
successive modificazioni.
Come è noto l’offerta
economicamente più vantaggiosa è determinata
sulla base di una combinazione di punteggi per il prezzo e di
punteggi per gli altri elementi di valutazione che si possono
definire qualitativi.Qualsiasi sia il metodo di determinazione della
migliore offerta è sempre previsto che al prezzo più
basso corrisponda il punteggio più alto ed alla qualità
più alta corrisponda il punteggio più alto. Il
regolamento generale considera in sospetto di anomalia l’offerta
che prevede un prezzo basso ed una qualità alta, offerta alla
quale, cioè, è assegnato un punteggio alto per il
prezzo ed un punteggio alto per la qualità. Il concorrente
deve dimostrare come sia possibile coniugare una offerta di qualità
con un prezzo contenuto. La disposizione prevede che se il punteggio
assegnato al concorrente per il prezzo è pari o superiore ai
4/5 del punteggio massimo fissato dal bando e contemporaneamente il
punteggio assegnato allo stesso concorrente per gli altri elementi è
pari o superiore ai 4/5 della somma dei punteggi massimi previsti nel
bando, la stazione appaltante può sottoporre a verifica la
compatibilità del ribasso e della qualità che sono
stati offerti. Per esempio: se al prezzo possono essere assegnati al
massimo 40 punti e, di conseguenza, agli altri elementi al massimo 60
punti, nel caso che un’offerta riporti 32 o più punti per
il prezzo e – contemporaneamente – 48 o più punti
per gli altri elementi, la stazione appaltante può sottoporre
a verifica l’offerta, se lo abbia previsto nel bando di gara.
Va,
infine, rilevato che la normativa sugli affidamenti dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche
integrata comporta la preliminare individuazione della fascia
in cui l’affidamento è compreso e ciò comporta la
preventiva valutazione del relativo corrispettivo. Il divieto di
frazionamento degli affidamenti prima ricordato impone che tale
valutazione sia effettuata con riferimento all’importo massimo
raggiungibile dai corrispettivi e, quindi, a quello corrispondente al
massimo livello progettuale (progetto esecutivo), a tutte le
necessarie prestazioni accessorie nonché alla direzione dei
lavori. Possono fare eccezione a tale prescrizione soltanto i casi in
cui si procederà alla realizzazione dell’intervento
tramite l’appalto concorso o l’appalto integrato: In questi
casi si può limitare la valutazione del corrispettivo anche a
parte delle prestazioni prima indicate in quanto si è nella
certezza che l’affidamento non è stato frazionato e,
quindi, non si è violata la norma”.
(Settembre
2003)