Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Il regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS del 7.XI.2001 (G.U. 19.XII.2001), coordinato con le disposizioni della delibera n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003 (G.U. 15.X.2003)
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
per Autorità, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
per organo collegiale, l’organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;
per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
per dipartimento, il dipartimento che, conformemente al presente regolamento, svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all’adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;
per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità organizzativa o altro funzionario all’uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;
per regolamento concernente l’accesso ai documenti, il regolamento approvato dall’Autorità con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.141 del 20 giugno 2001.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di competenza dell’Autorità.
Articolo 3
Impulso al procedimento
1. L’Autorità esercita il potere sanzionatorio:
d’ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni;
su denuncia.
2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni alla normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax.
Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia potrà essere inoltrata compilando il formulario S, di cui all’articolo 2 della delibera 182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità (www.agcom.it).
3. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al dipartimento garanzie e contenzioso.
4. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo dispone l’archiviazione della denuncia qualora, all’esito delle verifiche, i fatti segnalati non risultino fondati e ne informa periodicamente l’organo collegiale competente.
5. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo dispone l’archiviazione delle denunce generiche o manifestamente infondate.
Si considerano generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l’individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione.
Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.
5 bis. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, dalla Guardia di Finanza e dagli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni, sono inviate al dipartimento garanzie e contenzioso.
Tali segnalazioni devono riportare:
una precisa descrizione del fatto;
l’evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;
l’individuazione del giorno e dell’ora della presunta infrazione;
i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell’identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;
i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.”
Articolo 4
Avvio del procedimento
1. Il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse ai sensi dell’art. 3, comma 5 bis, procede all’accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie, redigendo processo verbale.
Dispone quindi l’avvio del procedimento sanzionatorio con l’atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l’indicazione del responsabile del procedimento e dell’ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 6, comma 1, e la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile. Il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all’organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti avviati.
2. L’atto deve altresì contenere l’indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell’atto di contestazione. L’atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall’accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalità di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Qualora dalla relazione e dagli atti trasmessi ai sensi dell’art.3, comma 3, nonché dalle segnalazioni di cui all’art.3, comma 5 bis, non emergano fatti che integrano violazione delle disposizioni di settore, il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso ne dispone l’archiviazione e ne informa periodicamente l’organo collegiale competente.
Articolo 4 bis
Termini del procedimento
1. Il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.
2.Entro il termine di 120 giorni il dipartimento garanzie e contenzioso conclude l’attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 8, comma 1 all’organo collegiale competente per l’irrogazione della sanzione.
3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi del successivo articolo 5.
4. Nel procedimento previsto dall’art.31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 il termine di cui al comma 1 si applica ai fini dell’adozione del provvedimento di diffida.
Articolo 5
Attività istruttoria
1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso o il responsabile del procedimento possono disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all’istruttoria.
2. La richiesta deve indicare:
i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;
lo scopo della richiesta;
il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
le modalità attraverso cui fornire le informazioni;
le sanzioni eventualmente applicabili.
2 bis. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell’articolo 4 bis, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera:
dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l’Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;
dalla data di protocollo relativa al conferimento dell’incarico al perito alla data di protocollo in cui l’Autorità riceve la relazione peritale.
Articolo 6
Accesso ai documenti
1. I soggetti ai quali è stato notificato l’atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l’accesso ai documenti.
Articolo 7
Partecipazione al procedimento
1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.
2. L’audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Dell’audizione è redatto verbale.
Articolo 8
Conclusione dell’istruttoria e provvedimenti sanzionatori
1. Il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all’organo collegiale competente per l’irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all’istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.
2. L’organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l’archiviazione del procedimento.
3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l’organo collegiale trasmette gli atti al dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell’articolo 4 bis è prorogato di ulteriori 60 giorni.
4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l’espressa indicazione del termine per ricorrere e dell’autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 9
Comunicazione dei Provvedimenti
1. Il dipartimento garanzie e contenzioso provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall’organo collegiale competente per l’irrogazione della sanzione nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.
Articolo 10
Pubblicazione
1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità.