quale giurisdizione per gli atti di revoca dei finanziamenti pubblici

TAR Abruzzo, l’Aquila, 6 novembre 2003 n. 921

(presidente Balba, estensore De Leoni)

Quando la contestazione dell’Amministrazione si verifica nella fase successiva al provvedimento di concessione del contributo, dopo che la sovvenzione è stata accordata, possono ricorrere due ipotesi:

a) la posizione del privato si presenta come di interesse legittimo (da far valere innanzi al GA), se la contestazione concerne vizi di legittimità o un presunto contrasto, sin dall’origine, con il pubblico interesse;

b) se invece la contestazione riguarda la mancata osservanza, da parte del privato, della disciplina che regola il rapporto, la posizione dello stesso ha la consistenza di diritto soggettivo.

Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di revoca o di decadenza, con relativo recupero delle somme percette, appartengono dunque alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo in questione il diritto soggettivo alla conservazione di un contributo già ammesso (cfr. CdS 11 aprile 2002, n. 1989; 20 giugno 2003, n. 3672 e Cass. SS.UU., 28 dicembre 2001, n. 16221).

(…)

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione della Giunta regionale n. 2479 dell’1.10.1997, con cui è stata revocata la precedente deliberazione della stessa Giunta regionale n. 7374 del 19.12.1988 di approvazione, ai sensi della legge n. 64 del 1986, del progetto tecnico economico per la realizzazione di un allevamento ovino in forma intensiva e di elargizione del relativo contributo di £ 78.830.800, oltre alla possibilità di usufruire del mutuo agevolato.

Il provvedimento di revoca ed il conseguente recupero delle somme percette è stato determinato dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione (p. 11 della proposta di concessione), che impone al concessionario “di eseguire le opere rispettando l’ubicazione delle stesse nel progetto approvato” e di conservare ai fabbricati la destinazione per almeno 10 anni,mentre, nel caso di specie, il concessionario ha demolito l’ovile, realizzato con le predette provvidenze.

Osserva il Collegio – in adesione all’indirizzo giurisprudenziale più recente (cfr. CdS 11 aprile 2002, n. 1989; 20 giugno 2003, n. 3672 e Cass. SS.UU., 28 dicembre 2001, n. 16221), che, nella specie, la contestazione dell’Amministrazione si verifica nella fase successiva al provvedimento di concessione del contributo, quando, cioè la sovvenzione è stata accordata, ma non per vizi di legittimità ovvero per contrasto, sin dall’origine, con il pubblico interesse, nel qual caso la posizione del privato sarebbe di interesse legittimo.

La contestazione riguarda, di contro, la mancata osservanza, da parte del privato, della disciplina che regola il rapporto, per cui la posizione dello stesso ha la consistenza di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di revoca o di decadenza, con relativo recupero delle somme percette, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo in questione il diritto soggettivo alla conservazione di un contributo già ammesso.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Redazione

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